F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 160/TFN del 13.07.2020 – (Deferimento n. 13419/610 pf19-20/GC/am del 16.06.2020 nei confronti del sig. Riccardo Curci e della società FC Rieti Srl – Reg. Prot. n. 181/TFN-SD) Decisione n. 160/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 13419/610 pf19-20/GC/am del 16.06.2020 Reg. Prot. 181/TFN-SD
Decisione n. 160/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 13419/610 pf19-20/GC/am del 16.06.2020
Reg. Prot. 181/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Nicola Durante – Presidente;
cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente (Relatore);
cons. Angelo Fanizza – Componente;
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 09 Luglio 2020,
a seguito del Deferimento n. 13419/610 pf19-20/GC/am del 16.06.2020 nei confronti del sig. Riccardo Curci e della società FC Rieti Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con atto n. 13419/610 pf19-20/GC/am, datato 16.06.2020, ha deferito a questo Tribunale il sig. Riccardo Curci, all'epoca dei fatti Presidente della società FC Rieti Srl, nonché la stessa FC Rieti Srl, per rispondere:
- il sig. Riccardo Curci della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS , con
riferimento all’art, 32, comma 2, del CGS, per aver richiesto, in data 07.11.19, il tesseramento del calciatore Luca Matteucci nonostante il provvedimento della CoViSoC del 04.11.19, trasmesso alla suindicata Società in pari data, con il quale si comunicava la non ammissione ad operazioni di tesseramento a causa di pregresse inadempienze alla normativa federale in materia economica e gestionale;
- la società FC Rieti Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al suo Presidente e legale rappresentante sig. Riccardo Curci.
Alla riunione del 9 Luglio 2020 il rappresentante della Procura federale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento in uno alle seguenti sanzioni:
- per il sig. Riccardo Curci, mesi 1 (uno) di inibizione;
- per la società FC Rieti Srl, € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.
Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno depositato o fatto pervenire alla Segreteria di questo Tribunale scritti a difesa.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare osserva quanto segue.
Non è da revocarsi in dubbio che la società FC Rieti Srl a mezzo del suo legale rappresentante, nonostante il provvedimento della CoViSoC del 04.11.19, che aveva disposto, ai sensi dell’art. 90, comma 6, del NOIF la non ammissione ad operazioni di tesseramento a causa di pregresse inadempienze alla normativa federale in materia economica e gestionale (mancato pagamento di emolumenti ai tesserati e relative ritenute Irpef e contributi INPS) abbia tentato di tesserare, in data 07.11.19, il calciatore Luca Matteucci.
Il comportamento dell’aver richiesto il tesseramento, nonostante il provvedimento ostativo della CoViSoC, costituisce una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS , cui sono tenuti i soggetti di cui all’art. 2 del medesimo CGS, con riferimento all’art, 32, comma 2, CGS ai sensi del quale le attività attinenti al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
P.Q.M.
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Riccardo Curci, mesi 1 (uno) di inibizione;
- per la società FC Rieti Srl, € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 09 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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