F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 162/TFN del 15.07.2020 – (Deferimento n. 13698/1052 pf19-20 GC/LDF/am del 22.06.2020 nei confronti del sig. Davide Cianci e della società ASD Pro Calcio Tor Sapienza – Reg. Prot. n. 182/TFN-SD) Decisione n. 162/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 13698/1052 pf19-20 GC/LDF/am del 22.06.2020 Reg. Prot. 182/TFN-SD

Decisione n. 162/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 13698/1052 pf19-20 GC/LDF/am del 22.06.2020

Reg. Prot. 182/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Nicola Bardino – Componente;

cons. Angelo Fanizza – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 09 Luglio  2020,

a seguito del Deferimento n. 13698/1052 pf19-20 GC/LDF/am del 22.06.2020 nei confronti del sig. Davide Cianci e della società ASD Pro Calcio Tor Sapienza,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota. Prot.13698/1052 pf19-20/GC/LDF/am del 22.06.2020, ritualmente notificata nonché previa comunicazione di conclusione delle indagini in data 09.06.2020, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il sig. Davide Cianci e la società ASD Pro Calcio Tor Sapienza.

Segnatamente, il sig. Davide Cianci è stato chiamato a rispondere, in qualità di persona che svolge attività all’interno e nell’interesse della società ASD Pro Calcio Tor Sapienza, della violazione dell’art. 2, comma 2, dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata in data 23.05.2020 sul quotidiano “Corriere dello Sport”, a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti tenutosi in data 22.05.2020 (relative ai criteri di conclusione dei campionati di competenza e in particolare alle retrocessioni dal campionato di serie D al campionato di eccellenza), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità della medesima Lega Nazionale Dilettanti.

Nella predetta intervista, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Oggi è finito lo sport. È stata fatta una porcata. Diciamolo senza mezzi termini. È stata presa una decisione contro ogni tipo di logica, contro le regole del calcio. Spero che il 3 giugno il Consiglio Federale cancelli quest'obbrobrio. Siamo alla follia più assoluta, stavamo bene, eravamo belli carichi, invece ci ritroviamo in Eccellenza. Queste retrocessioni sono arrivate contro ogni principio di democrazia sportiva, non c'è un motivo valido affinché vengano retrocesse quattro squadre a tavolino” e “se avessimo commesso un illecito sportivo sarebbe stato giusto retrocederci, ma in questo modo no. Le società che colpe hanno se è arrivato il coronavirus e ci ha fermato? Gli Juniores? Avevamo i Nazionali, il prossimo anno avremo i Regionali. È normale? Faremo ricorso contro una decisione che definire ingiusta è un eufemismo”.

Alla società ASD Pro Calcio Tor Sapienza è stata, invece, contestata la violazione di cui all’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal sig. Davide Cianci, così come sopra descritti. Le parti sono state convocate per l’udienza del 09.07.2020.

Il sig. Davide Cianci ha depositato, in data 06.07.2020, una nota nella quale – pur prendendo atto di non aver ritualmente depositato alcuna memoria – ha chiesto di essere audito, nel contempo allegando il testo di una “smentita ufficiale appena prodotta e rilanciata sulla mia pagina personale di Facebook quale canale di comunicazione personale”;

in sostanza, il sig. Cianci ha sostenuto che “quanto virgolettato non appartiene minimamente a frasi da me dette o pensate in riferimento alla Lega Nazionale Dilettanti e alla proposta, poi ratificata, di retrocessione dal Campionato di serie D a quello di Eccellenza”; ha soggiunto che tale smentita sarebbe stata effettuata “solamente oggi, in data 6.7.2020, perché solo oggi ho letto il contenuto del deferimento inviato tramite raccomandata alla ASD Pro Calcio Tor Sapienza pochi giorni fa, sottolineando che il suddetto articolo è stato da me letto e studiato solamente in data 04.07.2020”.

La società ASD Pro Calcio Tor Sapienza ha depositato, in data 08.07.2020, una nota nella quale ha comunicato l’impossibilità del Presidente, sig. Altemizio Armeni, a partecipare all’udienza, chiedendo al Tribunale di ammettere la partecipazione della figlia, sig.ra Valeria Armeni.

Il procedimento

L’attività di indagine, trasfusa nel deferimento, ha tratto origine dall’acquisizione di elementi istruttori, fra i quali, in particolare,  l’articolo pubblicato  in  data  23.05.2020 sul quotidiano  “Corriere dello  Sport”  riportante  le  dichiarazioni rilasciate dal sig. Cianci Davide, nonché la copia del foglio di censimento della stagione sportiva 2019 – 2020 della società ASD Pro Calcio Tor Sapienza.

Il deferimento è, poi, derivato dall’apprezzamento circa la lesività delle dichiarazioni rese dal sig. Davide Cianci, aventi carattere pubblico ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e destinate, pertanto, ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione (pubblicazione su quotidiani nazionali).

La Procura Federale ha, quindi, ritenuto che tali dichiarazioni hanno travalicato “i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione in quanto ledono il prestigio, la reputazione e la credibilità della Lega Nazionale Dilettanti”, nel senso che “il

diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere contemperati con quello dell’altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere”.

Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Davide Cianci è conseguita la richiesta di condanna, per responsabilità oggettiva, della società ASD Pro Calcio Tor Sapienza.

All’udienza del 09.07.2020 il rappresentante della Procura Federale, dott. Alessandro Pietrangeli, dopo aver illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Davide Cianci l’inibizione di 3 (tre) mesi; per la società ASD Pro Calcio Tor Sapienza l’ammenda di € 900,00 (novecento/00).

Il sig. Davide Cianci, in sede di autorizzata audizione, ha ribadito di non aver rilasciato le dichiarazioni oggetto del deferimento, asserendo che il giornalista del Corriere dello Sport avrebbe, in realtà, travisato – ponendo in essere una condotta professionalmente scorretta – il contenuto della conversazione intercorsa. Ha, inoltre, evidenziato di aver appreso tardivamente la notizia del deferimento per cause a sé non imputabili; di non aver chiesto una formale smentita al giornale; di riservarsi azioni legali.

La sig.ra Valeria Armeni, in sede di autorizzata audizione, ha sottolineato che nei giorni in cui è stata appresa la notizia della retrocessione della propria squadra sarebbero state rilasciate moltissime interviste, anche con modalità informali; a precisa domanda del Tribunale ha, inoltre, precisato di occuparsi direttamente della comunicazione all’esterno.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

Preliminarmente, occorre rilevare che è infondato l’assunto secondo cui il sig. Davide Cianci avrebbe avuto conoscenza del deferimento soltanto a seguito di comunicazione da parte della società, tenuto conto che la comunicazione di conclusione delle indagini è stata regolarmente notificata in data 09.06.2020.

Ciò premesso, ad avviso del Tribunale è provata la responsabilità del predetto sig. Cianci, direttore sportivo della società ASD Pro Calcio Tor Sapienza.

Non è stata confutata, anzitutto, la veridicità delle dichiarazioni pubblicate dal Corriere dello Sport in data 23.05.2020, il cui tenore e contenuto è stato contestato soltanto in occasione del presente procedimento.

Il deferito non ha neppure provato di aver chiesto una smentita ufficiale al predetto quotidiano, né una rettifica delle proprie dichiarazioni, né, infine, ha provato di aver assunto alcuna iniziativa nei confronti del medesimo giornale o del giornalista autore dell’articolo; in altri termini, si è limitato a sostenere – ma solo a valle dell’avvenuto deferimento – che la pubblicazione delle dichiarazioni oggetto del contendere sarebbe avvenuta con modalità professionalmente scorrette e contrarie al suo reale pensiero.

Sotto il profilo oggettivo, non sussistono dubbi né sul carattere pubblico delle dichiarazioni oggetto del deferimento, e ciò ai sensi della puntuale previsione di cui all’art. 23, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, né sulla idoneità di tali dichiarazioni a ledere la reputazione e la credibilità della Lega Nazionale Dilettanti, sol che si considerino alcune delle espressioni utilizzate (“è stata fatta una porcata”; “siamo alla follia più assoluta”; “queste retrocessioni sono arrivate contro ogni principio di democrazia sportiva”).

Il diritto di critica, ammissibile in linea generale avverso le decisioni degli organi federali, dev’essere sempre esercitato entro il limite della continenza verbale, vale a dire mediante espressioni, giudizi e valutazioni caratterizzate da misura e correttezza istituzionale, sintomo del rispetto per un complesso condiviso di valori e principi che impongono un decoro professionale viepiù richiesto a chi – come il sig. Cianci – agisce quale dirigente sportivo.

Al contrario, nella specie il limite della continenza verbale è stato ampiamente travalicato, non potendo trovare, le contestate dichiarazioni, alcuna giustificazione, neanche a voler considerare il malcontento connesso alla retrocessione della società ASD Pro Calcio Tor Sapienza per effetto di decisioni rese necessarie da un evento assolutamente unico e imprevedibile, come la pandemia Covid-19, e, peraltro, successivamente approvate dal Consiglio Federale.

Deve, quindi, ritenersi fondata la contestata violazione dell’art. 2, comma 2, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Va, di conseguenza, dichiarata la responsabilità del sig. Davide Cianci; va, inoltre, dichiarata la responsabilità della società ASD Pro Calcio Tor Sapienza per la violazione di cui all’art. 6, comma 2 e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal sig. Davide Cianci.

Con riguardo alla quantificazione delle sanzioni, il Tribunale ritiene che – in ragione del fatto che sia il sig. Davide Cianci, sia la sig.ra Valeria Armeni hanno concordemente rimarcato, a parziale scusante degli accadimenti che hanno condotto al deferimento, il clima di particolare stress emotivo a cui sono stati sottoposti nei giorni immediatamente successivi alla notizia della retrocessione della squadra – sussistano i presupposti per ridurre di un terzo le sanzioni proposte dal rappresentante della Procura Federale.

Di conseguenza, il deferimento va accolto e, per l’effetto, va irrogata al sig. Davide Cianci l’inibizione a mesi 2 e alla società ASD Pro Calcio Tor Sapienza l’ammenda di €. 600,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Davide Cianci, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società ASD Pro Calcio Tor Sapienza, € 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 09 Luglio  2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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