Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 1 del 09 giugno 2009  – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, sezioni unite, della F.I.G.C., 28 aprile – 8 maggio 2009 – www.figc.it

Parti: Juventus F.C. s.p.a. contro della Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il terzo comma dell’art. 11 del CGS. afferma la responsabilità anche delle società sportive per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazioni e prevede, infatti, una figura base di illecito per la quale è consentita l’irrogazione di una sanzione solo pecuniaria. Nel caso di recidiva – con riguardo sempre a figure riconducibili all’illecito della figura base – le sanzioni vengono elevate ad un maggior livello, contemplandosi, oltre alla sanzione patrimoniale, l’adozione “congiuntamente o disgiuntamente” della disputa di una o più partite a porte chiuse o con limitata presenza di spettatori (chiusura di taluni settori dello stadio). Nello stesso articolo si prevede, inoltre, anche una ulteriore fattispecie concernente comportamenti – specie se realizzati con una pluralità di condotte - di “particolare gravità” implicanti la comminatoria della sanzione relativa  all’ipotesi di recidiva, di cui si è detto, nonché altre sanzioni fortemente afflittive come la retrocessione, la sottrazione di punteggio, il passaggio alla categoria inferiore ecc. Ed è evidente che tra le violazioni di questa particolare gravità vanno collocati i cori di discriminazione razziale che a più riprese sono stati espressi nello stadio torinese (arg. ex art. 3, comma 1, Cost.; d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 1993, n. 205; art. 8 l. 22 aprile 2005, n. 69; art. 14 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950; Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York 7 marzo 1966, ratificata con l. 13 ottobre 1975, n. 654; Patto internazionale relativo ai diritti economici sociali e culturali, New York 16 – 19 dicembre 1966, ratificato con l. 25 ottobre 1977, n. 881; Convenzione Generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, 6 – 22 giugno 1962, ratificata con l. 13 luglio 1966, n. 657; artt. 2, comma 1, quarto periodo, e 29 del Trattato di Maastricht, istitutivo dell’Unione Europea, ratificato con l. 3 novembre 2002, n. 454; direttiva 2000/43/CE, relativa alla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica; art. 2, comma 4, dello Statuto del CONI; art. 2, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C.). La decisione impugnata, attribuendo - al pari del provvedimento irrogatorio della sanzione adottato dal giudice sportivo – giusto risalto al carattere discriminatorio dei cori intonati ripetutamente dalla tifoseria juventina (dieci volte nei due tempi della partita), ha inflitto la sanzione della disputa di una partita a porte chiuse, sanzione quest’ultima che, per effetto del richiamo delle sanzioni previste per le precedenti fattispecie, compresa la recidiva, risultava pienamente suscettibile di venire adottata come sanzione del comportamento tenuto dai sostenitori della società.

Massima: La fattispecie concernente gravi violazioni più volte ripetute, che integri l’ipotesi di recidiva, non ricade, infatti, sotto la recidiva prevista per la figura dell’illecito - base, ma sotto il trattamento della recidiva regolata dall’articolo 21 CGS che contempla per tale ipotesi un aggravamento delle sanzioni.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 128/CGF Riunione del 21 febbraio 2008 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 226/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n,. 62 del 6.3.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’ A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Fortitudo Mozzecane C.F./Clarentia Trento del 3.2.2008

Massima: La sanzione dell’ammenda può essere ridotta quando dal rapporto arbitrale e da quello degli assistenti risulta che le offese erano rivolte solo nei confronti dell’arbitro e non “della terna” come inesattamente ritenuto dal Giudice di prime cure, così come va ulteriormente considerato che i “precedenti specifici” che hanno concorso a determinare la sanzione di primo grado sono, in realtà, un’unica occasione e costituiscono, quindi, unico precedente.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 8/C Riunione del 13 Settembre 2004 n, 1, 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 8 del 22.7.2004

Impugnazione - istanza:Appelli dell’A.C. Venezia e del sig. D.C.F. avverso rispettivamente le sanzioni dell’ammenda di e 15.000,00 cadauno e dell’inibizione fino al 31.10.2004

Massima: E’ esclusa la recidiva, quando nella corrente stagione sportiva il deferito non ha commesso alcuna altra infrazione e non può alterare tale dato il fatto che la sanzione per un fatto precedente sia stata irrogata nella stagione in corso, in quanto non può servire a determinare diversamente la cronologia dei fatti la circostanza, certo non ascrivibile all’incolpato, che il relativo giudizio si sia chiuso in una stagione successiva a quella della commissione della violazione.   Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 10 Dicembre 2003 n. 6 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 27 del 30.10.2003Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.C. Nuova Folgore avverso decisioni seguito gara Offagna/Nuova Folgore dell’11.10.2003

Massima: La sussistenza della recidiva legittima l’applicazione, ai sensi dell’art. 16 comma 1, C.G.S., di una sanzione più elevata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 29 marzo 2001 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso La Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 332 del 2.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello del sig. F.P. avverso la sanzione dell’ammenda di L. 3.000.000 con diffida, inflittagli in relazione alla gara Internazionale/Reggina del 10.2.2001

Massima: La recidiva si sostanzia nell’individuazione di comportamenti analoghi anche se non caratterizzati da identità assoluta.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/Cf del 06 luglio 2000 n. 1, 2 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. S.F., consigliere Federale e Presidente dell’A.S. Roma, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di società, altri tesserati, nonché dell’organizzazione federale e dell’A.S. Roma, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente. Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. S.F., consigliere Federale e Presidente dell’A.S. Roma, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di società, altri tesserati, nonché dell’organizzazione federale e dell’ A.S. Roma, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.

Massima: Il presidente della società che nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, esprime giudizi lesivi della reputazione di società, altri tesserati, al quale viene contestata dalla procura federale la recidiva - per essere stato in precedenza già condannato per la medesima violazione con l’ammonizione, l’ammenda con diffida - è sanzionato per tale ultima infrazione con una pena rilevante dell’ammenda e con la diffida.

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