Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 11/TFN-SVE del 4 Agosto 2023
Impugnazione Istanza: Ricorso ex ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società FCD Calcio Termoli 1920 (matr. 795096) nei confronti della società ANR Vastese Calcio 1902 (matr. 600250) avverso la violazione del CU n. 138 del 12 maggio 2023, a seguito della gara Vastese Calcio - Calcio Termoli del 14 maggio 2023, valevole per i play-out del campionato Serie D, Girone F
Massima: Accolto il ricorso e condannata la società controparte al pagamento della somma di euro 3.025,33 quale residuo della quota incassi del 50% ai sensi del C.U. 138/2023 del Dipartimento Interregionale della L.N.D. per la gara Vastese-Termoli, play-out gir. F - Serie D, svoltasi in data 14 maggio 2023
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 78/TFN del 05.08.2020
Decisione impugnata: Liquidazione della percentuale della quota incasso in ordine alla gara TIM CUP 2019-2020 Catania/Fanfulla disputata il 4 Agosto 2019
Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Fanfulla (matr. FIGC 945196) contro la società Calcio Catania Spa (matr. FIGC 11700)
Massima: Risulta dalla documentazione prodotta che la gara di TIM CUP 2019/2020 tra il Catania e il Fanfulla ha avuto regolare svolgimento il 04.08.2019 presso lo stadio A. Massimino di Catania. Dal Modello C1, inviato il 28 Agosto 2019 dal responsabile amministrativo della Calcio Catania Spa al Centro Studi della Lega Nazionale Professionisti Serie A, emerge che hanno assistito alla gara 1964 spettatori (esclusi omaggi e abbonati) per un incasso lordo di euro 10.076,60 ed un netto, esclusa IVA, di euro 9.001,20 dal quale vanno detratte le spese di organizzazione forfettarie pari al 10%. Pertanto, residua un importo di euro 8.101,08, da ripartire al 50%, nella misura di euro 4.050,54, in favore di ciascuna delle due disputanti.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 58/TFN del 18.06.2020
Decisione impugnata: Corresponsione della quota percentuale di incasso in ordine alla gara di play-out Serie D girone F Vastese Calcio / Olympia Agnonese disputata il 12 maggio 2019
Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese ASD (matr. FIGC 34690) contro la società ASD Vastese Calcio 1902 (matr. FIGC600250)
Massima: Gli accertamenti della Procura Federale, sulla scorta di numerose testimonianze e documentazione fotografica acquisite, provano che gli spettatori presenti alla gara del 12 maggio 2019 tra ASD Vastese Calcio 1902 e Polisportiva Olympia Agnonese sono stati circa 1.500. Comprensibilmente non è stato possibile accertare il numero esatto degli spettatori né quello dei paganti: in particolare non è stata raggiunta alcuna certezza in ordine agli spettatori acceduti gratuitamente ma è indubbia l’esistenza di un significativo discostamento tra la realtà dei fatti e quanti riportato nel borderò dalla ASD Vastese Calcio 1902. È rimasto inoltre incerto il prezzo del biglietto delle curve. In tale contesto probatorio è di tutta evidenza la necessità di ricorrere ad un criterio equitativo, atteso l’incontrovertibile dato emerso della incongruità del borderò in atti predisposto dalla ASD Vastese Calcio 1902. La stessa ricorrente nel precisare la propria richiesta economica in euro 8.000,00, rinvia alla eventuale somma maggiore o minore che verrà ritenuta giusta ed equa. Accertate quindi le presenze degli spettatori in 1.500, il prezzo del biglietto in via equitativa viene indicato in euro 7,5 a biglietto: tale importo deriva da una media ponderata ed equitativa tra il prezzo contestato delle curve, il prezzo delle tribune e la presenza dei biglietti omaggio. Questo Tribunale ritiene quindi congruo, in via equitativa, determinare la quota incasso spettante alla Società ricorrente per la gara di play out in contestazione, in euro 4.781,25 in base al seguente conteggio: 1.500 x 7,5 = 11.250,00 – 15% (1.687,50) = 9.562,50 / 2 = 4.781,25. Sussiste infine una evidente irregolarità nella procedura di ripartizione dell’incasso della gara di play out del 12 maggio 2019 tra ASD Vastese Calcio 1902 e Polisportiva Olympia Agnonese da parte della ASD Vastese Calcio 1902 il cui Presidente, tra l’altro, ha ritenuto di non comparire, senza addurre alcuna giustificazione o impedimento, innanzi a questo Tribunale alla udienza del 19 dicembre 2019, per la quale era stata disposta la sua convocazione personale. Pertanto si dispone la trasmissione degli atti alla competente Procura Federale per l’eventuale deferimento della ASD Vastese Calcio 1902 e del suo Presidente per le suddette violazioni.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 30/TFN del 11.12.2019
Decisione impugnata: Richiesta di integrazione della quota percentuale di incasso in ordine alla gara Coppa Italia Serie D Foggia - Turris disputata il 16 ottobre 2019
Impugnazione istanza: del ricorso ex art. 91 CGS proposto dalla società ASD Turris Calcio (matr. FIGC 949250) contro la società SSDARL Calcio Foggia 1920 (951838)
Massima: Il reclamo risulta fondato e deve accogliersi. Dalla documentazione in possesso di questo Tribunale, trasmessa dallo stesso Calcio Foggia 1920, risulta che l’incasso lordo della gara in questione è stato di € 9.692,20 (pari ad € 7.933,00 oltre € 1.759,20 di prevendita); orbene da tale importo devono detrarsi gli oneri fiscali (IVA) e le spese forfettarie al 10% (come previsto dall’art. 6 del Regolamento Coppa Italia Dilettanti Serie D 2019/2020 pubblicato nel Com. Uff. n. 1 del 06.08.2019 del Dipartimento Interregionale della FIGC – LND). L’incasso netto della partita in esame è dunque pari ad € 7.850,68 con una conseguente quota per ciascuna società pari ad € 3.925,34. In atti risulta anche il pagamento effettuato dal Calcio Foggia 1920 in favore della Turris Calcio per il minor importo di € 3.173,35 (in data 26 ottobre 2019); la reclamante ha dunque diritto alla corresponsione del residuo importo pari ad € 751,99.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 20/TFN del 31.10.2019
Decisione impugnata: Corresponsione della quota percentuale di incasso in ordine alla gara Coppa Italia TIM Potenza - Lanusei disputata il 4 Agosto 2019
Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 91 CGS proposto dalla società ASD Lanusei Calcio contro la società Potenza Calcio Srl,
Massima: Risulta dalla documentazione prodotta, e peraltro non contestato, che la gara di Coppa Italia tra le squadre del Potenza e Lanusei si è regolarmente svolta in data 04 Agosto 2018 presso lo stadio del Potenza Calcio “Viviani” e che all’esito dell’incontro la società ospitante non ha corrisposto la quota incasso alla società ospitata. Dalla documentazione acquisita e segnatamente dal Modello C1 redatto e trasmesso alla reclamante dalla stessa società Potenza Calcio Srl, emerge che l’incasso lordo della gara in questione ammonta ad euro 18.767,80 – incasso netto paganti ad euro 16.468,98 mentre oneri fiscali e spese organizzative ammontano in quota forfettaria ad euro 1.648,90. Il richiamato regolamento Coppa Italia Tim di cui al Comunicato Ufficiale Lega Serie A n. 1 del 9.7.2018, al punto 11, che regola la distribuzione degli incassi delle competizioni di Coppa Italia, statuisce che “L’incasso lordo da biglietteria (esclusi gli abbonamenti che comprendano anche gare di altre competizioni) delle gare della Competizione, ad eccezione delle Semifinali e della Finale, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10% dell’incasso netto, è suddiviso al 50% fra le due società in gara.” Ne consegue, quindi, che l’incasso netto effettivo ammonta ad € 14.822,08 e che la quota a favore della società ospitata è pari alla metà, vale a dire ad euro 7.411,04, somma questa che è stata poi effettivamente poi corrisposta, sebbene inizialmente - forse a causa di un errore materiale od un arrotondamento in difetto - fosse stata dalla società Potenza Calcio Srl quantificata e comunicata quella di poco inferiore pari a € 7.410,00. Considerato che la stessa reclamante ha, in sede di udienza, dato atto e documentato l’avvenuto pagamento da parte della società Potenza Calcio, come correttamente determinata, di € 7.411,04, sulla domanda di condanna azionata dalla ASD Lanusei Calcio va dichiarata la cessazione della materia per effetto dell’intervenuto pagamento della quota spettante alla società ospite.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 22 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 6/TFN-SVE del 22 Luglio 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA INCASSO IN RELAZIONE ALLA GARA DI 1° TURNO PLAY OFF – SERIE D – MARSALA VS PORTICI DEL 12.05.2019).
Impugnazione istanza: RICORSO N°. 204 DELLA SOCIETÀ SSD PORTICI 1906 ARL CONTRO LA SOCIETÀ SSD MARSALA CALCIO ARL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS –
Massima: La società è condannata al pagamento della quota di partecipazione dell’incasso relativo alla gara Marsala – Portici, disputata in data 12 maggio 2019, valevole per il primo turno di play off del campionato di serie D stagione sportiva 2018/2019, quantificato in € 2.613,06 e non in € 2.903,40…Infatti, il diritto azionato dalla reclamante risulta sufficientemente dimostrato dalla documentazione attinente alla certificazione SIAE dalla stessa prodotta in atti. Tanto premesso, analizzando l’iter logico svolto dalla SSD Portici a r.l. a sostegno della richiesta economica per cui è causa, ed il calcolo matematico sotteso, si rileva come nello stesso vi sia una imperfezione. Infatti, la reclamante - nella narrativa dell’atto - dichiara di decurtare dal totale netto la somma € 580,68 a titolo di spese calcolate forfettariamente nel 10 % dell’incasso netto, senza tuttavia sottrarre tale importo dal totale richiesto. Conseguentemente, l’importo oggetto della domanda dovrà essere ridotto di € 290,34, equivalenti al 50 % dell’importo indicato dalla stessa reclamante quale contributo per le spese di organizzazione della gara supportate dalla SSD Marsala Calcio Srl. Alla luce di quanto sopra, la SSD Portici a r.l. ha diritto a percepire il minore importo di € 2.613,06
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA INCASSO IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI – MARSALA VS GELA DEL 9.09.2018).
Impugnazione istanza: RICORSO N°. 128 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL CONTRO LA SOCIETÀ SSD MARSALA CALCIO ARL
Massima: Il Tribunale … condanna la società SSD Marsala Calcio arl al pagamento della somma di € 1.333,64 (pari al 50% dell’importo lordo della biglietteria, dedotti gli oneri fiscali e le spese di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10% dell’incasso netto) a titolo di quota non corrisposta dell’incasso della gara di Coppa Italia Dilettanti Marsala - Gela del 9.09.2018.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA INCASSO IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA – CATANIA CALCIO SPA VS ASD COMO 1907 SRL DEL 29.07.2018.
Impugnazione istanza: RICORSO N°. 92 DELLA SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL CONTRO LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA
Massima: Risulta dalla documentazione prodotta che la gara di Coppa Italia tra le squadre del Catania e del Como avuto regolare svolgimento il 29 Luglio 2018 presso lo Stadio del Catania Calcio e che all’esito dell’incontro la società ospitante non ha corrisposto la quota incasso alla società ospitata. Dalla documentazione acquisita e segnatamente dal Modello C1 Siae redatto dalla Catania Calcio Spa, e non contestato, emerge che l’incasso lordo della gara in questione ammonta ad euro 24.165,48, mentre oneri fiscali e spese organizzative ammontano in quota forfettaria ad € 2.416,55. Ne consegue, quindi, che l’incasso netto effettivo ammonta ad € 21.748,93 e che la quota a favore della società ospitata è pari alla metà, vale a dire ad euro 10.874,47. Considerato altresì che la reclamante ha dato atto di avere ricevuto un acconto di € 3.625,00, l’importo residuo spettante alla società reclamante ammonta quindi ad € 7.249,47. Và quindi accolta la domanda di condanna azionata dalla Como 1907 Srl nella ridotta misura così determinata, oltre gli interessi legali dalla data della pronuncia, non potendosi accogliere la richiesta di liquidazione degli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs 231/2002 atteso che la fonte del diritto azionato non è di natura negoziale (vale a dire su transazione commerciale), bensì di natura regolamentare.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)
Impugnazione istanza: RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD ACIREALE CONTRO LA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA ARL - RICHIESTA INDENNIZZO PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA ALLA GARA DI COPPA ITALIA SERIE D – ACIREALE – MESSINA DEL 20.8.2017.
Massima: Il Tribunale determina in € 4.541,95 l’indennizzo per il mancato incasso a seguito della rinuncia della società resistente a disputare la gara “Acireale – Messina” in programma il 20.08.2017 e valida per il turno preliminare di Coppa Italia Dilettanti, s.s. 2017/18….La fattispecie in esame rientra, infatti, nel dettato di cui all’art. P/1 del C.U. n. 1 del 01.07.2017 LND Dipartimento Interregionale, il quale sancisce testualmente che “l'indennizzo per mancato incasso, dovuto alle Società ospitanti, in conseguenza alla rinuncia a disputare gare di Campionato e Coppa Italia delle Società ospitate, viene determinato in base alla media degli incassi, documentati tramite i borderaux relativi alle ultime tre gare ufficiali interne, fino ad un massimo di € 20.000,00”. La norma qui riportata, oltre a prevedere il diritto al percepimento dell’indennizzo, indica il criterio generale per la quantificazione dello stesso. Nel caso specifico, tuttavia, ci troviamo in una fattispecie particolare, quella della gara unica di Coppa Italia. Pertanto, data la ratio sottesa all’indennizzo, il quale ha come obiettivo quello di evitare che la squadra non rinunciante subisca un danno patrimoniale a seguito della rinuncia a disputare una gara da parte della squadra avversaria, ai fini del computo dello stesso occorre far riferimento alla normativa disciplinante gli incassi e la relativa ripartizione tra le società. A riguardo, il Regolamento Coppa Italia Dilettanti Serie D 2018/2018 (C.U. n. 1 LND Dipartimento Interregionale del 11.08.2017) dedica l’art. 6 ai “Criteri di ripartizione degli incassi per gare di sola andata”, disponendo al primo comma testualmente come segue: “in riferimento alla effettuazione delle gare di sola andata, si ritiene opportuno riportare le modalità riguardanti la ripartizione degli incassi: l’incasso lordo, detratti gli oneri fiscali, nonché le spese di organizzazione complessivamente quantificate a titolo forfettario nella misura massima del 10%, sarà suddiviso al 50% tra le due società al termine della gara ed immediatamente liquidato”. Conseguentemente, applicando tale norma speciale al principio generale sancito del C.U. n. 1 del 01.07.2017 LND Dipartimento Interregionale, al fine di quantificare l’indennizzo dovuto dalla SSD ACR Messina ARL all’ASD Acireale, si dovrà far riferimento alla media degli incassi delle precedenti n. 3 gare ufficiali (Acireale – Milazzo del 29.4.2017; Acireale - San Pio Decimo del 7.5.2017; Acireale – Altamura del 21.5.2017), e l’importo risultante (€ 9.562,00), dovrà essere diviso per due, trattandosi – per l’appunto – di una gara di sola andata (€ 4.781,00). Da ultimo, dovendosi altresì dare un valore alle spese di organizzazione che avrebbe dovuto sostenere la squadra ospitante nel caso di svolgimento della gara, si conviene di quantificare le stesse in via equitativa nel 5% dell’importo dovuto (su un massimo sancito dalla norma del 10%). Alla luce di quanto sopra, l’importo dovuto dalla società resistente è pari a complessivi € 4.541,95.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 06/TFN-SVE del 28 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 194 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ FBC GRAVINA SCSD CONTRO LA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910 AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA PREVISTA DAL CU N. 132 DEL 5.5.2017 DEL DIP. INTERREGIONALE L.N.D. - IN RELAZIONE ALLA GARA – SERIE D GIRONE H – PLAYOFF – NOCERINA – FBC GRAVINA DEL 14.5.2017 – A PORTE CHIUSE.
Massima: La società ha diritto al pagamento della somma di € 1.000,00 a titolo di compensazione del mancato incasso dei biglietti venduti, spettante relativamente alla gara disputata, su campo neutro e a porte chiuse, valevole per la fase dei Play Off del girone D organizzati dalla LND, così come previsto alla lettera K del C.U. n. 132 del 5 maggio 2017
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 128 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ASD ROCCELLA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA PERCENTUALE IN RELAZIONE ALLA GARA SERIE D GIRONE I - AP TURRIS – ASD ROCCELLA DEL 19.10.2016.
Massima: La società ha diritto ad ottenere il riconoscimento ed il pagamento della quota di partecipazione sull’incasso, pari al 50% dell’incasso lordo della biglietteria dedotti gli oneri SIAE e le spese vive di organizzazione, del recupero della gara del Campionato di Serie D e sospesa, nel corso del secondo tempo, per infortunio dell’arbitro e rinviata.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 21/TFN-SVE del 23 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RICORSO N°. 97EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀMATERA CALCIO SRLCONTRO LA SOCIETÀ US LATINA CALCIO SRL AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA PERCENTUALE IN RELAZIONE ALLA GARA DI TIM CUP LATINA – MATERA DEL 7.8.2016.
Massima: La società ha diritto ad ottenere il pagamento della quota di partecipazione sull’incasso, pari al 50% dell’incasso lordo della biglietteria dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10% dell’incasso nesso, della gara di TIM CUP 2016/2017.
Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 060/CFA del 14 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 6/TFN del 23.10.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA DELLA SOCIETÀ U.S. SALERNITANA 1919 ALLA CORRESPONSIONE DELLA PERCENTUALE DI COMPETENZA DEGLI INCASSI RELATIVI ALLA DISPUTA DELLA GARA CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE GIRONE “B” LEGA PRO, STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013
Massima: La società non ha diritto al pagamento della quota di partecipazione del 15% degli incassi realizzati dalla vendita dei biglietti per la gara di Campionato di Prima Divisione Girone B della Lega Pro, come disposto dal Com. Uff. della Lega Pro n. 2/DIV del 2.8.2013, perché la non si è disputata né conclusa regolarmente e ciò proprio a causa degli illeciti sportivi commessi dai tesserati della società richiedente che, in punto di fatto, hanno scientemente boicottato la partita dal suo esordio determinandone, con il preordinato venir meno del numero minimo dei propri giocatori in campo, la prematura conclusione dopo appena venti minuti dal fischio di inizio. Di tanto è responsabile la sola società che non è dunque in alcun modo legittimata a pretendere di partecipare all’incasso di un evento al quale non solo non ha partecipato (sportivamente) come avrebbe dovuto, anche secondo quanto previsto dal Com. Uff. n. 2/DIV del 2.8.2013, ma che ha essa stessa impedito si svolgesse e concludesse regolarmente.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 038/CFA del 23 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Com. Uff. n.9/T.F.N. – Sez. Vertenze Economiche del 23.1.2015
Impugnazione – istanza:1. RICORSO U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L. ALLA CORRESPONSIONE DELLA PERCENTUALE DI COMPETENZA IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI DA STADIO, SEGUITO GARA TIM CUP, SPEZIA/LECCE DEL 16.8.2015
Massima: La società non ha diritto alla percentuale del 50% sul rateo degli abbonati che hanno assistito alla gara TIM CUP perché questi hanno assistito gratuitamente alla gara, in quanto tale gara era prevista nell’abbonamento, il tutto nel rispetto di quanto statuito dall’art. 11 del Regolamento TIM Cup emanato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/Cf del 16 Giugno 2006 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Procedimento promosso dal Commissario Straordinario ex art. 32, comma 8, Statuto F.I.G.C., su richiesta del Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. tendente ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento della Lega Nazionale Professionisti circa la quota percentuale di partecipazione sugli incassi.
Interpretazione: Ai sensi dell’art. 30, comma 2, I parte, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, “la quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata viene fissata per ogni Campionato dal Consiglio di Lega”. Alla stregua di questa previsione è legittima la deliberazione della Lega Nazionale Professionisti, con la quale è stato statuito che la quota di partecipazione sugli incassi, spettanti per una stagione sportiva ad una società, in occasione delle gare da questa disputate in trasferta, venisse diminuita di una percentuale corrispondente alla capienza mancante allo stadio comunale, rispetto alla capienza minima richiesta dal Regolamento della Lega Nazionale Professionisti e dai regolamenti degli stadi della Lega Nazionale Professionisti. (Nel caso di specie, in concreto, veniva determinata nell’8,1%, in luogo dell’ordinario 18%, la percentuale spettante e corrispondente alla diminuzione del 55% della quota ordinaria per effetto della diminuita capienza di 11.000 unità dello stadio rispetto allo standard di 20.000 spettatori; la decurtazione non veniva applicata alle gare che la società avrebbe disputato sui campi delle tre società le cui gare di andata erano state disputate presso lo stadio comunale di capienza regolamentare).
Interpretazione: La circostanza che la Società sia stata autorizzata per legge all’uso di un impianto che le sarebbe stato altrimenti precluso a cagione delle disposizioni vigenti in Lega non esclude affatto il potere di quest’ultima di determinare le quote di partecipazione di cui si tratta tenendo conto di parametri riflettenti la ridotta capacità di trarre utilità economica, posseduta da impianti inferiori allo standard, ma di cui per jus superveniens l’utilizzazione veniva consentita. In altri termini, la circostanza che un provvedimento legislativo abbia autorizzato ciò che anteriormente era inibito non implica affatto che della sottodimensione dell’impianto rispetto agli standard stabiliti dalle associate alla Lega non possa tenersi conto a fini c.d. perequativi degli svantaggi sopportati dalle società ospitate in tali impianti.