Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 040/CFA del 06 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 25/TFN-SVE del 29.05.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AC REAL SITI, PER REVOCAZIONE EX ART. 39
C.G.S. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE PERRUCCI FRANCESCO
Massima: La Corte dichiara inammissibile il ricorso ex art. 39 CGS - avverso la delibera del TFN che aveva dichiarato inammissibili il ricorso per non essere stato inviato alla controparte – con il quale si produce la documentazione che comproverebbe il perfezionamento dell'iter procedurale di cui all'art. 30 comma 33 C.G.S. Ai sensi dell'art. 39, 4°comma, C.G.S. la Corte è chiamata, a questo punto, a pronunciarsi pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione. Ritiene questa Corte che i documenti presentati non possono costituire valido presupposto per il giudizio di revocazione, non soltanto perchè essi avrebbero potuto e dovuto essere prodotti nel precedente giudizio, qualora fossero stati debitamente ricercati, ma soprattutto perchè esso non integra, in nessun modo, alcuno dei casi, previsti dall'art. 39 C.G.S.