Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 81/TFN-SVE del 04 Aprile 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 95/CS del 24 febbraio 2022
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dal calciatore A.M. (calciatore n. 22.3.1988 - matr. FIGC 3.755.448)
Massima: Annullata la decisione della CAE per vizio di notifica e rimessi gli atti alla stessa, risulta invero, che a seguito della costituzione della società questa non abbia ricevuto l’avviso di convocazione per l’udienza….Per consolidato orientamento di questo Tribunale, la comunicazione della data di discussione del reclamo è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici e non anche di parte, la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in seguito alla violazione del combinato disposto degli articoli 33, comma 2, dello Statuto della FIGC e 25 bis del Regolamento della LND (cfr. decisioni n. 10-11-12 C.U. 25/TFN Sez. Vertenze Economiche; decisione n. 13 C.U. 19/TFN Sez. Vertenze Economiche, decisione n. 14 e 65/TFN Sez. Vertenze Economiche).
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 65/TFN-SVE del 06 Dicembre 2021
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 135/1 del 2 novembre 2021
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Latina Calcio 1932 (matr. FIGC 947503) contro il calciatore M.G. (n. 10.2.1992 - matr. FIGC 3.947.447)
Massima: ….la sentenza, con cui lo scrivente Tribunale ha annullato la decisione della Commissione Accordi Economici, è stata molto chiara nel definire l’ambito del rinvio, il quale veniva così circoscritto alla sola convocazione delle parti e all’esame del merito. Tale deliberazione, pertanto, non può essere legittimamente intesa come una rimessione nei termini della società, al fine di presentare memorie difensive. Il fondamento della decisione testé richiamata risiedeva, esclusivamente, nella comprovata pretermissione della società dalla possibilità di conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza), in quanto la comunicazione della data di discussione risultava essere stata inoltrata ad un indirizzo pec diverso da quello della società, presente nel registro INIPEC e sull’anagrafica della Federazione. Ne derivava la conclusione che il contraddittorio fosse stato violato, in quanto la comunicazione della data di discussione del ricorso è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND, come statuito più volte da questo Tribunale (cfr. decisioni nn. 10-11-12 C.U. 25/TFN Sez. Vertenze Economiche; decisione n. 13 C.U. 19/TFN Sez. Vertenze Economiche). Appare evidente, pertanto, che il ragionamento operato dallo scrivente Tribunale non ricomprendesse affatto il riconoscimento di una sanatoria della tardività della costituzione della Società. Su tale solco si inserisce la sentenza di annullamento, invocata dalla reclamante a sostegno delle proprie ragioni, e che la CAE ha correttamente e fedelmente interpretato al fine di motivare la mancata presa in considerazione delle memorie difensive. Non è perciò ravvisabile, sotto tale prospettiva, alcuna lesione del diritto di difesa della reclamante.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 64/TFN-SVE del 06 Dicembre 2021
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 135/1 del 2 novembre 2021
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Latina Calcio 1932 (matr. FIGC 947503) contro il calciatore A.F. (n. 3.2.1989 - matr. FIGC 4.096.786)
Massima: ….la sentenza, con cui lo scrivente Tribunale ha annullato la decisione della Commissione Accordi Economici, è stata molto chiara nel definire l’ambito del rinvio, il quale veniva così circoscritto alla sola convocazione delle parti e all’esame del merito. Tale deliberazione, pertanto, non può essere legittimamente intesa come una rimessione nei termini della società, al fine di presentare memorie difensive. Il fondamento della decisione testé richiamata risiedeva, esclusivamente, nella comprovata pretermissione della società dalla possibilità di conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza), in quanto la comunicazione della data di discussione risultava essere stata inoltrata ad un indirizzo pec diverso da quello della società, presente nel registro INIPEC e sull’anagrafica della Federazione. Ne derivava la conclusione che il contraddittorio fosse stato violato, in quanto la comunicazione della data di discussione del ricorso è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND, come statuito più volte da questo Tribunale (cfr. decisioni nn. 10-11-12 C.U. 25/TFN Sez. Vertenze Economiche; decisione n. 13 C.U. 19/TFN Sez. Vertenze Economiche). Appare evidente, pertanto, che il ragionamento operato dallo scrivente Tribunale non ricomprendesse affatto il riconoscimento di una sanatoria della tardività della costituzione della Società. Su tale solco si inserisce la sentenza di annullamento, invocata dalla reclamante a sostegno delle proprie ragioni, e che la CAE ha correttamente e fedelmente interpretato al fine di motivare la mancata presa in considerazione delle memorie difensive. Non è perciò ravvisabile, sotto tale prospettiva, alcuna lesione del diritto di difesa della reclamante.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 63/TFN-SVE del 06 Dicembre 2021
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 135/1 del 2 novembre 2021
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Latina Calcio 1932 (matr. FIGC 947503) contro il calciatore E.C. (n. 4.5.1984 - matr. FIGC 3.706.983)
Massima: ….la sentenza, con cui lo scrivente Tribunale ha annullato la decisione della Commissione Accordi Economici, è stata molto chiara nel definire l’ambito del rinvio, il quale veniva così circoscritto alla sola convocazione delle parti e all’esame del merito. Tale deliberazione, pertanto, non può essere legittimamente intesa come una rimessione nei termini della società, al fine di presentare memorie difensive. Il fondamento della decisione testé richiamata risiedeva, esclusivamente, nella comprovata pretermissione della società dalla possibilità di conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza), in quanto la comunicazione della data di discussione risultava essere stata inoltrata ad un indirizzo pec diverso da quello della società, presente nel registro INIPEC e sull’anagrafica della Federazione. Ne derivava la conclusione che il contraddittorio fosse stato violato, in quanto la comunicazione della data di discussione del ricorso è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND, come statuito più volte da questo Tribunale (cfr. decisioni nn. 10-11-12 C.U. 25/TFN Sez. Vertenze Economiche; decisione n. 13 C.U. 19/TFN Sez. Vertenze Economiche). Appare evidente, pertanto, che il ragionamento operato dallo scrivente Tribunale non ricomprendesse affatto il riconoscimento di una sanatoria della tardività della costituzione della Società. Su tale solco si inserisce la sentenza di annullamento, invocata dalla reclamante a sostegno delle proprie ragioni, e che la CAE ha correttamente e fedelmente interpretato al fine di motivare la mancata presa in considerazione delle memorie difensive. Non è perciò ravvisabile, sotto tale prospettiva, alcuna lesione del diritto di difesa della reclamante.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 62/TFN-SVE del 06 Dicembre 2021
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 135/1 del 2 novembre 2021
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Latina Calcio 1932 (matr. FIGC 947503) contro il calciatore A.R. (n. 25.2.1983 - matr. FIGC 3.470.843)
Massima: ….la sentenza, con cui lo scrivente Tribunale ha annullato la decisione della Commissione Accordi Economici, è stata molto chiara nel definire l’ambito del rinvio, il quale veniva così circoscritto alla sola convocazione delle parti e all’esame del merito. Tale deliberazione, pertanto, non può essere legittimamente intesa come una rimessione nei termini della società, al fine di presentare memorie difensive. Il fondamento della decisione testé richiamata risiedeva, esclusivamente, nella comprovata pretermissione della società dalla possibilità di conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza), in quanto la comunicazione della data di discussione risultava essere stata inoltrata ad un indirizzo pec diverso da quello della società, presente nel registro INIPEC e sull’anagrafica della Federazione. Ne derivava la conclusione che il contraddittorio fosse stato violato, in quanto la comunicazione della data di discussione del ricorso è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND, come statuito più volte da questo Tribunale (cfr. decisioni nn. 10-11-12 C.U. 25/TFN Sez. Vertenze Economiche; decisione n. 13 C.U. 19/TFN Sez. Vertenze Economiche). Appare evidente, pertanto, che il ragionamento operato dallo scrivente Tribunale non ricomprendesse affatto il riconoscimento di una sanatoria della tardività della costituzione della Società. Su tale solco si inserisce la sentenza di annullamento, invocata dalla reclamante a sostegno delle proprie ragioni, e che la CAE ha correttamente e fedelmente interpretato al fine di motivare la mancata presa in considerazione delle memorie difensive. Non è perciò ravvisabile, sotto tale prospettiva, alcuna lesione del diritto di difesa della reclamante.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 17/TFN-SVE del 28 Luglio 2021
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 355/1 del 14 giugno 2021
Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Latina Calcio 1932 (matr. FIGC 947503) contro il calciatore A.R.(n. 25.2.1983 - matr. FIGC 3.470.843)
Massima: La mancata comunicazione alla società dell’udienza di discussione innanzi alla CAE determina la violazione del contraddittorio con annullamento della decisione e remissione degli atti a quest’ultima…Dall’esame della documentazione in atti è provato che la ….. non è stata messa in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza) in quanto la comunicazione della data di discussione risulta essere stata inoltrata ad un indirizzo pec diverso da quello della società, presente nel registro INIPEC e sull’anagrafica della Federazione. Conseguentemente, il contraddittorio tra le parti non è stato rispettato. Giova ricordare che la comunicazione della data di discussione del ricorso è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND, come statuito più volte da questo Tribunale (cfr. decisioni nn. 10-11-12 C.U. 25/TFN Sez. Vertenze Economiche; decisione n. 13 C.U. 19/TFN Sez. Vertenze Economiche). Nel caso di specie è necessario rimettere le parti dinnanzi al giudice di prime cure per la sola convocazione del contraddittorio e l’esame del merito.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 16/TFN-SVE del 28 Luglio 2021
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 355/1 del 14 giugno 2021
Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Latina Calcio 1932 (matr. FIGC 947503) contro il calciatore E.C. (n. 4.5.1984 - matr. FIGC 3.706.983)
Massima: La mancata comunicazione alla società dell’udienza di discussione innanzi alla CAE determina la violazione del contraddittorio con annullamento della decisione e remissione degli atti a quest’ultima…Dall’esame della documentazione in atti è provato che la ….. non è stata messa in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza) in quanto la comunicazione della data di discussione risulta essere stata inoltrata ad un indirizzo pec diverso da quello della società, presente nel registro INIPEC e sull’anagrafica della Federazione. Conseguentemente, il contraddittorio tra le parti non è stato rispettato. Giova ricordare che la comunicazione della data di discussione del ricorso è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND, come statuito più volte da questo Tribunale (cfr. decisioni nn. 10-11-12 C.U. 25/TFN Sez. Vertenze Economiche; decisione n. 13 C.U. 19/TFN Sez. Vertenze Economiche). Nel caso di specie è necessario rimettere le parti dinnanzi al giudice di prime cure per la sola convocazione del contraddittorio e l’esame del merito.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 15/TFN-SVE del 28 Luglio 2021
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 355/1 del 14 giugno 2021
Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Latina Calcio 1932 (matr. FIGC 947503) contro il calciatore A.F. (n. 3.2.1989 - matr. FIGC 4.096.786)
Massima: La mancata comunicazione alla società dell’udienza di discussione innanzi alla CAE determina la violazione del contraddittorio con annullamento della decisione e remissione degli atti a quest’ultima…Dall’esame della documentazione in atti è provato che la ….. non è stata messa in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza) in quanto la comunicazione della data di discussione risulta essere stata inoltrata ad un indirizzo pec diverso da quello della società, presente nel registro INIPEC e sull’anagrafica della Federazione. Conseguentemente, il contraddittorio tra le parti non è stato rispettato. Giova ricordare che la comunicazione della data di discussione del ricorso è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND, come statuito più volte da questo Tribunale (cfr. decisioni nn. 10-11-12 C.U. 25/TFN Sez. Vertenze Economiche; decisione n. 13 C.U. 19/TFN Sez. Vertenze Economiche). Nel caso di specie è necessario rimettere le parti dinnanzi al giudice di prime cure per la sola convocazione del contraddittorio e l’esame del merito.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 14/TFN-SVE del 28 Luglio 2021
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 355/1 del 14 giugno 2021
Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Latina Calcio 1932 (matr. FIGC 947503) contro il calciatore M.G. (n. 10.2.1992 - matr. FIGC 3.947.447)
Massima: La mancata comunicazione alla società dell’udienza di discussione innanzi alla CAE determina la violazione del contraddittorio con annullamento della decisione e remissione degli atti a quest’ultima…Dall’esame della documentazione in atti è provato che la ….. non è stata messa in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza) in quanto la comunicazione della data di discussione risulta essere stata inoltrata ad un indirizzo pec diverso da quello della società, presente nel registro INIPEC e sull’anagrafica della Federazione. Conseguentemente, il contraddittorio tra le parti non è stato rispettato. Giova ricordare che la comunicazione della data di discussione del ricorso è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND, come statuito più volte da questo Tribunale (cfr. decisioni nn. 10-11-12 C.U. 25/TFN Sez. Vertenze Economiche; decisione n. 13 C.U. 19/TFN Sez. Vertenze Economiche). Nel caso di specie è necessario rimettere le parti dinnanzi al giudice di prime cure per la sola convocazione del contraddittorio e l’esame del merito.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 35/TFN-SVE del 29 Aprile 2021 - (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 120/DCF del 30 marzo 2021
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. d) CGS – FIGC della società SSDARL Napoli Femminile (matr. FIGC 935452) contro l’allenatore L.C. (n. 3.1.1977 – matr. FIGC 131.578)
Massima: Annullata la decisione della CAE per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per l’omessa convocazione in udienza della società che aveva fatto richiesta di essere ascoltata…In via preliminare, si osserva che è documentale in atti che la SSD a rl Napoli Femminile, nel ricorso inoltrato alla CAEF, aveva fatto formale ed espressa richiesta di poter partecipare alla riunione in cui sarebbe stato trattato il reclamo. Ebbene, tale richiesta rappresenta un diritto per il richiedente per espressa previsione normativa e quindi la Società doveva essere convocata per la riunione del 3 marzo 2021 ma tale incombente è stato omesso dall’Organo in prime cure. Ne consegue la violazione del diritto di difesa e la remissione delle parti innanzi alla CAEF per il merito. Si deve infatti ritenere fondata anche l’eccezione della reclamante in ordine alla impugnata pronuncia di inammissibilità del proprio ricorso. La mancata indicazione delle “Società” tra i soggetti che possono ricorrere alle Commissioni Accordi Economici rinveniente nello articolo 94 sexies, comma terzo, delle NOIF e nello articolo 25 bis, comma terzo, del regolamento LND, determina di fatto un vuoto normativo. Per i principi di reciprocità e parità delle parti e del giusto processo non è infatti possibile inferire che le Società possano rivolgersi alla giustizia sportiva nelle controversie indicate nell’articolo 94 sexies, comma secondo, delle NOIF e nell’articolo 25 bis, comma secondo, del regolamento LND, solo in sede di gravame vedendosi così obliterare, solo per loro, un grado di giudizio. D’altra parte lo stesso art. 90 CGS, nel delimitare la competenza alla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF) non pone nessuna preclusione a ciascuna delle parti, indicando il termine “controversie concernenti”, senza limitare la conseguente proposizione ad una delle parti (nella specie ai soli tesserati) escludendone l’altra (le società affiliate). Si deve quindi ritenere che anche le Società sono attivamente legittimate ad adire la CAE o la CAEF, anche sulla scorta della ulteriore considerazione che le prefate previsioni normative non prevedono un elenco obbligatorio dei possibili soggetti ricorrenti, indicando espressamente l’inammissibilità a ricorrere per soggetti diversi, come invece dovrebbe accadere in ossequio al principio di tassatività delle decadenze e nullità.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 82/TFN del 05.08.2020
Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 7/1 del 03 Luglio 2020,
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore Z.G. (n. 28.05.1990 - matr. FIGC 3988090)
Massima: Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Accordi Economici, è provato che la Società ASD Corigliano Calabro non è stata messa in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza), in quanto la comunicazione della data di discussione non è mai stata inviata alla Società. Risulta, altresì, che la richiesta di audizione fosse stata, formalmente, formulata proprio dal calciatore … nel ricorso dinnanzi alla Commissione Accordi Economici. Sembra chiaro, quindi, che il contraddittorio fra le parti non sia stato rispettato. Giova ricordare che la comunicazione della data di udienza è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND. Tale ultima norma, infatti, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, deve essere interpretata nel senso di garantire - qualora la richiesta di audizione sia formulata da una sola delle parti - anche all’altra parte la possibilità di partecipare all’udienza, con conseguente obbligo della Commissione Accordi Economici di comunicare la relativa data di discussione. Nel caso di specie ricorrono, quindi, i presupposti di cui all’art. 73, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità annullare la decisione impugnata e di rimettere le parti dinanzi alla Commissione Accordi Economici per l’esame del merito.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 81/TFN del 05.08.2020
Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 7/1 del 03 Luglio 2020,
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore B.D. (n. 19.04.1989 - matr. FIGC 4270434)
Massima: Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Accordi Economici, è provato che la Società ASD Corigliano Calabro non è stata messa in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza), in quanto la comunicazione della data di discussione non è mai stata inviata alla Società. Risulta, altresì, che la richiesta di audizione fosse stata, formalmente, formulata proprio dal calciatore … nel ricorso dinnanzi alla Commissione Accordi Economici. Sembra chiaro, quindi, che il contraddittorio fra le parti non sia stato rispettato. Giova ricordare che la comunicazione della data di udienza è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND. Tale ultima norma, infatti, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, deve essere interpretata nel senso di garantire - qualora la richiesta di audizione sia formulata da una sola delle parti - anche all’altra parte la possibilità di partecipare all’udienza, con conseguente obbligo della Commissione Accordi Economici di comunicare la relativa data di discussione. Nel caso di specie ricorrono, quindi, i presupposti di cui all’art. 73, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità annullare la decisione impugnata e di rimettere le parti dinanzi alla Commissione Accordi Economici per l’esame del merito.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 80/TFN del 05.08.2020
Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 7/1 del 03 Luglio 2020,
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore C.S. (n. 27.09.1990 - matr. FIGC 5184914)
Massima: Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Accordi Economici, è provato che la Società ASD Corigliano Calabro non è stata messa in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza), in quanto la comunicazione della data di discussione non è mai stata inviata alla Società. Risulta, altresì, che la richiesta di audizione fosse stata, formalmente, formulata proprio dal calciatore … nel ricorso dinnanzi alla Commissione Accordi Economici. Sembra chiaro, quindi, che il contraddittorio fra le parti non sia stato rispettato. Giova ricordare che la comunicazione della data di udienza è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND. Tale ultima norma, infatti, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, deve essere interpretata nel senso di garantire - qualora la richiesta di audizione sia formulata da una sola delle parti - anche all’altra parte la possibilità di partecipare all’udienza, con conseguente obbligo della Commissione Accordi Economici di comunicare la relativa data di discussione. Nel caso di specie ricorrono, quindi, i presupposti di cui all’art. 73, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità annullare la decisione impugnata e di rimettere le parti dinanzi alla Commissione Accordi Economici per l’esame del merito.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 79/TFN del 05.08.2020
Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 7/1 del 03 Luglio 2020,
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore C.N. (n. 11.02.1993 -matr.FIGC4555856)
Massima: Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Accordi Economici, è provato che la Società ASD Corigliano Calabro non è stata messa in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza), in quanto la comunicazione della data di discussione non è mai stata inviata alla Società. Risulta, altresì, che la richiesta di audizione fosse stata, formalmente, formulata proprio dal calciatore … nel ricorso dinnanzi alla Commissione Accordi Economici. Sembra chiaro, quindi, che il contraddittorio fra le parti non sia stato rispettato. Giova ricordare che la comunicazione della data di udienza è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND. Tale ultima norma, infatti, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, deve essere interpretata nel senso di garantire - qualora la richiesta di audizione sia formulata da una sola delle parti - anche all’altra parte la possibilità di partecipare all’udienza, con conseguente obbligo della Commissione Accordi Economici di comunicare la relativa data di discussione. Nel caso di specie ricorrono, quindi, i presupposti di cui all’art. 73, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità annullare la decisione impugnata e di rimettere le parti dinanzi alla Commissione Accordi Economici per l’esame del merito.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE C.L., PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 6 DELLA SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5
Massima:…si precisa, come anche è dato evincere nella decisione oggi impugnata, che la vertenza ritorna all’esame di questo Tribunale, innanzi al quale era stata impugnata la precedente decisione della CAE favorevole alla calciatrice, pubblicata nel C.U. 139/CAE-LND del 9.11.2017, e che lo stesso Tribunale, all’udienza del 26 Marzo 2018, accertata la irregolarità del contraddittorio, aveva annullato l’impugnata decisione e rimesso gli atti alla CAE – LND per la sola convocazione e l’esame del merito. Invero dalla documentazione in atti risultava provato che la comunicazione della data di discussione del ricorso era stata trasmessa dalla CAE ad un indirizzo (la sede della Società) diverso da quello indicato dalla Società reclamante quale domicilio eletto (lo studio del difensore), con conseguente mancato rispetto del contraddittorio tra le parti.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE R.G., PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO
Massima: …alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa si è materializzata dinanzi alla Commissione Accordi Economici, poiché, nella memoria difensiva di prime cure del sodalizio, non vi è stata alcuna dichiarazione di elezione di domicilio presso il procuratore costituito. Pertanto, la comunicazione della fissazione udienza, eseguita dalla Commissione Accordi Economici presso la sede sociale, e non presso il procuratore costituito, è da ritenersi corretta.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 72 DELLA SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE C.L., PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.
Massima: La decisione impugnata, va annullata con rimessione degli atti alla Commissione Accordi Economici ex art. 36 bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l’esame del merito, previa regolare convocazione delle parti. Dalla documentazione in atti, è provato infatti che la comunicazione della data di discussione del ricorso è stata trasmessa dalla CAE ad un indirizzo (la sede della Società) diverso da quello indicato dalla Società reclamante quale domicilio eletto (lo studio del difensore). Ne consegue, pertanto, che il contraddittorio tra le parti non è stato rispettato. Giova ricordare, infatti, che la comunicazione della data di udienza è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici, la cui mancata comunicazione nel domicilio eletto per la procedura determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 66 DELLA SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE Z.N., PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.
Massima: Il Tribunale, accertata la irregolarità del contraddittorio annulla l’impugnata decisione e rinvia alla CAE – LND per la sola convocazione e l’esame del merito. Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Accordi Economici è provato che l’avvocato della Società non è stato messo in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza); di conseguenza, il contraddittorio fra le parti non è stato rispettato. Diversamente, se la notifica è eseguita ad un indirizzo diverso da quello di elezione di domicilio, la notifica è irregolare e non è idonea a raggiungere lo scopo (conoscenza della data di discussione dell’udienza). Ciò perché la comunicazione della data di discussione del ricorso è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione (nel domicilio eletto per la procedura) determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND. Va peraltro precisato che la Società nel primo grado aveva formulato difese di merito, sicché il thema decidendum è già circoscritto nel grado in cui risulta omessa la regolare convocazione per l’udienza di discussione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 64 DELLA SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE L.V.G., PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.
Massima: Il Tribunale, accertata la irregolarità del contraddittorio annulla l’impugnata decisione e rinvia alla CAE – LND per la sola convocazione e l’esame del merito. Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Accordi Economici è provato che l’avvocato della Società non è stato messo in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza); di conseguenza, il contraddittorio fra le parti non è stato rispettato. Diversamente, se la notifica è eseguita ad un indirizzo diverso da quello di elezione di domicilio, la notifica è irregolare e non è idonea a raggiungere lo scopo (conoscenza della data di discussione dell’udienza). Ciò perché la comunicazione della data di discussione del ricorso è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione (nel domicilio eletto per la procedura) determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND. Va peraltro precisato che la Società nel primo grado aveva formulato difese di merito, sicché il thema decidendum è già circoscritto nel grado in cui risulta omessa la regolare convocazione per l’udienza di discussione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 65 DELLA SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE R.N., PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.
Massima: Il Tribunale, accertata la irregolarità del contraddittorio annulla l’impugnata decisione e rinvia alla CAE – LND per la sola convocazione e l’esame del merito. Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Accordi Economici è provato che l’avvocato della Società non è stato messo in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza); di conseguenza, il contraddittorio fra le parti non è stato rispettato. Diversamente, se la notifica è eseguita ad un indirizzo diverso da quello di elezione di domicilio, la notifica è irregolare e non è idonea a raggiungere lo scopo (conoscenza della data di discussione dell’udienza). Ciò perché la comunicazione della data di discussione del ricorso è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione (nel domicilio eletto per la procedura) determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND. Va peraltro precisato che la Società nel primo grado aveva formulato difese di merito, sicché il thema decidendum è già circoscritto nel grado in cui risulta omessa la regolare convocazione per l’udienza di discussione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ SSDARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO PASQUALINO, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE-LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.
Massima: La comunicazione della data di udienza, è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione pec (nel domicilio eletto per la procedura) determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND. Nel caso di specie ricorrono quindi i presupposti dell’art. 36 bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità di rimettere le parti dinanzi al giudice di prime cure per la sola convocazione del contraddittorio e l’esame del merito.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 21/TFN-SVE del 23 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 107 DELLA SOCIETÀ SSDARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MIOCCHI DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.
Massima: E’ provato che la società non è stata messa in condizione di conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza) e quindi il contradditorio tra le parti non è stato rispettato. La segreteria della Commissione Accordi Economici ha inviato la comunicazione della fissazione udienza ad un indirizzo pec diverso da quello indicato per l’elezione di domicilio. Si è verificata quindi la lesione del diritto di difesa del sodalizio sportivo per intervenuta violazione dell’art. 25 bis del Regolamento LND. Nel caso di specie ricorrono i presupposti dell’art. 36 bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità di rimettere le parti dinanzi al giudice di prime cure.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 21/TFN-SVE del 23 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 106 DELLA SOCIETÀ SSDARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIACINTI SANTE, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.
Massima: E’ provato che la società non è stata messa in condizione di conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza) e quindi il contradditorio tra le parti non è stato rispettato. La segreteria della Commissione Accordi Economici ha inviato la comunicazione della fissazione udienza ad un indirizzo pec diverso da quello indicato per l’elezione di domicilio. Si è verificata quindi la lesione del diritto di difesa del sodalizio sportivo per intervenuta violazione dell’art. 25 bis del Regolamento LND. Nel caso di specie ricorrono i presupposti dell’art. 36 bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità di rimettere le parti dinanzi al giudice di prime cure.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 83 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE FAPPERDUE FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.
Massima: La sospensione feriale dei termini nella giurisdizione sportiva non si può applicare alla Commissione Accordi Economici. Detto istituto, infatti, per sua natura non può che riguardare – se del caso - i procedimenti disciplinari e innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. Dalla lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva. Ne deriva che nel relativo procedimento innanzi alla CAE la relativa sospensione non opera.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GENNARI MATTIA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.
Massima: La sospensione feriale dei termini nella giurisdizione sportiva non si può applicare alla Commissione Accordi Economici. Detto istituto, infatti, per sua natura non può che riguardare – se del caso - i procedimenti disciplinari e innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. Dalla lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva. Ne deriva che nel relativo procedimento innanzi alla CAE la relativa sospensione non opera.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 1 DELLA SOCIETÀ ASD ODISSEA 2000 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ZANCANARO MARCIO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.
Massima: Quando il contradditorio tra le parti nel primo grado non è stato pienamente rispettato con una lesione del diritto di difesa della Società per la violazione dell’art. 25 bis del Regolamento LND ricorrono quindi i presupposti dell’art. 36 bis, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità di rimettere le parti dinanzi al giudice di prime cure.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 016/TFN del 18Aprile 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 121 DELLA SOCIETÀ ASD RIVIERA DI ROMAGNA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE PETRALIA ELEONORA, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.
Massima: Si rileva che la società si è costituita tardivamente dinanzi alla Commissione Accordi Economici in data 5 novembre 2015, cioè ben oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso (23 settembre 2015) come prevede l’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento LND. Avendo la Commissione di prima istanza correttamente rilevato l’inammissibilità della memoria di costituzione, altrettanto correttamente non è stata presa in considerazione l’elezione di domicilio ivi contenuta, sicché le ulteriori comunicazioni sono state indirizzate direttamente presso la sede della Società.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 068 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BRICCA ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 159/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.
Massima: Quando la società elegge domicilio presso l’avvocato è a questi che deve essere inviata la comunicazione di fissazione udienza, per cui è errata la notifica effettuata presso la sede della società. Ritiene questo Tribunale Federale, peraltro modificando il proprio precedente orientamento sul punto, che la convocazione della Società (che aveva fatto regolare richiesta di essere sentita) effettuata con le suddette modalità, abbia arrecato un vulnus al principio del contraddittorio compromettendo l’esercizio del diritto di difesa della Società medesima: con le conseguenze previste dall’art. 37, 4° comma, C.G.S. (norma procedurale di generale applicazione ai giudizi di appello). E difatti, se è ben vero che l’art. 38, 8° comma C.G.S., prevede espressamente che in tutti i procedimenti sportivi le comunicazioni alle Società possono essere effettuate in via alternativa sia nel domicilio eletto che presso la sede della Società, non può ignorarsi che l’art. 25 bis Reg. L.N.D., nel disciplinare lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede addirittura l’obbligo per le parti (4° comma) di eleggere il proprio domicilio “anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e indicare un proprio indirizzo e-mail”. Tale obbligatorietà (“devono”), espressamente prevista dalla norma speciale destinata a regolare il solo procedimento dinanzi alla C.A.E., oltre che apparire evidentemente incompatibile con l’alternativa offerta dall’art. 38 C.G.S., non può che prevalere su tale ultima disposizione, in quanto invece destinata a regolare il procedimento sportivo in generale. La decisione impugnata pertanto, in quanto viziata dalla violazione della regolarità del contraddittorio, deve essere annullata e gli atti rimessi alla Commissione Accordi Economici L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti e ferme restando le preclusioni e decadenze eventualmente determinatesi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 069 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DIERNA EMILIO, PUBBLICATA NEL C.U. 159 DEL 4 NOVEMBRE 2015.
Massima: Quando la società elegge domicilio presso l’avvocato è a questi che deve essere inviata la comunicazione di fissazione udienza, per cui è errata la notifica effettuata presso la sede della società. Ritiene questo Tribunale Federale, peraltro modificando il proprio precedente orientamento sul punto, che la convocazione della Società (che aveva fatto regolare richiesta di essere sentita) effettuata con le suddette modalità, abbia arrecato un vulnus al principio del contraddittorio compromettendo l’esercizio del diritto di difesa della Società medesima: con le conseguenze previste dall’art. 37, 4° comma, C.G.S. (norma procedurale di generale applicazione ai giudizi di appello). E difatti, se è ben vero che l’art. 38, 8° comma C.G.S., prevede espressamente che in tutti i procedimenti sportivi le comunicazioni alle Società possono essere effettuate in via alternativa sia nel domicilio eletto che presso la sede della Società, non può ignorarsi che l’art. 25 bis Reg. L.N.D., nel disciplinare lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede addirittura l’obbligo per le parti (4° comma) di eleggere il proprio domicilio “anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e indicare un proprio indirizzo e-mail”. Tale obbligatorietà (“devono”), espressamente prevista dalla norma speciale destinata a regolare il solo procedimento dinanzi alla C.A.E., oltre che apparire evidentemente incompatibile con l’alternativa offerta dall’art. 38 C.G.S., non può che prevalere su tale ultima disposizione, in quanto invece destinata a regolare il procedimento sportivo in generale. La decisione impugnata pertanto, in quanto viziata dalla violazione della regolarità del contraddittorio, deve essere annullata e gli atti rimessi alla Commissione Accordi Economici L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti e ferme restando le preclusioni e decadenze eventualmente determinatesi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 070 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PECORARI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 159/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.
Massima: Quando la società elegge domicilio presso l’avvocato è a questi che deve essere inviata la comunicazione di fissazione udienza, per cui è errata la notifica effettuata presso la sede della società. Ritiene questo Tribunale Federale, peraltro modificando il proprio precedente orientamento sul punto, che la convocazione della Società (che aveva fatto regolare richiesta di essere sentita) effettuata con le suddette modalità, abbia arrecato un vulnus al principio del contraddittorio compromettendo l’esercizio del diritto di difesa della Società medesima: con le conseguenze previste dall’art. 37, 4° comma, C.G.S. (norma procedurale di generale applicazione ai giudizi di appello). E difatti, se è ben vero che l’art. 38, 8° comma C.G.S., prevede espressamente che in tutti i procedimenti sportivi le comunicazioni alle Società possono essere effettuate in via alternativa sia nel domicilio eletto che presso la sede della Società, non può ignorarsi che l’art. 25 bis Reg. L.N.D., nel disciplinare lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede addirittura l’obbligo per le parti (4° comma) di eleggere il proprio domicilio “anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e indicare un proprio indirizzo e-mail”. Tale obbligatorietà (“devono”), espressamente prevista dalla norma speciale destinata a regolare il solo procedimento dinanzi alla C.A.E., oltre che apparire evidentemente incompatibile con l’alternativa offerta dall’art. 38 C.G.S., non può che prevalere su tale ultima disposizione, in quanto invece destinata a regolare il procedimento sportivo in generale. La decisione impugnata pertanto, in quanto viziata dalla violazione della regolarità del contraddittorio, deve essere annullata e gli atti rimessi alla Commissione Accordi Economici L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti e ferme restando le preclusioni e decadenze eventualmente determinatesi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 016/TFN del 18Aprile 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 116 DELLA SOCIETÀ SSD VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SARANITI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 206 DEL 11 GENNAIO 2016.
Massima: Quando la società elegge domicilio presso l’avvocato è a questi che deve essere inviata la comunicazione di fissazione udienza, per cui è errata la notifica effettuata presso la sede della società. Ritiene questo Tribunale Federale, peraltro modificando il proprio precedente orientamento sul punto, che la convocazione della Società (che aveva fatto regolare richiesta di essere sentita) effettuata con le suddette modalità, abbia arrecato un vulnus al principio del contraddittorio compromettendo l’esercizio del diritto di difesa della Società medesima: con le conseguenze previste dall’art. 37, 4° comma, C.G.S. (norma procedurale di generale applicazione ai giudizi di appello). E difatti, se è ben vero che l’art. 38, 8° comma C.G.S., prevede espressamente che in tutti i procedimenti sportivi le comunicazioni alle Società possono essere effettuate in via alternativa sia nel domicilio eletto che presso la sede della Società, non può ignorarsi che l’art. 25 bis Reg. L.N.D., nel disciplinare lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede addirittura l’obbligo per le parti (4° comma) di eleggere il proprio domicilio “anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e indicare un proprio indirizzo e-mail”. Tale obbligatorietà (“devono”), espressamente prevista dalla norma speciale destinata a regolare il solo procedimento dinanzi alla C.A.E., oltre che apparire evidentemente incompatibile con l’alternativa offerta dall’art. 38 C.G.S., non può che prevalere su tale ultima disposizione, in quanto invece destinata a regolare il procedimento sportivo in generale. La decisione impugnata pertanto, in quanto viziata dalla violazione della regolarità del contraddittorio, deve essere annullata e gli atti rimessi alla Commissione Accordi Economici L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti e ferme restando le preclusioni e decadenze eventualmente determinatesi.