F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GENOVA LUCA SEGUITO GARA L’AQUILA/AVEZZANO DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)
RICORSO S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GENOVA LUCA SEGUITO GARA L’AQUILA/AVEZZANO DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)
Con decisione del 23.11.2016 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Luca Di Genova della S.S.D. Avezzano Calcio A.R.L. “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.
In particolare dal rapporto dell’arbitro, sig. Michele Di Cairano di Ariano Irpino (AV), si legge che il suddetto calciatore è stato espulso al minuto 8’ del II tempo “per aver colpito a gioco fermo al volto un avversario”.
Propone ricorso la società, chiedendo la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate, una già scontata.
La difesa della società si fonda sulla finalità della condotta del calciatore, la quale si sarebbe concretizzata “in una semplice spinta per dividere i calciatori che stavano per venire alle mani”: il Di Genova “ha spinto sul viso l’avversario nel tentativo di allontanarlo”. Inoltre, la difesa invoca le attenuanti dell’enfasi agonistica e dell’assenza di precedenti dell’autore del gesto.
Il ricorso è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13.9.2010, cit.; e Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF).
La condotta tenuta dal Di Genova si sussume in tale fattispecie.
Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di fallo gratuito e doloso, in quanto è stato commesso “a gioco fermo”, elemento, questo, che differenzia la fattispecie in esame da altre situazioni analoghe trattate da questa Corte e testimonia la volontarietà lesiva del gesto nei confronti del calciatore avversario. Tale volontarietà, inoltre, emerge sia dalla relazione dell’arbitro sia dal fatto che quest’ultimo ha sanzionato il Di Genova con l’espulsione diretta.
Inoltre, non può in alcun modo essere tenuta in conto l’invocata finalità “pacificatrice” del gesto. Anzi, tentare di sedare una rissa prendendovi parte attiva rappresenta un comportamento ancor più esecrabile.
Considerando che l’espulsione diretta comporta ex se, ai sensi dell’art. 19, comma 10 C.G.S., una sanzione minima di una giornata di squalifica e che l’art. 19, comma 4, lett. b) del .G.S. fissa solo la cornice edittale minima della sanzione per condotta violenta, il Giudice di prime cure avrebbe ben potuto comminare al calciatore dell’Avezzano una squalifica di quattro giornate effettive, una in più delle tre giornate effettivamente irrogate.
Invece, tale giudice ha preferito applicare pedissequamente l’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., che fissa la sanzione minima di “tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”.
Questa scelta è logicamente e giuridicamente corretta, anche tenendo conto dell’assoluta irrilevanza delle attenuanti invocate dalla difesa dell’Avezzano, cioè la c.d. enfasi agonistica e l’assenza di precedenti del calciatore Di Genova.
Infatti, la giurisprudenza sportiva è concorde nell’escludere la valenza attenuante della c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 20.1.2010, n. 133/CGF) e si è autorevolmente osservato che “la dedotta irreprensibilità della condotta antefatta nel settore sportivo dell’istante non può costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione” (cfr. Trib. Naz. Arb. Spor, 23.4.2012, in www.coni.it).
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avezzano Calcio A.r.l. di Avezzano (L’Aquila).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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