F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LO PINTO MARCO SEGUITO GARA L’AQUILA/AVEZZANO DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)
RICORSO S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LO PINTO MARCO SEGUITO GARA L’AQUILA/AVEZZANO DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)
Con decisione del 23.11.2016 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per quattro giornate effettive di gara al calciatore Marco Lo Pinto della S.S.D. Avezzano Calcio A.R.L. “per avere, calciatore in panchina, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e colpito con un calcio un calciatore avversario riverso a terra”.
In particolare dal rapporto dell’arbitro, sig. Michele Di Cairano di Ariano Irpino (AV), si legge che il suddetto calciatore è stato espulso al minuto 8’ del II tempo in quanto “a gioco fermo entra dalla panchina per colpire con un calcio un avversario che era già a terra colpito dal n. 9 Di Genova Luca”.
Propone ricorso la società, precisando che la giornata di squalifica scontata dal calciatore fosse già sufficiente.
La difesa della società, secondo la quale dai filmati si evincerebbe che il Lo Pinto “non colpisce con calci alcun calciatore”, si fonda sulla finalità della condotta de quo, la quale si sarebbe concretizzata solo nel “sedare la ‘piccola mischia’”. Ad avviso della difesa, inoltre, l’arbitro non sarebbe stato in grado di vedere il gesto, “tanto che per l’espulsione veniva avvicinato dal collaboratore di linea posto sotto la tribuna che segnalava la persona che secondo lui avesse scalciato l’avversario”. Vi sarebbe stato, quindi, uno scambio di persona.
Il ricorso è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in
Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in in Com. Uff. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in in Com. Uff. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13.9.2010, cit.; e Corte giust. fed., in in Com. Uff. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF).
La condotta tenuta dal Lo Pinto, gratuita e dolosa, si sussume in tale fattispecie.
Essa risulta aggravata dall’ingresso in campo del calciatore che era in panchina, elemento che fuga ogni dubbio in merito alla volontarietà della condotta lesiva, la quale emerge anche dalla relazione dell’arbitro e dall’espulsione diretta comminata in corso di gara.
Destituita di ogni fondamento è poi la difesa che fa perno sulla finalità del gesto del Lo Pinto, cioè sedare la “piccola mischia”, in quanto con la sua condotta il calciatore si è reso parte attiva di tale evento, aggravandone gli esiti.
Inoltre, si sottolinea che l’unica fonte per l’accertamento dei fatti nei giudizi dinanzi a questa Corte è rappresentata dal referto arbitrale. Sono, quindi, inammissibili i motivi di ricorso volti a destituire di fondamento tale referto e a ricostruire diversamente la vicenda in base a non meglio specificati filmati.
Accertato in fatto l’assoluto disvalore e la gravità della condotta in oggetto, è d’uopo effettuare una ricognizione delle norme applicabili al caso concreto. Si allude all’articolo 19, comma 10 del C.G.S., il quale irroga la sanzione minima della squalifica per una gara al calciatore che sia stato espulso dal campo, e all’articolo 19, comma 4, lettera b) del C.G.S., il quale, lasciando libero il giudice di prime cure di far valere attenuanti o aggravanti, sanziona la condotta violenta con un minimo di tre giornate di squalifica.
Da tale ricognizione normativa emerge in tutta la sua chiarezza l’iter logico seguito dal Giudice di I grado: sussumere la condotta violenta del Lo Pinto nella lett. b) dell’art. 19, comma 4 C.G.S., e poi aumentare di 1 giornata la prevista sanzione minima di 3 giornate, a causa dell’aggravante dell’ingresso in campo dalla panchina effettuato dal calciatore Lo Pinto, al solo fine di usare violenza contro l’avversario, peraltro già riverso a terra.
Questo Collegio concorda con tale argomentazione e la reputa priva di vizi logici e giuridici.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D.
Avezzano Calcio A.r.l. di Avezzano (L’Aquila).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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