F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO A.S.D. SPORTING CLUB COPPA D’ORO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA 3 GG. CALC. STUPPINO CLELIA; SQUALIFICA 1 G. SIG. CECCARINI LOREDANA, SEGUITO GARA DI CAMPIONATO SERIE A FEMMINILE C5 JASNAGORA ASD/ASD SPORTING CLUB COPPA D’ORO DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 242 del 23.11.2016)

RICORSO A.S.D. SPORTING CLUB COPPA D’ORO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA 3 GG. CALC. STUPPINO CLELIA; SQUALIFICA 1 G. SIG. CECCARINI LOREDANA, SEGUITO GARA DI CAMPIONATO SERIE A FEMMINILE C5 JASNAGORA ASD/ASD SPORTING CLUB COPPA D’ORO DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 242 del 23.11.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 242 del 23.11.2016 ha inflitto le sanzioni:

- della squalifica per 3 giornate effettive di gara alla calciatrice Stuppino Clelia;

- della squalifica per 1 giornata effettiva di gara all’allenatrice Ceccarini Loredana.Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro C5 Jasnagora ASD/ASD Sporting Club Coppa d’Oro disputato il 20.11.2016, la calciatrice Stuppino Clelia veniva espulsa per somma di ammonizioni (per proteste nei confronti dell’arbitro e comportamento non regolamentare sul terreno di gioco); alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro frasi offensive.L’allenatrice Ceccarini Loredana veniva allontanata dal terreno di gioco per proteste nei confronti dell’arbitro.Avverso tale provvedimento la Società ASD Sporting Club Coppa d’Oro ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 24.11.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 5.12.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione.La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Sporting Club Coppa D’Oro di Sant’Angelo Romano (Roma), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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