F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 074/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 058/CSA del 22 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO S.P.A.L. 2013 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANIELE GASPARETTO SEGUITO GARA SPAL/SPEZIA DEL 10.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 12.12.2016)
RICORSO S.P.A.L. 2013 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANIELE GASPARETTO SEGUITO GARA SPAL/SPEZIA DEL 10.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 12.12.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 12.12.2016 ha inflitto le sanzioni della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Daniele Gasparetto.
Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Spal/Spezia disputato il 10.12.2016, il calciatore colpiva con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.
Avverso tale provvedimento la Società S.P.A.L. 2013 S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 13.12.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 20.12.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione.
La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.P.A.L. 2013 S.r.l. di Ferrara, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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