F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 093/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 054/CSA del 16 Dicembre 20016 (dispositivo) – RICORSO F.C.D. ALTOVICENTINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARBONARO PAOLO SEGUITO GARA ECLISSE CARENIPIEVIGINA /ALTOVICENTINO DELL’8.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 09.12.2016)

 

RICORSO F.C.D. ALTOVICENTINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARBONARO       PAOLO SEGUITO GARA ECLISSE CARENIPIEVIGINA /ALTOVICENTINO DELL’8.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 09.12.2016)

Con reclamo del 12.12.2016 la F.C.D. Altovicentino impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND di cui al Com. Uff. n. 60 del 9.12.2016 con il quale, a seguito della partita svoltasi in data 8.12.2016 contro la Eclisse Carenipievigina, veniva irrogata al calciatore Carbonaro Paolo la squalifica di tre gare effettive per aver colpito con due schiaffi al volto un calciatore avversario.

A sostegno dell’impugnazione la reclamante deduceva che l’episodio non si era in realtà verificato in quanto il direttore di gara aveva registrato un diverso evento consistente in un diverbio avvenuto a fine gara tra il calciatore Carbonaro ed un suo compagno di squadra (Pandolfi Luca) all’interno dello spogliatoio.

Sosteneva che il diverso episodio, ritenuto comunque irrilevante dal punto di vista disciplinare, non poteva essere assunto a fondamento di una decisione che sanzionava un diverso comportamento nella specie inesistente.

Il ricorso è fondato.

In effetti il referto arbitrale indica chiaramente che il direttore di gara, nell’accingersi a raggiungere lo spogliatoio, constatava che il calciatore Carbonaro Paolo “dava due schiaffi sul volto di un compagno di squadra” con la conseguenza che il comportamento che è stato invece valutato dal giudice sportivo è del tutto diverso in quanto si riferisce a “due schiaffi al volto di un calciatore avversario”.

Pertanto la valutazione compiuta dal Giudice, e la conseguente valutazione in ordine alla gravità dell’evento ed alla sanzione, si riferisce con evidenza ad un comportamento che non ha avuto luogo.

Ne consegue la sicura erroneità del provvedimento e la conseguente esigenza di annullamento della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla F.C.D. Altovicentino S.R.L. di Valdagno (Vicenza) e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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