F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 094/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 060/CSA del 22 Dicembre 20016 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. UNION ARZIGNANO-CHIAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 11 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. POZZA ALBERTO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES SCANZOROSCIATE CALCIO/UNION ARZIGNANO-CHIAMPO DEL 03.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33/Campionato Nazionale Juniores del 06.12.2016)

RICORSO A.S.D. UNION ARZIGNANO-CHIAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 11 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. POZZA ALBERTO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES SCANZOROSCIATE CALCIO/UNION ARZIGNANO-CHIAMPO DEL 03.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33/Campionato Nazionale Juniores del 06.12.2016)

La A.S.D. Union Arzignano-chiampo ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Pozza Alberto, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 33/Camp. Naz. Juniores del 06.12.2016), in relazione alla gara Scanzorosciate Calcio/Union Arzignanochiampo del 03.12.2016, valida per il Campionato Juniores Girone D.

Con l’impugnata decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore della società reclamante per 11 gare effettive con la seguente motivazione: “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni dal chiaro tenore discriminatorio per motivi di origine territoriale al Direttore di gara, Nella circostanza, inoltre, proferiva espressione blasfema. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 11 comma 2 C.G.S..”

La A.S.D. Union Arzignano-chiampo con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione delle giornate di squalifica comminate al proprio calciatore.

La parte reclamante, a supporto della propria richiesta, adduce ragioni di carattere psicologico e lo stato di avvilimento del calciatore a fine gara per una sconfitta per lui immeritata. Aggiunge altresì che il ragazzo e la sua famiglia non sono dediti a comportamenti discriminatori.

La difesa, aggiunge inoltre che il calciatore non è stato mai sanzionato per simili comportamenti.

Alla riunione del 22.12.2016 nessuno è comparso per la società reclamante.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Parte ricorrente non contesta l’esposizione dei fatti così come riportata nel Referto Arbitrale in merito all’espressione offensiva per motivi di discriminazione territoriale proferita dal calciatore Alberto Pozza nei confronti del direttore di gara in occasione dell’evento per cui è causa, così come non contesta l’espressione blasfema proferita nella circostanza.

Ne consegue che la valutazione riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti addebitati al calciatore deve essere condotta e considerata sulla base di quanto esposto dall’arbitro nel referto in atti.

Il comportamento del calciatore in questione, quale esposto dall’arbitro e ripreso dal Giudice Sportivo a sostegno della sua decisione, è connotato da particolare gravità, e come tale deve essere sanzionato in maniera esemplare.

La condotta tenuta nella circostanza dal calciatore deve essere stigmatizzata con fermezza e punita con la squalifica di undici giornate effettive di gara, di cui dieci per comportamento discriminatorio, ex art. 11, comma 2, C.G.S. ed una per utilizzo di espressione blasfema, ex art. 19,

n. 3 bis, lett. a), C.G.S..

Alla luce di quanto sopra esposto questa Corte ritiene pertanto di non poter accogliere la domanda di parte reclamante avendo il Giudice Sportivo correttamente determinato la sanzione rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta dal calciatore nel caso di specie.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Union Arzignano-Chiampo di Arzignano (Vicenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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