F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 094/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 060/CSA del 22 Dicembre 20016 (dispositivo) – RICORSO SIG. VALENTE ALFONSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GLADIATOR/CAVESE 1919 DEL 03.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.12.2016)

RICORSO SIG. VALENTE ALFONSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GLADIATOR/CAVESE 1919 DEL 03.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 34 del 07.12.2016)

Il Sig. Alfonso Valente, tesserato in qualità di allenatore per la A.S.D. Gladiator, ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n.34 del 07.12.2016), in relazione alla gara Gladiator/Cavese 1919 tenutasi il 03.12.2016 e valida per il Campionato Nazionale Juniores.

Con l’impugnata decisione, il Giudice Sportivo, ha squalificato l’allenatore reclamante per quattro gare effettive, con la seguente motivazione: “Allontanato per proteste all’indirizzo dell’Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare bloccava il braccio sinistro del Direttore di gara.”.

Il Sig. Alfonso Valente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riforma della decisione impugnata e conseguentemente annullare e/o ridurre la squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità o meno dei fatti in esame.

La parte reclamante ha eccepito l’eccessiva gravosità e severità della sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto nella circostanza.

Secondo quanto esposto dal ricorrente, si sarebbe trattato di una semplice protesta, irriguardosa, irrispettosa e per quanto riguarda il “blocco” del braccio sinistro del direttore di gara avvenuto al momento dell’allontanamento dal terreno di giuoco, avrebbe semplicemente appoggiato la mano con fare amichevole, tanto che nel referto arbitrale non si parla di stretta forte, né di procurato dolore.

Alla seduta del 22.12.2016 nessuno è comparso per la parte reclamante.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Osserva, infatti, questa Corte che la condotta del ricorrente, censurabile sotto il profilo comportamentale, sia certamente passibile di sanzione, seppur meno gravosa nella sua entità, in base al criterio della proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta posta in essere.

Pertanto, se è vero, come è vero, che il Sig. Alfonso Valente è stato allontanato dal terreno di giuoco per eccessive e reiterate proteste e che lo stesso, al momento della notificazione del provvedimento disciplinare ha “bloccato” il braccio sinistro del Direttore di Gara, va però evidenziato che è altrettanto circostanza pacifica che il gesto di cui oggi si discute non può qualificarsi, violento, o pericoloso e quindi, seppure censurabile, deve essere ritenuto del tutto inidoneo a provocare, oggettivamente, conseguenze pregiudizievoli per l’integrità fisica dell’arbitro.

Alla luce di quanto sopra esposto questa Corte, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal tecnico nella circostanza, ritiene equo ridurre la sanzione comminata dal Giudice Sportivo a 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig.

Valente Alfonso, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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