F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. POL. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NOCERINO VITTORIO SEGUITO GARA POL. SARNESE 1926 ARL/GLADIATOR DEL 15.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017)
RICORSO S.S.D. POL. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NOCERINO VITTORIO SEGUITO GARA POL. SARNESE 1926 ARL/GLADIATOR DEL 15.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara del 15.1.2017 disputata tra la S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 ARL e l’ASD. Gladiator 1924, con Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017 ha inflitto Vittorio Nocerino, calciatore della Sarnese, la squalifica per 3 gare effettive.
La motivazione del provvedimento disciplinare suindicato è il seguente. “al termine della gara, subito dopo il fischio finale, colpiva un calciatore avversario con una leggera manata al volto”. Avverso la decisione del giudice di I grado la società Polisportiva Sarnese 1926 ha proposto impugnazione alla Corte Sportiva di Appello Nazionale chiedendo la riduzione della sanzione a sole
2 giornate di squalifica.
Il ricorso è fondato.
Dal referto arbitrale risulta che il Nocerino ha colpito l’avversario “con una leggera manata al viso” e che “la manata non era violenta e il calciatore che la subiva non riportava conseguenze”.
La circostanza peraltro è pacifica in atti e risulta dalla stessa decisione impugnata.
Ciò stante, il Collegio ritiene che nella fattispecie la sanzione irrogata possa essere ridotta a 2 sole giornate di squalifica peraltro già scontate nelle gare di campionato del 15 e del 22 gennaio u.s.
Tutto ciò premesso il ricorso va accolto e la decisione di I grado va riformata con riduzione a 2 sole giornate di squalifica.
Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 di Sarno (Salerno), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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