Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 01/TFN-SVE del 11 Luglio 2023

Decisione Impugnata: Delibere della Commissione Premi FIGC, pubblicate sul C.U. n. 10/E del 25 maggio 2023 (premi di preparazione dei calciatori M.S. 30.3.2005 – matr. 6908702 – ric. 646; D.E.S. 18.11.2005 – matr. 2057564 – ric. 652; R.B. 6.1.2005 – matr. 2056534 – ric. 588; L.A.17.2.2005 – matr. 6936814 – ric. 578),

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Selargius (matr. 60894), nei confronti della società Pol. Ferrini (matr. 17900)

Massima: …. è opportuno precisare che il reclamo, seppur cumulativo, non deve essere dichiarato inammissibile come in passato ritenuto in via generale. Infatti, pur spettando solo al giudice il potere di riunione di più procedimenti e non anche alla parte, il Collegio di Garanzia dello Sport ha avuto modo di chiarire che ove si sia in presenza di una identità soggettiva delle parti e risulti comunque individuabile uno specifico motivo di reclamo, l’impugnazione, anche se cumulativa, è ammissibile (Decisione n. 50 del 20 luglio 2022). Ebbene, nel caso di specie si è in presenza delle medesime parti per tutti e quattro i calciatori (ASD Selargius e Polisportiva Ferrini) e l’unico motivo di reclamo (avvenuto pagamento del premio) non solo è specifico ma è anche il medesimo per tutte le decisioni impugnate.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 50 del 20/07/2022

Decisione impugnata: Decisione n. 0079/TFNSVE-2021-2022, Registro procedimenti n. 0076/TFN-SVE/2021-2022 del 4 marzo 2022, notificata in pari data dal Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo della società A.S.D. Vallescrivia 2018 avverso le decisioni della Commissione Premi, pubblicate sul C.U. n. 6/E del 27 gennaio 2022, con cui erano stati respinti i ricorsi in merito ai premi di preparazione relativi, rispettivamente, ai calciatori J.C., G.S., L. S., G.T. e K. P.i.

Impugnazione Istanza: A.S.D. Vallescrivia 2018/ FIGC / A.S.D. Busalla Calcio 1909

Massima: Rigettato il ricorso proposto dalla società avverso la decisione del Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo della suddetta società ricorrente avverso le decisioni della Commissione Premi, con cui erano stati respinti i ricorsi in merito ai premi di preparazione relativi ai calciatori in quanto proposto cumulativamente con un unico atto avverso cinque distinte delibere della Commissione Premi…Osserva il Collegio che è pacificamente affermato in giurisprudenza il principio dell’inammissibilità dell’impugnazione cumulativa (in materia, Cass. civ., Sez. II, 4 gennaio 2002, n. 69; Cass. civ., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3692, con ampi richiami giurisprudenziali). La giurisprudenza, tuttavia, ammette che in alcune limitate e ben definite ipotesi sia possibile proporre impugnazione cumulativa. Le deroghe che la giurisprudenza ha ammesso sono relative prevalentemente a fattispecie di natura tributaria e hanno quali caratteristiche essenziali, oltre che l’identità dei soggetti della controversia, lunicità del rapporto giuridico (di imposta) e il fatto che la decisione di esse è legata esclusivamente alla soluzione di unidentica questione di diritto comune a tutte le cause (Cass. civ., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3692, cit.; Cass. civ., sez. trib., 3 aprile 2013, n. 8075; Cass. civ., sez. trib., 22 febbraio 2017, n. 4595). Si tratta, in genere, di controversie relative a diverse annualità di una stessa imposta, spettante ad enti locali e, quindi, non legata al reddito prodotto in un determinato anno fiscale. Da notare che non mancano pronunce in cui si afferma senzaltro che la possibilità dell’impugnazione cumulativa è generalmente riconosciuta solo per il processo tributario (Cass. civ., sez. II, 6 agosto 2019, n. 21005). Nel caso di specie, può rilevarsi l’identità dei soggetti, costituiti, da un lato, dallodierna ricorrente A.S.D. Vallescrivia 2018 e, dallaltro, dalla FIGC e dalla A.S.D. Busalla Calcio 1909. Se anche si volesse ammettere la possibilidell’impugnazione cumulativa al di fuori dell’ambito del giudizio tributario, va rilevato che quel che difetta nel caso di specie è, innanzi tutto, l’unicidel rapporto giuridico, giacché la pretesa dell’odierna ricorrente è relativa alla posizione di cinque diversi calciatori, e quindi a cinque diversi rapporti, che, negli auspici dell’odierna ricorrente, avrebbero dovuto dar titolo al pagamento di altrettanti premi di preparazione. Difetta, peraltro, l’identità delle fattispecie sotto il profilo strettamente fattuale, come ampiamente dimostrato dalla FIGC nella memoria di costituzione, che ha evidenziato la diversità delle vicende di ciascuno dei calciatori in relazione ai quali la A.S.D. Vallescrivia ha invocato il pagamento del premio di preparazione. La diversità dei rapporti e delle fattispecie impedisce di affermare che le controversie dipendono per intero dalla soluzione di unidentica questione di diritto comune a tutte le cause ...suscettibile (...) di dare vita ad un giudicato rilevabile dufficio in tutte le cause relativo al medesimo rapporto di imposta ” (Cass. civ., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3692 cit.). Solo il giudice, pertanto, avrebbe potuto valutare se la soluzione unica delle questioni di diritto fosse applicabile in maniera indistinta a tutte le fattispecie, esercitando, se del caso, il potere di riunione ad esso riservato. La ricorrente ha posto particolarmente laccento sul fatto di avere proposto un unico ricorso innanzi alla Commissione Premi della FIGC. Anche a prescindere dal fatto che tale circostanza non è verificabile, non essendo stato prodotto tale atto, ed anzi appare contraddetta da quanto risulta dalla decisione del Tribunale Federale, che fa riferimento a cinque ricorsi iscritti con numeri diversi, essa non è comunque in grado di incidere sulla soluzione delle questioni che sono state poste. Il problema da affrontare in questa sede, infatti, non è quello di stabilire se la Commissione Premi, in presenza di un ricorso asseritamente unico, dovesse decidere con una o più pronunce, ma se sia ammissibile impugnare con un unico reclamo decisioni diverse. Quel che rileva ai fini della decisione, dunque, è che si sono avute cinque distinte decisioni della Commissione Premi, che sono state impugnate con un unico reclamo innanzi al Tribunale Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 79/TFN-SVE del 4 Marzo 2022

Decisione Impugnata: Avverso le decisioni della Commissione Premi pubblicate sul Com. Uff. 6/E del 27 gennaio 2022 (premi di preparazione calciatori C.J. n. 5.12.2003 – matr. 6.747.473 – ric. 345; S.G. n. 7.4.2003 – matr. 2.715.925 – ric. 377; S.L. n.23.11.2003 – matr. 6.535.309 – ric. 379; T.G. n. 6.2.2003 – matr. 6.602.674 – ric. 382; P.K. n. 30.9.2003 – matr. 7.084.466)

Impugnazione Istanza: Ricorso sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Vallescrivia 2018 (matr. 949275) contro la società ASD Busalla Calcio 1909 (matr. 75423)

Massima: L’appello della società è inammissibile, per essere stato cumulativamente proposto con unico atto avverso cinque distinte delibere della Commissione Premi (sebbene in atti ne risultano solo quattro) che, nel pronunciarsi su distinti ricorsi, hanno rigettato le domande perché il tesseramento è avvenuto oltre i tre anni dal vincolo previsto dall’art. 96 NOIF. Tale ratio, come peraltro risulta confermata dai precedenti di questo Tribunale (cfr. fra le tante C.U. Decisione/0073/TFNSVE2021-2022 - Registro procedimenti n. 0069/TFNSVE/2021-2022 – ASD FC Giugliano 1928 contro ASD Sport Village), rende inammissibile la domanda per violazione dei principi in tema di impugnazione, posto che la proposizione di un unico atto di appello avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, comporta un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti che è riservato in via esclusiva al giudice (cfr. Cass. Civ., sez II, 4 gennaio 2002 n. 69; Cons. Stato, sez V, 14 luglio 1997, n. 806; Cass. Civ., sez. III, 6 giugno 1994, n. 5472; Cass. Civ., sez. I, 13 gennaio 1993, n. 312). Il reclamo cumulativo inoltre è in contrasto con i principi dell’art. 91, comma 4, CGS che impone la “ specifica enunciazione dei motivi di doglianza” avverso la decisione impugnata. Ne consegue che un reclamo cumulativo non consente l’individuazione esatta delle censure mosse alle singole decisioni, tanto da essere inammissibile per genericità della domanda.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 73/TFN-SVE del 22 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicate sul C.U. n. 4/E del 18 novembre 2021 (premi di preparazione calciatori C.P. n. 24.12.2002 – matr. 2.168.657 – ric. 231; D.M.S. n. 3.3.2002 – matr. 2.116.735 – ric. 241; M.C. n. 17.4.2002 – matr. 6.957.789 – ric. 255)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD FC Giugliano 1928 (matr. 949328) contro la società ASD Sport Village (matr. 918341)

Massima: L’appello proposto dalla società è inammissibile in quanto la società ha cumulativamente proposto un unico appello avverso tre distinte delibere della Commissione Premi che, pronunciando su altrettanti distinti ricorsi (precisamente nn. 231, 241 e 255) ha determinato i diversi importi dovuti da essa ASD FC Giugliano 1928 in conseguenza dei tesseramenti pluriennali intervenuti, rispettivamente, con i calciatori …. Siffatta impugnazione viola i più elementari principi in tema di impugnazione, dovendo ritenersi inammissibile la proposizione di un unico atto di appello avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice (Cass. 4.1.2002 n. 69; Cons. Stato 14.7.1997 n. 806; Cass. 6.6.1994 n. 5472; Cass. 13.1.1993 n. 312). Analoga violazione può ravvisarsi dell’art. 91, comma 4, CGS, che impone la “ specifica enunciazione dei motivi di doglianza” avverso la decisione impugnata: un reclamo cumulativo, infatti, non consentendo di individuare con esattezza le censure mosse alle singole decisioni, si presenta altresì viziato da genericità e, come tale, anche per questo verso inammissibile. Tale orientamento è conforme a quello ormai consolidato di questo Tribunale come affermato da ultimo con pronuncia pubblicata nel C.U. 11/TFN-Sezione Vertenze Economiche (stagione 2018/2019) vertenza n. 15 tra Soc. AC Castel D’Ario contro Soc. ASD Union Best Calcio.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  14/TFN del 1.10.2019

Decisione impugnata: Decisioni della Commissione Premi (premi di preparazione - ric. 849 – T.S.ric. 835 – P.G.ric. 784 – B.S.), pubblicate nel CU 10/E del 16.05.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo della società AS Vistarino contro la società ASD Union Calcio Basso Pavese

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per avvenuta violazione del contraddittorio nonché per lavvenuta impugnazione di tre decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo. In primo luogo, infatti, si rileva come agli atti non risulti provata l’avvenuta notifica alla ASD Union Calcio Basso Pavese da parte della AS Vistarino del reclamo introduttivo del presente giudizio, con conseguente violazione dellart. 30, comma 33, CGS, che prescrive, a pena di inammissibilità, l’invio del reclamo alla società controparte. In secondo luogo, poi, si osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile per l’avvenuta impugnazione di tre decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE  del 17/06/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 551 – 555 – 560 PREMI DI PREPARAZIONE PER LE CALCIATRICI B.A. – C.M. – D.C.), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.02.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 159 DELLA SOCIETÀ USD GENOA WOMEN CONTRO LA SOCIETÀ SC MOLASSANA BOERO ASD

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l’avvenuta impugnazione di tre decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 22 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 6/TFN-SVE  del  22  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONI DELLA COMMISSIONE PREMI (PREMI DI PREPARAZIONE - RIC. 900 - M.E. – RIC. 907 – P.G. – RIC. 916 – S.M.F.), PUBBLICATE NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 1 DELLA SOCIETÀ ASD VALLESCRIVIA 2018 CONTRO LA SOCIETÀ ASD BUSALLA CALCIO

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l’avvenuta impugnazione di tre decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 217 - 226 – PREMI DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI B.M. – C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 89 DELLA SOCIETÀ ASD PONTE CREPALDO ERACLEA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO DON BOSCO SANDONÀ

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l’avvenuta impugnazione di due decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 20–23-43-50-55-78-86- 88 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI C.G. – C.G.C. – L.P. – M.N. – M.M.– R.F. – S.M. – T.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 15 DELLA SOCIETÀ AC CASTEL D’ARIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION BEST CALCIO

Massima: L’appello è inammissibile. La società appellante, infatti, ha cumulativamente proposto un unico appello  avverso  otto distinte delibere della Commissione Premi che, pronunciando su altrettanti distinti ricorsi. Siffatta impugnazione vìola i più elementari principi in tema di impugnazione, dovendo ritenersi inammissibile la proposizione di un unico atto di appello avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice (Cass. 4.1.2002 n. 69; Cons. Stato 14.7.1997 n. 806; Cass. 6.6.1994 n. 5472; Cass. 13.1.1993 n.312). Analoga violazione può ravvisarsi dell'art. 30, comma 33, CGS, che impone la “specifica enunciazione dei motivi di doglianza” avverso la decisione impugnata: un reclamo cumulativo, infatti, non consentendo di individuare con esattezza le censure mosse alle singole decisioni, si presenta altresì viziato da genericità e, come tale, anche per questo verso inammissibile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 79 DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO SAN GIULIANO 1936 CONTRO LA SOCIETÀ ADP PAULLESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 294 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE B.A. – RIC. N. 364 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.R.), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Massima: II gravame proposto dalla Società deve essere dichiarato inammissibile in quanto cumulativo. É di fatto sufficiente rilevare che con un unico ricorso la Società ha cumulativamente proposto appello avverso due delibere della Commissione Premi, senza peraltro indicarne i relativi estremi, così violando i più elementari principi in tema di impugnazione che statuiscono la inammissibilità di un unico gravame avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 106 DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO ASD FC MOREVILLA CONTRO LA SOCIETÀ ASD VILLAFRANCA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 446 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.G.  – RIC. N. 439 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE S.S.- RIC. N. 401 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l’avvenuta impugnazione di tre decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo. Si rileva, infatti, che la società ha impugnato con un solo ed unico reclamo le tre diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi, per le quali la Società reclamante avrebbe dovuto – al contrario – procedere con il deposito di tre autonomi e distinti reclami. Più precisamente, la società avrebbe dovuto proporre tre diversi reclami, corrispondendo per ciascuno di essi un’autonoma tassa reclamo.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 133 DELLA SOCIETÀ ASD LESNA GOLD CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD POZZOMAINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 518 e 524PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI PONTREMOLI LORENZO e SCIARRETTA FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Massima: La società ha impugnato con un solo ed unico reclamo le due diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi, per cui il gravame è inammissibile

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 21/TFN-SVE del 23 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 100 DELLA SOCIETÀ ASD BUSTESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD RONCALLI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 359 – 369   370  -  PREMIO  DI  PREPARAZIONE  PER  I  CALCIATORIPAGANI  MATTEO  ROSANA DAVIDEROSSI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l’avvenuta impugnazione di tre decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 81 DELLA SOCIETÀ SSD PRIVERNO CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANTONIO PALLUZZI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 245 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FABRIZIO NICCOLÒRIC. N. 238 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE MARCHIS ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l’avvenuta impugnazione di due decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 206 DELLA SOCIETÀ ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE CONTRO LA SOCIETÀ USD SARZANESE CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 851 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE BERTI SERENA - RIC. N. 917 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE ZAMBON GLORIA - RIC. N. 900 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE POLESE CAROLINA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016.

Massima: Deve rilevarsi l’inammissibilità del reclamo, in quanto la determinazione dei singoli premi di preparazione relativi a ciascuna delle suddette calciatrici ha costituito oggetto di autonome e distinte decisioni della Commissioni Premi che, appunto inammissibilmente, sono state impugnate con un unico atto. Un siffatto reclamo vìola i più elementari principi in tema di impugnazione, dovendo ritenersi inammissibile la proposizione di un unico atto di appello avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice (Cass. 4.1.2002 n. 69; Cons. Stato 14.7.1997 n. 806; Cass. 6.6.1994 n. 5472; Cass. 13.1.1993 n.312). Analoga violazione può ravvisarsi dell'art. 30, comma 33, CGS, che impone la “specifica enunciazione dei motivi di doglianza” avverso la decisione impugnata: un reclamo cumulativo, infatti, non consentendo di individuare con esattezza le censure mosse alle singole decisioni, si presenta altresì viziato da genericità e, come tale, anche per questo verso inammissibile.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 022/TFN del 17 Giugno 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 155 DELLA SOCIETÀ ASD CASCINA VALDERA CONTRO LA SOCIETÀ POL. D. S.C. CENAIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 854 DI COCCO FEDERICO – 843 CERBONESCHI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 8 MAGGIO 2015.

Massima: Il reclamo, oltre ad essere cumulativo e non inviato alla controparte, contiene un petitum inconferente con la natura del gravame, mancando l’indicazione e la richiesta di riforma di una delibera della Commissione Premi, per cui è inammissibile.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 04/TFN del 02 Agosto 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 202 DELLA SOCIETÀ ASD SAN GIACOMO CHIERI CONTRO LA SOCIETÀ USD MARENTINESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 799PREMIO DI PREPARZIONE PER IL CALCIATORE LANCINI ANDREARIC. N. 822PREMIO DI PREPARZIONE PER IL CALCIATORE PISANI GIUSEPPE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

Massima: E’ inammissibile la proposizione di un unico atto di appello avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice (Cass. 4.1.2002 n. 69; Cons. Stato 14.7.1997 n. 806; Cass. 6.6.1994 n. 5472; Cass. 13.1.1993 n.312).

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 020/TFN del 01 Giugno 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 167 DELLA SOCIETÀ ASD MODICA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD AZZURRA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 597/600/605/618/614 – CACCAMO GIORGIO, CANNIZZARO MATTIA, CATALDI ANTONIO, GIANNÌ ELIA, FIDONE MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

Massima: II gravame proposto dalla Società deve essere dichiarato inammissibile in quanto cumulativo, perché proposto avverso n. 5 delibere della Commissione Premi, senza peraltro indicarne i relativi estremi e tantomeno le singole ragioni delle decisioni, così violando i più elementari principi in tema di impugnazione che statuiscono la inammissibilità di un unico gravame avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice (Cass. 4.1.2002 n. 69; Cons. Stato 14.7.1997 n. 806; Cass. 6.6.1994 n. 5472; Cass. 13.1.1993 n.312).

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