F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 100/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 085/CSA del 01 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO CALCIO COMO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER 2 GIORNATE AL SIG. GALLO FABIO; SQUALIFICA PER 2 GIORNATE AL CALC. ANTEZZA STEFANO INFLITTE SEGUITO GARA RACING ROMA/CALCIO COMO DEL 19.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

RICORSO CALCIO COMO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI3.000,00 ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER 2 GIORNATE AL SIG. GALLO FABIO; SQUALIFICA PER 2 GIORNATE AL CALC. ANTEZZA STEFANO INFLITTE SEGUITO GARA RACING ROMA/CALCIO COMO DEL 19.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017 ha inflitto le sanzioni:

- dell’ammenda di € 3.000,00 alla società Calcio Como perché al termine della gara Racing Roma/Calcio Como disputata il 19.2.2017, al rientro negli spogliatoi persona non identificata, ma riconducibile alla società, avvicinava l’arbitro che rientrava negli spogliatoi e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose;

- della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Gallo Fabio per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara;

- della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Antezza Stefanoper avere volontariamente colpito con il piede a martello un avversario.

Avverso tale provvedimento la Società Calcio Como ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 21.02.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 27.02.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Como di Como dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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