F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 113/CSA del 11 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 059/CSA del 22 Dicembre 2016 (dispositivo) – RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE RAFFA VINCENZO ANDREA SEGUITO GARA DEL TORNEO BERRETTI VIBONESE/COSENZA DEL 3.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 47/TB del 6.12.2016)

RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE RAFFA VINCENZO ANDREA SEGUITO GARA DEL TORNEO BERRETTI VIBONESE/COSENZA DEL 3.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 47/TB del 6.12.2016)

Con ricorso presentato il 21.12.2016 l’Unione Sportiva Vibonese Calcio S.r.l. propone formale opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 47/TB del 6.12.2016 con la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica di 8 (otto) giornate di gara al proprio tesserato Raffa Vincenzo Andrea, calciatore di riserva della società vibonese. Quest’ultimo, secondo quanto indicato nel rapporto dell’arbitro, al termine del primo tempo della gara Vibonese/Cosenza valida per il torneo Berretti, rientrando verso gli spogliatoi, affiancava il direttore di gara, signor Longo di Paola, inveendo violentemente contro di lui e minacciandolo di morte.

La reclamante sostiene che la sanzione sia sproporzionata rispetto ai fatti contestati a carico del calciatore. Quest’ultima afferma che l’espressione proferita dal proprio tesseratoqualificata come minaccia di morte rivolta all’arbitro nella delibera del Giudice di prime cure –, in realtà, non sarebbe altro che un mero atto di violenza verbale, il quale, pur biasimevole e lesivo dell’onorabilità, non avrebbe mai assunto i connotati “di un effettivo preludio di una cruenta esecuzione di quanto espresso”. Secondo la ricorrente tale comportamento sarebbe frutto della concitazione del momento e della trance agonistica in cui versava il tesserato, sia per la giovane età (16 anni), sia perché giocatore di riserva e perciò frustrato. Il sodalizio di Vibo Valentia, pur riconoscendo la gravità del comportamento tenuto dal proprio tesserato, chiede pertanto una congrua riduzione della sanzione inflitta per un’azione deprecabile, ma non  accompagnata  da alcuna violenza fisica nei confronti del direttore di gara.

Le doglianze della ricorrente – ad avviso di questa Corte non sono fondate.

Nel rapporto dell’arbitro, che costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. CGS), la condotta del Raffa è descritta chiaramente, è di particolare gravità e va assolutamente censurata.

L’aver fronteggiato l’arbitro si palesa, già di per sé, una chiara violazione dell’obbligo  di rigoroso rispetto incondizionatamente dovuto al direttore di gara in virtù del ruolo e della missione istituzionale a lui affidati. Parimenti, il tentativo di avvicinarsi in modo aggressivo all’arbitro rappresenta un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l’ordinamento sportivo: la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura violenti, reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr., in questa prospettiva, Corte Sportiva d’Appello, Sez. un., in Com. Uff. FIGC, 15.4.2016, n. 114/CSA).

In vero, oltre alle offese rivolte senza soluzione di continuità, la minaccia di morte proferita dal calciatore al direttore di gara va stigmatizzata con fermezza. Nella prospettiva educativa dell’attività sportiva, soprattutto nei confronti di giovani come il Raffa, un simile atteggiamento non può essere in alcun modo tollerato.

La competizione sportiva, in particolare nei settori giovanili, va intesa quale momento formativo, volto al conseguimento di fini educativi. Le regole di comportamento non si limitano soltanto a permettere o a vietare determinate condotte di gioco, ma esprimono segnatamente una serie di valori. Tra questi si stagliano quelli dell’etica e della lealtà sportiva, del rispetto dell’avversario e dell’arbitro, veri e propri cardini del sistema sportivo.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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