Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 83/TFN del 13.08.2020

Decisione impugnata: Certificazione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 8/E del 25 giugno 2020 – (Premio alla carriera per il calciatore A.T. n. 30.08.1994 – matr. FIGC 4000228 – ric. n. 269)  Ricorso incidentale proposto dalla AC Ponte San Pietro SSD ARL, la seguente

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 90, co. 1, lett. c), CGS proposto dalla società Spezia Calcio Srl (matr. FIGC 920975) contro la società AC Ponte San Pietro SSD ARL (matr. FIGC 38620) (Spezia Calcio Srl / AC Ponte San Pietro SSD ARL e Ricorso incidentale proposto dalla società AC Ponte San Pietro SSD ARL - Reg. Prot. 84/TFN-SVE)

Massima: La ricorrentecontesta lavvenuto decorso del termine di 90 gg. previsto dal CGS per la durata del giudizio, con conseguente estinzione dello stesso. L’eccezione è infondata; la certificazione del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF è atto meramente amministrativo, emesso non allinterno di un giudizio, del quale non è un suo grado; tant’è che la decisione, che questo Tribunale andrà ad emettere, è appellabile innanzi alla Corte d’Appello Federale, ed è devoluta come terzo grado di legittimità immediatamente al Collegio di Garanzia del CONI. Numerose decisioni di questo Tribunale confortano e confermano tale corretta lettura delle NOIF e del CGS della FIGC. Il termine di 90 gg. aldilà della sua applicabilità o meno al giudizio della Commissione Premi, non è comunque applicabile alla fattispecie che qui ci occupa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 175 DELLA SOCIETÀ US PALMESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.C., PUBBLICATA NEL C.U. 297/CAE-LND del 27.4.2017.

Massima: Va rigettata la richiesta di parte appellante di dichiarare l’estinzione del giudizio per il decorso del termine di 90 gg dalla proposizione della azione. Il Tribunale ha più volte ribadito la inapplicabilità di detto termine, quale perentorio, ai giudizi che qui ci occupano, anche a mente del tenore letterale della norma richiamata dall’appellante. Invero l’art 34 bis CGS prescrive l’estinzione dei giudizi disciplinari (IV comma 4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone.), ove non definiti entro il termine di 90 gg in I grado e 60 gg in II grado. Nei successivi commi 5, 6 7 viene espressamente regolato il meccanismo della estinzione, espressamente prescrivendola al giudizio disciplinare. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta. Invece al suo comma 8, e quindi successivamente alla prescrizione e comminatoria di estinzione, lo stesso legislatore sportivo richiama quanto segue: 8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo. É di tutta evidenza che la prescrizione di estinzione sia espressamente comminata per il decorso del termine indicato per i giudizi disciplinari, nel mentre per gli altri giudizi il Legislatore sportivo indica i termini per la decisione in I e II grado, ma non prescrive nessuna sanzione, che evidentemente non può essere estesa per analogia, usufruendo della stessa sanzione regolata altrimenti.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 039/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 28/TFN-SVE del 29.05.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ CARONNESE LA QUOTA PERCENTUALE RELATIVA ALL’INCASSO DELLA GARA DI TIM-CUP 2016/17 MATERA/CARONNESE DEL 31.7.2016

Massima: Il termine di 10 giorni, decorrente dalla adozione delle decisioni degli Organi della giustizia sportiva, previsto dall’art. 34, comma 2, C.G.S., per il loro deposito, ha natura pacificamente ordinatoria e funzione meramente sollecitatoria, il cui mancato rispetto non incide in alcun modo sulla validità ed efficacia delle decisioni stesse, come si evince dalla assenza di qualsivoglia disposizione codicistica che preveda conseguenze - e tanto meno la sanzione della nullità invocata dalla ricorrente - a carico delle decisioni che fossero rese oltre il termine in esame.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 126 DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESSABR OUSSAMA, PUBBLICATA NEL  C.U. 190 DEL 3 GENNAIO 2017.

Massima: Il termine di cui all’art. 34 bis del CGS e gli effetti estintivi di cui al comma 5 di detta norma, riguardano solo gli organi disciplinari e non anche gli organi di giustizia sportiva per i quali detto termine ha natura solo ordinatoria. Peraltro, è quanto meno dubbio l’interesse della reclamante ad ottenere l’estinzione di questo giudizio di gravame, con la conseguente consacrazione della decisione della CAE dalla stessa impugnata e contestata.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 127 DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIANNUSA VINCENZO, PUBBLICATA  NEL C.U. 190 DEL 3 GENNAIO 2017.

Massima: Il termine di cui all’art. 34 bis del CGS e gli effetti estintivi di cui al comma 5 di detta norma, riguardano solo gli organi disciplinari e non anche gli organi di giustizia sportiva per i quali detto termine ha natura solo ordinatoria. Peraltro, è quanto meno dubbio l’interesse della reclamante ad ottenere l’estinzione di questo giudizio di gravame, con la conseguente consacrazione della decisione della CAE dalla stessa impugnata e contestata.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 77 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 217 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BACHIS FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Massima: Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Premi. Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS, tra i quali non rientra la Commissione Premi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 78 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 228 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARDIAS LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Massima: Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Premi. Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS, tra i quali non rientra la Commissione Premi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 79 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 249 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FOIS PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Massima: Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Premi. Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS, tra i quali non rientra la Commissione Premi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 80 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 274 PREMIO  DI  PREPARAZIONE  PER  IL  CALCIATORE  MARCANGELI  GIANMARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Massima: Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Premi. Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS, tra i quali non rientra la Commissione Premi.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ US PALMESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SALVATORE NANIA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Massima: Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del Codice di giustizia sportiva, non si applica alla Commissione Accordi Economici. Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS. Dalla semplice lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 59 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIACOMO BIONDI, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Massima: Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici. Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS. Dalla semplice lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 60 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CAFIERO CLAUDIO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Massima: Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici. Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS. Dalla semplice lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 61 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CASINI RICCARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Massima: Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici. Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS. Dalla semplice lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 62 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CHELO MICHELE, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Massima: Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici. Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS. Dalla semplice lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 63 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ALBERTO COSSENTINO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Massima: Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici. Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS. Dalla semplice lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 64 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONO MICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ANGELO GIACOMO DEMARTIS, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Massima: Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici. Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS. Dalla semplice lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 65 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE EL KAMCH ANOUR, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Massima: Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici. Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS. Dalla semplice lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 67 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LISAI GIANCARLO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Massima: Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici. Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS. Dalla semplice lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 68 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCOTTO LUIGI, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Massima: Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici. Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS. Dalla semplice lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

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