Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 17/TFNT del  04 Aprile  2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 37 – ASD PESCHE (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL  DINIEGO DA PARTE DEL CR MOLISE – LND DELLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO N. 7186088 E LA  RICHIESTA DI SVINCOLO N. 141733 INVIATE ENTRAMBE A MEZZO RACCOMANDATA);

Massima: Il Comunicato Ufficiale 166/A dell’1 luglio 2017, nella parte che interessa il caso di specie, così stabilisce: Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato, sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Analoga norma è prevista riguardo alle liste di svincolo ex art. 107 NOIF. Secondo detta norma, dunque, ai fini del rispetto dei termini per l’inoltro delle suddette liste occorre far rifermento alla data di spedizione del plico raccomandato. Secondo la Cassazione, il timbro attestante la data di spedizione, laddove provenga da postini privati non garantisce la cosiddetta “data certa”. Ciò in quanto il timbro attestante la data di spedizione, per avere validità a tutti gli effetti in caso di contenzioso o in sede di giudizio, deve essere posto da chi è autorizzato a darne prova ovvero da un “pubblico ufficiale”, carattere di cui sono sprovviste le poste private (Cass. 26778/16). Nel caso di specie, il timbro delle Poste Italiane è datato 18 dicembre 2017 e, dunque, successivo al termine del 15 dicembre 2017 previsto dal Comunicato Ufficiale166/A.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del  02 Marzo  2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS OTTAVIANO – AVVERSO LA NON VALIDITÀ DELLA  DOCUMENTAZIONE TRASMESSA AL CR CAMPANIA – LND.

Massima: Il Comunicato Ufficiale 166/A dell’1 luglio 2017, nella parte che interessa il caso di specie, così stabilisce: Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato, sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Analoga norma è prevista riguardo alle liste di svincolo ex art. 107 NOIF. Secondo detta norma, dunque, ai fini del rispetto dei termini per l’inoltro delle suddette liste occorre far rifermento alla data di spedizione del plico raccomandato. Nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa reclamante, sulla raccomandata inviata dalla società al Comitato Campania l’unica data di spedizione apposta era quella delle Poste Italiane del 18 dicembre 2017 e, dunque, successiva al termine del 15 dicembre 2017 previsto dal Comunicato Ufficiale166/A.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 08/TFNT del 12 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 011-CHOE SONG HYOK/A.C.FIORENTINAS.P.A. (reclamo avverso inclusione nelle liste di svincolo ex art.107 N.O.I.F..- C.U.L.N.P. serie An.2 del 19.07.2016).

Massima: Viene rigettato il ricorso del calciatore “giovane di serie" che si opposto allo svincolo adottato dalla società e pubblicato sul C.U.L.N.P. serie A perché tale svincolo è stato effettuato nel rispetto della normativa vigente, è stato tempestivamente richiesto e perché all'atto dell'emissione dell'accordo economico non era neppure stato depositato e l'art.39 comma 3 indica chiaramente che la decorrenza di un tesseramento è stabilita dalla data di deposito.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 057/CFA del 21 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 24 Giugno 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN – Sez. Tess. del 26.03.2015

Impugnazione – istanza:1. RICORSO SIGG. Z.S. e D.M.R. AVVERSO LA DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN ORDINE AL RICORSO AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. DEL CALC. Z.S.F. DALLA SOCIETÀ CATANIA CALCIO S.P.A.

Massima: Viene dichiarata cessata la materia del contendere avente ad oggetto l’opposizione all’inclusione nelle liste di svincolo, ex art. 107 N.O.I.F., atteso che successivamente il calciatore proprio per l’effetto di tale svincolo ha stipulato un tesseramento con una nuova società

Decisione C.G.F. - Sezione Consultiva: Comunicato Ufficiale n. 23/CGF Riunione del 1 ottobre 2007 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta di parere interpretativo da parte del Presidente Federale relativamente all’art.107 delle N.O.I.F.

Interpretazione: La disposizione di cui all’art. 107 comma 1 NOIF entra in vigore a decorrere dalla stagione sportiva 2008-2009.

Interpretazione: La disposizione di cui all’art. 107 NOIF ha sottoposto a legittima revisione parziale il sistema degli svincoli per rinuncia della società, nei termini risultanti dalla disposizione inserita al comma 1, dell’art. 107 N.O.I.F. La modificazione dell’art. 107, comma 1, da poco intervenuta, consiste nella nuova disciplina dettata a proposito di una delle varie ipotesi che, ai sensi del comma 1 dell’art. 106, portano allo scioglimento del vincolo di calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie. In particolare, la norma regolamenta la prima di tale ipotesi, quella della rinuncia al vincolo da parte della società (art. 106, comma 1, lett. a, N.O.I.F.). Il regime normativo fissato dall’art. 107, anteriormente alla novella del luglio 2007, prevedeva un modello uniforme di modalità di svincolo per rinuncia della società con riferimento a ciascuna delle tre tipologie di calciatori interessati dalla norma. Questa, infatti, contemplava come unica modalità capace di determinare lo svincolo, per rinuncia della società, dei calciatori non professionisti, dei giovani dilettanti e dei giovani di serie la compilazione e sottoscrizione del modulo denominato “lista di svincolo”. Ulteriormente, la norma consentiva che, in relazione a ciascuna delle tre categorie di calciatori menzionati, l’inclusione in tale lista avvenisse sia all’inizio della stagione che nel cosiddetto periodo suppletivo, riservando al Consiglio Federale la determinazione annuale delle modalità e dei termini applicabili a questa seconda fattispecie. In questo impianto normativo è intervenuta la deliberazione del 19 luglio 2007 del Consiglio Federale che ha introdotto, dopo quella appena illustrata, una disposizione additiva all’art. 107, comma 1 cit., stabilendo che “l’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi”. Dal punto di vista effettuale la novella ha circoscritto il proprio ambito innovativo sotto un duplice profilo. Essa, infatti, riguarda esclusivamente lo svincolo per rinuncia della società dei calciatori non professionisti nel periodo suppletivo: il resto della disposizione previgente (nella parte riguardante le altre categorie di calciatori ed i calciatori non professionisti limitatamente all’inclusione nella “lista di svincolo” all’inizio della stagione) rimane invariato. In particolare, il carattere saliente della disposizione additiva risiede nella previsione della obbligatoria sottoscrizione del modello denominato “lista di svincolo suppletiva” anche da parte del calciatore non professionista che abbia sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. (che disciplina gli accordi economici annuali dei calciatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti). In questo senso è evidente che sia mutato il procedimento a formazione progressiva dello svincolo per rinuncia, previsto in via generale dall’art. 106, comma 1, N.O.I.F. e analiticamente descritto dal comma 1 della norma successiva. Si è, infatti, passati da un procedura di determinazione degli effetti della fattispecie ad impulso unilaterale della società, ad una diversa che postula la necessaria cooperazione del calciatore attraverso la sottoscrizione della lista di svincolo suppletiva. Il tenore della nuova norma è tale che si deve arguire l’inefficacia dell’inclusione, nella lista di svincolo suppletiva, di dichiarazioni unilaterali di società cui non si accompagni la sottoscrizione del modulo anche da parte dei calciatori che abbiano sottoscritto l’accordo di cui all’art. 94 ter, comma cit.. È altrettanto evidente che si tratta di incisiva, seppure limitata, modificazione che ridisegna l’istituto dello svincolo per rinuncia della società. Ma la scelta del legislatore federale è, da un canto, insindacabile, sottraendosi ad ogni censura di palese irragionevolezza o arbitrarietà ed apparendo piuttosto ispirata ad uno specifico indirizzo di politica di governo dell’istituzione; d’altro canto, lo stesso art.106, comma 1, N.O.I.F. non solo sopravvive in quanto nulla logicamente o esplicitamente depone per la sua abrogazione, ma ha trovato nella nuova disposizione il necessario complemento alla generalità della sua previsione della rinuncia della società come una delle ipotesi di svincolo delle varie categorie di calciatori contemplate dalla norma. Da questo punto di vista non può sorgere alcuna preoccupazione circa la compatibilità della nuova norma rispetto al sistema originario, con il quale, per le ragioni appena esposte, si colloca in armonia.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 23 marzo 2000 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 166/C del 23.2.2000

Impugnazione - istanza:Appello del Giorgione Calcio avverso decisioni merito gara Giorgione/Mestre del 12.12.1999

Massima: Il calciatore incluso in lista di svincolo suppletiva, decorrente dal 1 ° dicembre a venerdì 17 dicembre 1999, non può prendere parte all’incontro con altra società in data 12.12.1999, poiché in aperto contrasto con quanto stabilito dall'art. 107 delle N.O.I.F.

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