Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 45 - TFN del 10.03.2020

Impugnazione istanza: Richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b CGS presentata dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 LND in ordine alla validità del tesseramento del calciatore B.B.L. (n. 07.04.1983 - matr. FIGC 1013817) in favore della società SSD Real Rieti Srl (matr. FIGC 911756),

Massima: E’ valido il tesseramento del calciatore (residente in Italia ma in possesso di cittadinanza di paese aderente all’Unione Europea) che da svincolato si tessera all’estero e poi risolto il tesseramento si tessera nella medesima stagione sportiva in Italia poiché l’ art. 40 quinques, comma 4, NOIF la quale così recita: I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Secondo detta norma, dunque, l’obbligo di ritrasferimento del calciatore non professionista, trasferito all’estero e residente in Italia, presso la medesima società italiana per la quale era tesserato prima del trasferimento all’estero, opera solo con riferimento ai calciatori che, nella medesima stagione sportiva, erano stati “trasferiti” da società italiana a società estera. Nel caso di specie, non vi è stato alcun trasferimento del calciatore ….. da società italiana a società estera nella stagione sportiva 2019-2020. Difatti, dagli atti risulta che il calciatore era stato svincolato, in data 1 Luglio 2019, mediante accordo ex art. 108 NOIF, dalla società Acquaesapone Calcio a 5. Di conseguenza nei suoi confronti non può ritenersi applicabile l’art. 40 quinques, comma 4, NOIF.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 112/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 088/CFA – del 11 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 17/TFN – ST del 20.3.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO  DELLA  SOCIETA’  USD  POLISPORTIVA  FIVE  BITONTO  AVVERSO  LA  DECLARATORIA  DI ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE D.S.F. DALLA SOCIETÀ AQUILE MOLFETTA ALLA SOCIETÀ USD POLISPORTIVA FIVE BITONTO

Massima: Dichiarato valido il trasferimento del calciatore per l’effetto dell’annullamento della decisione del TFN-ST che sulla richiesta di giudizio inoltrata dal Giudice Sportivo presso il Comitato regionale Puglia LND, aveva dichiarato, errando, illegittimo il trasferimento del calciatore, in applicazione dell'art. 40 quater, comma 2, primo capoverso, in forza del quale «i calciatori/ calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni  sportive  i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società». Nella prospettazione assunta dai giudici di primo grado, dunque, sulla scorta di questa norma i calciatori non professionisti residenti in Italia, una volta trasferitisi all'estero, potrebbero, dalla stagione successiva, ritrasferirsi in Italia, a condizione che tale ritrasferimento avvenga in favore della società presso la quale erano tesserati prima del trasferimento all'estero. Ponendo, poi, l'ultima parte della norma un’ulteriore condizione stabilendo che «dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società», a giudizio del Tribunale Federale Territoriale, il calciatore non professionista, residente in Italia e proveniente dall'estero, una volta rientrato in Italia presso la società alla quale apparteneva prima del trasferimento all'estero, potrebbe trasferirsi presso qualunque altra società solo dalla stagione sportiva successiva a quella del suo rientro in Italia. Nel caso di specie il calciatore …, dopo aver giocato nel campionato estero per la stagione sportiva 2017-2018, è rientrato in Italia nella stagione successiva, per essere tesserato per la società Aquile Molfetta, così come prevede l'art. 40 quater NOIF. Tuttavia, una volta tesseratosi per la società Aquile Molfetta, il calciatore invece di attendere la stagione successiva al rientro in Italia come stabilisce l'articolo, dopo pochi giorni si è tesserato per la Polisportiva Five Bitonto, con la conseguenza che i giudici di prime cure hanno ritenuto illegittimo il trasferimento del calciatore …. dalla società Aquile Molfetta alla Polisportiva Five Bitonto, in quanto ritenuto attuato in violazione di quanto disposto dall’art. 40 quater NOIF…La questione involge la interpretazione della statuizione di cui al secondo comma dell’art. 40, quater, NOIF ed in particolare quella di cui al terzo capoverso secondo cui «Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società». A giudizio della Corte questo inciso non è meritevole di essere letto nel senso di una sorta di obbligo per il calciatore che sia rientrato dall’estero, di permanenza presso l’ultima società italiana di tesseramento, nel caso di specie presso la A.S.D. Aquile Molfetta, per l’intera Stagione Sportiva 2018/2019; con la conseguenza che solo a partire dalla successiva annata e, quindi, 2019/2020 il calciatore …. avrebbe potuto trasferirsi e/o tesserarsi con altra società. Ed invero, una interpretazione letterale, sistematica e teleologica della disposizione in esame ne disvela la ratio: il calciatore che, trasferitosi all’estero, intenda rientrare nel nostro Paese, può farlo nella successiva annata agonistica a condizione che il primo tesseramento si compia con il primo Sodalizio, senza porre la norma limiti ad eventuali ulteriori movimenti, anche nella identica stagione di rientro, con l’indefettibile consenso della compagine cedente, alla stregua di qualunque altro atleta italiano, in linea con quanto statuito dal primo capoverso dell’art. 40, quater, comma due, NOIF. Qualora, invece, il rientro in Italia avvenga a partire «dalle successive stagioni sportive», i giocatori «possono tesserarsi presso qualunque società», senza obbligo alcuno di transitare necessariamente per l’ultimo Sodalizio, titolare del vincolo prima del trasferimento all’Estero. Orbene, nella Stagione Sportiva 2017/2018, il calciatore …. lasciava la società italiana di appartenenza, la A.S.D. Aquile Molfetta per trasferirsi alla società ESCH US; all’inizio della stagione successiva, 2018/2019, rientrava in Italia, tesserandosi in data 16.8.2018 con lo stesso pregresso club della A.S.D. Aquile Molfetta. Pertanto, ritiene questa Corte che il trasferimento del 28 agosto del calciatore …. dalla società Aquile Molfetta alla Polisportiva Five Bitonto, in via definitiva e con vincolo pluriennale, sia legittimo avendo il calciatore rispettato la disposizione di cui al secondo capoverso del citato art. 40 quater, comma due, NOIF, nell’interpretazione poco sopra fornita. Così correttamente  interpretando  la disposizione  in  esame,  la posizione del  calciatore …. con la A.S.D Polisportiva Five Bitonto è da ritenersi regolare sin dalla stagione 2018/2019.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 05 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della  Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D del 9.10.2013

Impugnazione – istanza: 2) RICORSO CALC. S.C.AVVERSO IL DINIEGO AL TESSERAMENTO  IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD.CF BARDOLINO VERONA

Massima: In conseguenza del trasferimento all’estero, per effetto dell’art. 40, comma 11, punto 3), lett.  a) N.O.I.F., la calciatrice ha acquisito il diritto di potersi tesserare, nella stagione sportiva  successiva al trasferimento, anche per altra società diversa da quella per la quale era tesserata prima  del trasferimento all’estero e questo in applicazione dei principi di certezza giuridica e di tutela  dell’affidamento.  Questo principio, dettato a tutela della necessaria certezza giuridica, assicura una tutela al  soggetto privato, quando un intervento pubblico pregiudica una sua situazione di vantaggio sulla  quale il privato stesso aveva, in buona fede, posto un affidamento legittimo, ragionevolmente  connesso a precedenti atti o comportamenti, magari prolungati nel tempo, della pubblica autorità.  In realtà il Principio del legittimo affidamento, quando si pone fra pubblica autorità e  cittadino, costituisce il criterio regolativo del confronto fra due esigenze di fondo: quella di  garantire la certezza delle regole ed il principio di legalità in via generale ed astratta, e quella di assicurare un equo trattamento del singolo nella fattispecie concreta, e riguarda quindi un tratto  essenziale del modo di manifestarsi del Potere e del rapporto fra autorità e libertà nei diversi Paesi  europei e nella stessa Unione Europea.  In particolare, la tutela del legittimo affidamento non è espressione prevista dai Trattati  dell’Unione Europea, ma la Corte di Giustizia fin dalla decisione C-12/77 del 3 maggio 1978  (Topfer), ha affermato che “il principio di tutela dell’affidamento fa parte dell’ordinamento  giuridico comunitario” quale corollario del principio di certezza del diritto, riunendo le diverse  esperienze europee in un sistema molto pragmatico, che a propria volta ha influenzato la  giurisprudenza italiana mediante i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’attività  amministrativa.  La Corte Costituzionale ha utilizzato il concetto del legittimo affidamento fin dalla sentenza  n. 349 del 1985 per poi proseguire con le sentenze n. 364 del 1988, n. 360 del 2003 e n. 124 del  2012, per citarne alcune.  Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente esteso il principio del  legittimo affidamento dal codice civile all’intero ordinamento.  Nel caso che ci riguarda emerge l’esigenza di proteggere i diritti acquisiti, di garantire  l’irretroattività della legge e dei provvedimenti, di tutelare la buona fede ingenerata nell’altrui  persona. Ciò, a ben vedere, proprio a garanzia di quel principio di certezza del diritto che è alla base  dello Stato moderno.  Sulla scorta della migliore dottrina può quindi ritenersi che l’affidamento, così come la buona  fede, è principio generale presente in ogni ambito giuridico.  A tale rilievo non fa quindi eccezione l’ordinamento sportivo.  La calciatrice al momento del suo trasferimento in Svizzera, avvenuto in data 09.11.2012,  durante la vigenza dell’art. 40, comma 11, punto 3, lett. a) N.O.I.F., ha fatto affidamento su quanto  disposto dalla suddetta norma per il suo ritrasferimento in Italia. La norma in questione consentiva alla calciatrice di tesserarsi, nella stagione sportiva  successiva a quella del trasferimento all’estero, per una società diversa rispetto a quella di  appartenenza al momento del trasferimento alla Federazione estera.  La nuova norma introdotta dal legislatore federale in data 12.6.2013, l’art. 40 quater, comma  2, N.O.I.F., stabilisce che “I calciatori/calciatrici “non professionisti, trasferiti all’estero e  residenti in Italia, possano trasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del  trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima  del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono  tesserarsi presso qualunque società. ….”  E’ di tutta evidenza che tale norma impedisce alla calciatrice, per la Stagione Sportiva  2013/2014, di tesserarsi per una società sportiva diversa da quella di appartenenza al momento del  suo trasferimento all’estero.  A questo punto sarebbe stato auspicabile da parte del legislatore sportivo prevedere una  norma transitoria che disciplinasse i casi come quello all’attenzione di questa Corte al fine di  tutelare le legittime aspettative di quei calciatori che nella Stagione Sportiva 2012/2013 si sono  trasferiti presso una Federazione estera.  In mancanza di una norma transitoria è giusto e doveroso tutelare quei calciatori/calciatrici  che hanno in buona fede fatto affidamento sulla possibilità di poter rientrare in Italia ed essere  tesserati per società diversa da quella di appartenenza al momento della richiesta di trasferimento  all’estero e ciò in virtù del già citato principio di tutela dell’affidamento che rende applicabile ad  essi la normativa previgente di cui all’art. 40, comma 11, punto 3, lett. a) N.O.I.F..  Il ricorso merita pertanto accoglimento.  Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.  Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Salvai  Cecilia e, per l’effetto, rinvia gli atti all’Ufficio Tesseramento per gli adempimenti di competenza.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 05 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione  Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D del 9.10.2013

Impugnazione – istanza: 1) RICORSO CALC. R.F. AVVERSO IL DINIEGO AL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FEMMINILE ALBA

Massima: In conseguenza del trasferimento all’estero, per effetto dell’art. 40, comma 11, punto 3), lett. a) N.O.I.F., la calciatrice ha acquisito il diritto di potersi tesserare, nella stagione sportiva successiva al trasferimento, anche per altra società diversa da quella per la quale era tesserata prima del trasferimento all’estero e questo in applicazione dei principi di certezza giuridica e di tutela  dell’affidamento.  Questo principio, dettato a tutela della necessaria certezza giuridica, assicura una tutela al  soggetto privato, quando un intervento pubblico pregiudica una sua situazione di vantaggio sulla  quale il privato stesso aveva, in buona fede, posto un affidamento legittimo, ragionevolmente  connesso a precedenti atti o comportamenti, magari prolungati nel tempo, della pubblica autorità.  In realtà il Principio del legittimo affidamento, quando si pone fra pubblica autorità e  cittadino, costituisce il criterio regolativo del confronto fra due esigenze di fondo: quella di  garantire la certezza delle regole ed il principio di legalità in via generale ed astratta, e quella di  assicurare un equo trattamento del singolo nella fattispecie concreta, e riguarda quindi un tratto  essenziale del modo di manifestarsi del Potere e del rapporto fra autorità e libertà nei diversi Paesi  europei e nella stessa Unione Europea. In particolare, la tutela del legittimo affidamento non è espressione prevista dai Trattati  dell’Unione Europea, ma la Corte di Giustizia fin dalla decisione C-12/77 del 3 maggio 1978  (Topfer), ha affermato che “il principio di tutela dell’affidamento fa parte dell’ordinamento  giuridico comunitario” quale corollario del principio di certezza del diritto, riunendo le diverse  esperienze europee in un sistema molto pragmatico, che a propria volta ha influenzato la  giurisprudenza italiana mediante i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’attività  amministrativa.  La Corte Costituzionale ha utilizzato il concetto del legittimo affidamento fin dalla sentenza  n. 349 del 1985 per poi proseguire con le sentenze n. 364 del 1988, n. 360 del 2003 e n. 124 del  2012, per citarne alcune.  Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente esteso il principio del  legittimo affidamento dal codice civile all’intero ordinamento.  Nel caso che ci riguarda emerge l’esigenza di proteggere i diritti acquisiti, di garantire  l’irretroattività della legge e dei provvedimenti, di tutelare la buona fede ingenerata nell’altrui  persona. Ciò, a ben vedere, proprio a garanzia di quel principio di certezza del diritto che è alla base  dello Stato moderno.  Sulla scorta della migliore dottrina può quindi ritenersi che l’affidamento, così come la buona  fede, è principio generale presente in ogni ambito giuridico.  A tale rilievo non fa quindi eccezione l’ordinamento sportivo.  La calciatrice al momento del suo trasferimento in Svizzera, avvenuto in data 9.11.2012,  durante la vigenza dell’art. 40, comma 11, punto 3, lett. a) N.O.I.F., ha fatto affidamento su quanto  disposto dalla suddetta norma per il suo ritrasferimento in Italia.  La norma in questione consentiva alla calciatrice di tesserarsi, nella stagione sportiva  successiva a quella del trasferimento all’estero, per una società diversa rispetto a quella di  appartenenza al momento del trasferimento alla Federazione estera.  La nuova norma introdotta dal legislatore federale in data 12.06.2013, l’art. 40 quater, comma  2, N.O.I.F., stabilisce che “I calciatori/calciatrici “non professionisti, trasferiti all’estero e  residenti in Italia, possano trasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del  trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima  del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono  tesserarsi presso qualunque società. ….”  E’ di tutta evidenza che tale norma impedisce alla calciatrice, per la Stagione Sportiva  2013/2014, di tesserarsi per una società sportiva diversa da quella di appartenenza al momento del  suo trasferimento all’estero.  A questo punto sarebbe stato auspicabile da parte del legislatore sportivo prevedere una  norma transitoria che disciplinasse i casi come quello all’attenzione di questa Corte al fine di  tutelare le legittime aspettative di quei calciatori che nella Stagione Sportiva 2012/2013 si sono  trasferiti presso una Federazione estera.  In mancanza di una norma transitoria è giusto e doveroso tutelare quei calciatori/calciatrici  che hanno in buona fede fatto affidamento sulla possibilità di poter rientrare in Italia ed essere  tesserati per società diversa da quella di appartenenza al momento della richiesta di trasferimento  all’estero e ciò in virtù del già citato principio di tutela dell’affidamento che rende applicabile ad  essi la normativa previgente di cui all’art. 40, comma 11, punto 3, lett. a) N.O.I.F..

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 020/C Riunione del 13 Novembre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 12.5.2006

Impugnazione - istanza: 1. RECLAMO A.S. NEPI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL DINIEGO DEL TESSERAMENTO RELATIVO AL CALCIATORE T.R., NATO IL 22.3.1983

Massima: Ai sensi dell’art. 40.11.3 lett. a) N.O.I.F. il calciatore non può essere ri-tesserato in Italia nel corso della stessa Stagione Sportiva per società diversa da quella di provenienza

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it