Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Prima Sezione: Decisione n. 31 del 28/04/2017www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, IV Sezione, di cui al C.U. n. 091/CFA del 19 gennaio 2017

Parti: - ACF Fiorentina S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Choe Song Hyok/ Lega Nazionale Professionisti Serie A

Massima: Nel caso che ci occupa, ci si trova dinanzi ad un contratto che rispetta i canoni normativi sia di legislazione statale che endofederale, per cui alcun vizio invalidante è possibile rinvenire nel contratto di che trattasi. Ma vi è di più. La ricorrente non può dolersi di una invalidità del contratto per una assunta postdatazione dopo che ha concorso alla formazione di quel contratto per il tramite di un suo collaboratore e ciò per due ordini di principi, uno di carattere generale, che risponde al canone ubi commoda, ibi incommoda, per il quale, chi  si avvale di una risorsa o di  una collaborazione da cui trae beneficio ne sopporta anche le conseguenze pregiudizievoli, e che trova cittadinanza nell’art. 2049 c.c., ed un secondo principio,  di natura obbligatoria, il cui paradigma è rinvenibile nell’art. 1227, comma 2, c.c., per il quale alcun risarcimento (rectius, alcuna invalidità) è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando la ordinaria diligenza. I principi richiamati, la cui ospitalità nell’ordinamento sportivo è data dall’art. 2, comma 6, C.G.S., fondano un giudizio di responsabilità finanche aggravata sulla ricorrente Società professionistica, il cui maneggio di contratti e di norme endo ed etero federali avrebbe dovuto essere di quotidiana operatività e che, invece, sono stati trattati con una superficialità che oggidì non può essere ribaltata su soggetti terzi.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 05 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CFA del 19 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/TFN del 12.10.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO ACF FIORENTINA S.P.A.AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO CON IL CALCIATORE C.S.H., SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

Massima: E’ da condividere quanto stabilito dal TFN in ordine alla esatta e corretta applicazione dell'art. 30, comma 17, C.G.S. in ordine al pieno valore probatorio del contratto prodotto, laddove la stessa società ricorrente non ne contesta la regolarità formale, ma sostiene che esso sia stato sottoscritto in data anteriore, cercando, peraltro, di far valere una nullità che la stessa avrebbe contribuito a generare. Infine, merita una valutazione a parte, perchè non oggetto di esame specifico da parte del Tribunale Federale - sezione Tesseramenti, il rilievo avanzato dalla società ricorrente in ordine alla invalidità del contratto per contrarietà a norme imperative dell'ordinamento nazionale a causa delle misure internazionali restrittive nei confronti della Corea del Nord che, a dire della società stessa, avrebbero una diretta rilevanza sul contratto in oggetto. Orbene, dalla analisi dei principi generali di diritto internazionale e dall'imprescindibile lettura degli stessi alla luce della nostra Carta Costituzionale, risulta chiaro che le misure restrittive richiamate non possono avere come destinatario il singolo individuo che dimora nel territorio italiano e che quivi svolge la sua attività lavorativa.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 063/C Riunione del 27 Giugno 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 18.5.2007

Impugnazione - istanza: 6. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE C.A. IN PROPRIO FAVORE LIMITATAMENTE AD UNA DURATA TRIENNALE (fino al 30.6.2007), con conseguente insussistenza di ogni vincolo successivo .

Massima: E’ valido il tesseramento ed il contratto sottoscritto del calciatore in data 13.2.2005 limitatamente ad una durata triennale (fino la 30.6.2007), con conseguente insussistenza di ogni vincolo successivo e libertà dello stesso da ogni vincolo decorso tale termine. La modifica regolamentare attuata con la novellazione dell’art. 33 N.O.I.F. rende oggi incontestabile che la durata massima dei contratti sottoscritti da calciatori minorenni non possa superare i tre anni. Tale norma, come modificata, ed il limite da essa derivante sia applicabile al caso di specie non appare parimenti revocabile in dubbio, in particolare per ciò che concerne la piena applicabilità (in difetto di un’esplicita contraria norma transitoria) dello ius superveniens ai rapporti di durata ancora pendenti alla data della modifica normativa.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 13 Dicembre 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunione dell’1.10.2004

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Juventus avverso la decisione della commissione tesseramenti inerente il calciatore Z.I.

Massima: L’art. 5 della legge 91 del 1981 e l’art. 33 comma 4 delle N.O.I.F. stabiliscono una durata massima di cinque stagioni sportive dei contratti di prestazione sportiva stipulati da tutti i calciatori professionisti (sia maggiorenni che minorenni), mentre l’art. 35 del Regolamento F.I.F.A., permette la stipulazione di contratti solo triennali. Non può essere anteposta la predetta normativa F.I.F.A. (che regola esclusivamente; i rapporti tra i membri del relativo contratto associativo) alla legge ordinaria n. 91 del 1981, alterando, in questo modo, la gerarchia delle fonti, che non può non avere al suo vertice la legge statuale. Consegue che è valido il contratto quinquennale stipulato dal calciatore minorenne extracomunitario con la società professionistica.

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