Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 1 agosto 2005 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 24/D del 22.4.2005
Impugnazione - istanza:Appello A.S. Acireale avverso la declaratoria di validità della variazione di tesseramento del calciatore V.C.J. da S.S. Sambenedettese Calcio a A.S. Acireale
Massima: La mancanza nel certificato medico dell’attestazione della durata dell’inabilità temporanea del calciatore, espressamente prescritta dall’art. 95 N.O.I.F., non preclude alla società di ottenere la risoluzione del contratto, posto che l’invalidità del calciatore ha avuto durata certamente superiore ai trenta giorni e posto che la patologia al ginocchio è stata evidenziata nella certificazione medica in modo talmente preciso e dettagliato da non lasciare dubbi circa la sua natura, le sue caratteristiche e la grave entità. Ne discende che la mera irregolarità formale, non può comportare il diniego della risoluzione del contratto.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 20 luglio 2005 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 24/D del 22.4.2005.
Impugnazione - istanza:Appello A.S. Acireale avverso la declaratoria di validità della variazione di tesseramento del calciatore V.C.J. dalla S.S. Sambenedettese Calcio alla A.S. Acireale
Massima: Non è valida la variazione del tesseramento del calciatore quando la società, a norma dell’art. 95 comma 12 N.O.I.F., avendo sottoposto il calciatore a visita medica entro il prescritto termine di giorni 10 giorni dall’accordo, riscontra una inabilità all’attività agonistica di durata superiore a trenta giorni e dà tempestiva comunicazione alla società cessionaria per ottenere la risoluzione dell’accordo.