Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/Cf del 25 novembre 2004. n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del presidente federale di parere interpretativo delle disposizioni di cui al com. uff. n. 179/a del 4.5.2004, in materia di tesseramento di calciatori extracomunitari

Interpretazione: La lettera F del Comunicato Ufficiale n. 179/A del Consiglio Federale, pubblicato il 14 maggio 2004, esclude che possano operare limitazioni numeriche ai tesseramenti da parte di società professionistiche di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 14 maggio 2004 (allorché fu pubblicato il comunicato ufficiale in esame) in Italia per società professionistiche. L'effetto della disposizione di cui alla lettera F è allora quello di esonerare, pur nel rispetto dell’aliquota massima dei calciatori extracomunitari presenti nella massima serie, dal contingentamento numerico dei tesseramenti per società professionistiche quei calciatori extracomunitari che fossero già tesserati alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale presso una delle predette società.

Interpretazione: Le disposizioni di cui al Com. Uff. n. 179/A del 14 maggio 2004 vanno interpretate nel senso che le società partecipanti al campionato di Serie A nella stagione sportiva 2004/2005 possono legittimamente tesserare in questa stagione senza limitazioni numeriche calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati presso le stesse società alla data di pubblicazione del comunicato stesso, che siano stati nel corso della medesima stagione corrente tesserati da altre società di Serie A e da queste poi cedute a titolo temporaneo alla precedente società (e ciò a condizione che non risulti la sussistenza di una preordinazione diretta allo scopo di eludere il limite numerico posto dalla lettera A del comunicato).Interpretazione: Il Comunicato Ufficiale n. 179/A del Consiglio Federale, pubblicato il 14 maggio 2004, regola la materia del tesseramento dei calciatori extracomunitari da parte di società iscritte all'attuale campionato di Serie A. La lettera A del comunicato legittima le società ammesse a partecipare al campionato di Serie A 2004/2005 a tesserare calciatori extracomunitari alla condizione alternativa che il nuovo tesseramento sostituisca quello di altro calciatore extracomunitario trasferitosi all'estero o con contratto scaduto il 30 giugno 2004. (Nel caso di specie è stato ritenuto regolare il tesseramento del calciatore extracomunitario da parte della società, sostituito con l'altro calciatore extracomunitario, il cui contratto era scaduto al termine della precedente stagione sportiva).

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 7 agosto 2004– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39/C del 5.5.04 - www.figc.it

Parti: C.O. contro F.I.G.C. – LNP + Altri.

Massima: La delibera 133/A del 4.3.04 può essere censurata ed impugnata dal singolo giocatore unitamente all’ atto applicativo delle sue disposizioni , qualora risulti lesiva anche la disposizione generale soltanto in conseguenza di specifica determinazione nei confronti del singolo. In tal senso è la consolidata giurisprudenza. Nel caso di specie la lesività sembrerebbe discendere direttamente dalla disposizione generale laddove “esclude la tesserabilità di nuovo calciatore professionistico extracomunitario da parte di società di serie B nella corrente stagione sportiva”, in considerazione dello status di dilettante che assume avere l’istante. Sicchè devono ritenersi tardive tutte le censure mosse alla delibera 4.3.03 n.133/A soltanto con l’atto di diniego del tesseramento del 28.10.03. Comunque nel merito non sono fondate le censure alla citata delibera , che costituisce legittima attuazione da parte della FIGC della delibera del CONI emanata in ossequio al comma 5 bis dell’art. 27 del TU 286/98, come modificato dalla Legge 189/2002.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 22 Marzo 2004 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore O.C.C. avverso la decisione della Commissione Tesseramenti inerente la mancata concessione, da parte dell’ufficio tesseramento L.N.P., del visto di esecutività relativo al contratto stipulato dal reclamante con l’Ascoli Calcio 1898

Massima: La delibera del Consiglio Federale (C.U. n. 133/A del 4.3.2003), nella sua chiara formulazione letterale, esclude tassativamente la possibilità per le Società di Serie B (nonché di C1 e C2) di tesserare calciatori extracomunitari per la stagione sportiva 2003/2004 con la sola eccezione per i calciatori già tesserati in Italia per società professionistiche alla data del provvedimento. La tassatività dell’eccezione prevista dalla norma non consente di estendere il beneficio a quei calciatori, che risultavano tesserati nella stagione 2002/2003 per Società del settore dilettantistico. Infatti, se il legislatore federale avesse voluto consentire tal estensione lo avrebbe detto espressamente. Alla luce di tale interpretazione diviene irrilevante la distinzione tra calciatori provenienti e quelli provenuti da federazione estera, intendendosi per tali quelli che, risultavano tesserati in Italia nella stagione 2002/2003.

Massima: La legge rimette al CONI la fissazione di un limite massimo di ingresso degli stranieri. Per la stagione in corso il CONI ha stabilito che gli stranieri tesserabili per la F.I.G.C. siano 60 al massimo. Non sussistendo quindi per la F.I.G.C. l’obbligo di consentire il tesseramento di un numero minimo di stranieri, consegue la legittimità del divieto di tesseramento di calciatori extracomunitari stabilito con la richiamata delibera del Consiglio Federale.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/Cf del 4 maggio 2001 n. 1 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Decisione sui ricorsi: a) di M.J.M.S., D.S., H.J.C., D.O., tesserati per la S.S. Lazio S.p.A.; b) di V.D.C.A.N. tesserato per l'Udinese Calcio, S.p.A.; c) di M.G. e J.B.G.G., tesserati per l'Udinese Calcio S.p.A: d) di A.A.R.R.D.S., I.R.C. e del F.C. Internazionale Milan S.p.A., per la quale sono tesserati; e) di J.C.N. M.K., S.T. e G.T., tesserati per il Vicenza Calcio S.p.A.; f) dell’A.C. Milan S.p.A. e di N.D.J.S., detto D., S.D.S., detto S., Z.B., J.V.R.J. e K.K., per il medesimo A.C. Milan S.p.A. tesserati; g) della U.C. Sampdoria e di Z.F., M.O.J.C., J.I.T.H., J.Z., S.N., Z.B., per la medesima U.C. Sampdoria tesserati.

Massima: E’ illegittimo l'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F. nella parte in cui prevede che soltanto tre dei calciatori tesserati e provenienti da paesi diversi dell'Unione Europea possono essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all’art. 61 ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale, e conseguentemente ne dispone l'annullamento. Le restanti disposizioni dell'art. 40 comma 7 delle N.O.I.F. che pongono limiti al tesseramento dei calciatori cittadini di paesi non appartenenti alla U.E. avranno efficacia fino a quando il CONI non avrà formulato i propri indirizzi e criteri relativi alla dichiarazione di assenso al lavoro dei calciatori extracomunitari, dovendosi il principio della programmazione ritenere comunque insito nel quadro normativo riguardante l'immigrazione e la condizione dello straniero. (Tali disposizioni, infatti, incidendo su soggetti che hanno già sottoscritto il contratto di lavoro e conseguito il tesseramento, introducono indebite restrizioni al rapporto di lavoro di tali atleti, per ragioni esclusivamente legate alla cittadinanza, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed all'art. 43, comma 2, lett. c, del T.U. n. 286 del 1998, che rispettivamente garantiscono allo straniero, regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, i diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano e considerano illegittime le discriminazioni basate sull'origine nazionale. Quanto alle disposizioni, pure contenute nell'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F. che pongono limiti numerici al tesseramento dei calciatori extracomunitari, si osserva, innanzi tutto, che le stesse, pur non del tutto conformi al sistema sopra delineato, appaiano sostanzialmente finalizzate a realizzare una forma di programmazione dell'ingresso dei calciatori extracomunitari, anche se attraverso lo strumento del tesseramento piuttosto che attraverso quello dell'autorizzazione al lavoro).

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 8/CF del 23 novembre 1998 n. 1 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. a) C.G.S., di interpretazione della norma federale di cui al Com. Uff. n. 123/A del 30.6.1998, inerente il tesseramento e l’impiego di calciatori extracomunitari nel campionato di serie B per la sola stagione sportiva 1998/99.

Interpretazione: Per la sola stagione sportiva 1998/99, periodo temporale a cui si riferisce la norma derogatoria di cui alla delibera riportata nel Com. Uff. n. 123/A del 30 giugno 1998, deve ritenersi consentito ad una società di Serie B il tesseramento di un calciatore extracomunitario di età superiore ai 21 anni, qualora la società stessa abbia già tesserato, nella stagione precedente, un solo calciatore extracomunitario di età inferiore ai 21 anni al momento del tesseramento, anche se nel frattempo quest'ultimo calciatore abbia superato il 21.mo anno.

Interpretazione: L'art. 40, comma 7, N.O.I.F., nella nuova formulazione in vigore dal 28.6.1997 (C.U. n.61/A) ha introdotto anche per le società di Serie B, prima escluse, la facoltà di tesseramento di un calciatore extracomunitario. La norma ha potuto avere applicazione solo e per la prima volta nella stagione sportiva successiva 1997/1998, in quanto entrata in vigore soltanto due giorni prima del termine della precedente stagione. Pertanto non può essere dubbio che l'espressione "già tesserato" vada interpretata come calciatore di età inferiore ai 21 anni tesserato nella stagione sportiva 1997/1998, perché in precedenza le società di Serie B non potevano tesserare calciatori extracomunitari.

Interpretazione: Per la sola stagione sportiva 1998/99, periodo temporale a cui si riferisce la norma derogatoria, la disposizione transitoria, pubblicata con C.U. n. 123/A del 30 giugno 1998 in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 40, comma 7, NOIF (che prevede, per le società che disputano il Campionato di Serie B, la facoltà di tesseramento e quindi di inserimento nell'elenco di cui all'art. 61 N.O.I.F., nonché di utilizzo di un solo calciatore extracomunitario) consente alle società che disputano il Campionato di Serie B il tesseramento ed inserimento nell'elenco ufficiale, di cui all'art. 61 N.O.I.F., di non più di due calciatori extracomunitari, dei quali uno di età inferiore agli anni 21 al momento del tesseramento. La lettera d) di tale norma transitoria stabilisce poi che se una società di Serie B "ha già tesserato un solo calciatore extracomunitario di età inferiore ai 21 anni, potrà tesserare un altro calciatore extracomunitario"; specularmente (lettera e), se una società di Serie B "ha già tesserato un solo calciatore extracomunitario di età superiore ai 21 anni, potrà tesserare esclusivamente un calciatore extracomunitario di età inferiore agli anni 21 al momento del tesseramento".

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 7/CF del 31 ottobre 1998 n. 1 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. a) C.G.S., di interpretazione della norma federale di cui al com. uff. n. 123/A del 30.6.1998, inerente il tesseramento e l’impiego di calciatori extracomunitari nel campionato di serie B per la sola stagione sportiva 1998/99.

Interpretazione: Per la sola stagione sportiva 1998/99, periodo temporale a cui si riferisce la norma derogatoria di cui alla delibera riportata nel Com. Uff n. 123/A del 30 giugno 1998, deve ritenersi consentito ad una società di Serie B il tesseramento di un calciatore extracomunitario di età superiore ai 21 anni, qualora la società stessa abbia già tesserato, nella stagione precedente, un solo calciatore extracomunitario di età inferiore ai 21 anni al momento del tesseramento, anche se nel frattempo quest'ultimo calciatore abbia superato il 21.mo anno.

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