Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 40 del 18/07/2018
Decisione impugnata: C.U. n. 70/CFA del 18 dicembre 2017 (dispositivo) e del C.U. n. 75/CFA del 15 gennaio 2018 (motivi), con cui la Corte Federale d’Appello FIGC ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla SSDARL Virtus avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, di cui al C.U. n. 8/TFN del 6 novembre 2017 (dispositivo) e al C.U. n. 9/TFN del 6 novembre 2017 (motivi), che aveva dichiarato valido il tesseramento del calciatore D. A. F. con la ASD Arzignano.
Parti: S.S.D.A.R.L. VirtusVecomp Verona/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Arzignano Valchiampo
Massima: … va rigettata l’eccezione sollevata dalla ASD Arzignano di inammissibilità del ricorso proposto dalla SSDARL Virtus per difetto assoluto di legittimazione ad impugnare la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC innanzi a questo Collegio. Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 2, CGS CONI, “hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione…”. Ebbene, nel caso di specie, è di tutta evidenza che la impugnata decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, seppur di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, è stata evidentemente pronunciata nei confronti della attuale ricorrente.