Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Terza: Decisione n. 10/2021 del 4 febbraio 2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 017/2020-2021 - Registro Reclami n. 029/2020-2021, notificata a mezzo PEC il 15 ottobre 2010 e pubblicata sul sito della FIGC in pari data.

Parti: Lega Nazionale Dilettanti – G. C./G. M. D. G., V. Z., M. C. e B. L./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Annullata la sentenza della CFA per incompetenza del TFN a decidere la presente controversia sul ricorso promosso di componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 con il quale è stata impugnata la delibera del Consiglio Direttivo LND di cui al CU n. 15 del 7 luglio 2020, con la quale ha dichiarato la decadenza del Vice Presidente vicario e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5, disponendo il commissariamento di tale Divisione e nominando il Commissario Straordinario in quanto di competenza esclusiva del Collegio di Garanzia. Ai sensi dell’art. 62 del codice della Giustizia Sportiva del CONI e dell’art. 50 c.p.c., è stato concesso il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del codice di Giustizia Sportiva….Alla luce di tale articolato quadro disciplinare, e considerate le allegazioni delle parti,  il Collegio avverte innanzitutto l’esigenza di precisare che la questione preliminare che è chiamato a decidere riguarda la competenza del Tribunale Federale Nazionale della FIGC: competenza intesa, secondo la definizione di recente evocata anche dalla Cassazione Civile, quale «frazione di giurisdizione spettante in concreto ad un determinato giudice rispetto ad una determinata causa», e dunque quale concetto attinente alla «distribuzione del potere di decidere tra i diversi giudici (...)» (Cass., Sez. Un., 18 giugno 2020, n. 11866). In proposito, come le stesse parti non hanno mancato di dedurre, non v’è dubbio che l’art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC sia stato introdotto per adeguare il sistema di giustizia federale a quello adottato dal CONI nel 2014: il cui art. 25, comma 1 – vi si è già fatto cenno – è stato riprodotto pressoché pedissequamente proprio nell’art. 79, comma 1, che pertanto costituisce espressione di un principio generale dell’ordinamento sportivo. Un principio, tuttavia, che può ben conoscere deroghe. All’interno dello stesso Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, infatti, ed accanto a una previsione dal tenore letterale così ampio (facendo riferimento, tra l’altro, a «tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo»),  l’interprete registra la presenza di ulteriori disposizioni che la estensione applicativa omnicomprensiva dell’art. 79, comma 1, negano o, quanto meno, mettono in dubbio. Tra di esse il citato art. 83, che contiene l’elenco di specifiche controversie e materie attribuite alla ‘competenza’ del Tribunale Federale Nazionale: con una disposizione così analitica che, se non resa coerente con l’ampia portata dell’art. 79, comma 1, rischierebbe di rimanere inutile. In questa prospettiva si collocano, altresì, gli articoli 86 e 87: i quali disciplinano senz’altro – come dedotto dai resistenti – profili ‘di rito’, ma non si limitano a ciò. Il comma 4 dell’art. 87, infatti, sul quale si appuntano le deduzioni dei ricorrenti, consente l’applicazione delle previsioni di cui agli articoli 86 e 87 «alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti»: sicché non può essere considerato una disposizione riguardante esclusivamente il rito dei procedimenti. L’art. 87, comma 4, in altre parole, non può essere aprioristicamente considerato un frammento di disposizione residuale e soltanto perciò irrilevante, o addirittura implicitamente abrogato. Cómpito dell’interprete è ricostruire il contenuto, la portata e la funzione sistematica anche di tale singola previsione, al di là della sua genesi storica e contingente, e dunque anche in un quadro disciplinare che ha innegabilmente subìto recenti, significative modifiche. Il Collegio è persuaso, al riguardo, che – nonostante la ricostruzione del sistema non sia agevole quest’ultima previsione lasci emergere una specifica tipologia di controversie: quelle aventi ad oggetto le delibere e le decisioni adottate dalle ‘componenti federali’ e dai rispettivi organi. Premesso che la LND è senz’altro una delle ‘componenti federali’ (come risulta dall’art. 1, comma 3, del suo Statuto, per il quale essa, «quale associazione di Società e associazioni sportive affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandatele dallo Statuto della stessa F.I.G.C., ispirandosi ed attenendosi al principio di leale collaborazione con le altre Componenti della Federazione (...)»); ciò premesso, l’art. 87, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC:      permette alla LND, al pari che a tutte le altre ‘componenti’, di estendere le disposizioni sul rito contenute nell’art. 86 e negli altri commi dell’art. 87 a giudizi che abbiano ad oggetto le delibere adottate dalla stessa LND o da suoi organi; impone di far ciò inserendo un’apposita previsione nello Statuto o nel Regolamento. Per quanto in parte implicitamente, quindi, la disposizione individua una tipologia di giudizi non contemplata dagli articoli 83 e 84: e precisamente i giudizi aventi ad oggetto le decisioni e le delibere delle ‘componenti federali’ e dei relativi organi. In altre parole, per quel che qui rileva, l’attuale sistema di giustizia della FIGC: per un verso, con gli articoli  art. 83, comma 1, lett. b) e 84,  comma 1, lett. b), riserva espressamente alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare le controversie che riguardano ’impugnazione delle delibere dell’Assemblea Federale e del Consiglio Federale; per l’altro, pur con la formulazione ellittica e in parte implicita dell’art. 87, comma 4, riserva alle singole ‘componenti federali’ la scelta, da assumere nei rispettivi Statuti e Regolamenti, sulla disciplina applicabile alle controversie che riguardano le decisioni delle stesse ‘componenti’ e dei relativi organi. Il Collegio rileva, allora, che la LND questa scelta l’ha effettivamente compiuta nel proprio Regolamento. Ma non nel senso di attribuire al Tribunale Federale Nazionale la competenza a conoscere le controversie aventi ad oggetto le decisioni della LND e dei propri organi: poiché una simile soluzione non è stata prevista. La scelta della LND è contenuta nel menzionato art. 53, comma 3, del Regolamento, nella parte in cui tuttora attribuisce all’Alta Corte di Giustizia Sportiva o al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport la competenza («cognizione») esclusiva («unicamente») anche su controversie (tra tesserati, affiliati, organismi, componenti, o tra di essi e la FIGC o la stessa LND), per le quali «non siano previsti ...  i gradi interni di giustizia federale». Di qui – nonostante l’ampiezza apparentemente omnicomprensiva della previsione di cui all’art. 79, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC – la sicura esistenza, ancora nel quadro attuale, di giudizi esclusi dalla competenza del Tribunale Federale Nazionale, e anzi sottratti, più in generale, alla cognizione della giustizia endofederale. E poiché né l’art. 83 né l’art. 84 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC menzionano le controversie relative a delibere o decisioni delle ‘componenti federali’ o dei relativi organi, il Collegio reputa che esse rientrino proprio tra quelle di cui all’art. 53, comma 3 del Regolamento. Occorre pertanto valutare – anche in merito all’eccezione dei resistenti signori …, …, … e … – se l’attribuzione della competenza all’Alta Corte di Giustizia Sportiva o al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI, organi oggi cessati, sia ostativa alla applicazione di tale disposizione, e di fatto, implicitamente, la abroghi. In proposito, il richiamo, operato dagli stessi resistenti, al parere n. 2 reso il 23 febbraio 2015 dalla Sezione Consultiva di questo Collegio non pare conferente. Perché con riguardo all’art. 53, comma 3, del Regolamento della LND si tratta non di attribuire al Collegio di Garanzia dello Sport una qualche attività imputabile o riferibile a organi ormai cessati; quanto piuttosto di individuare l’organo che, collocato in posizione apicale nell’ordinamento sportivo, possa conoscere controversie sottratte alla competenza dei Giudici federali. E che questo ruolo sia svolto, nell’attuale sistema, da questo Collegio è circostanza incontestabile: peraltro attestata dal potere, che gli è riconosciuto dall’art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, di conoscere controversie, ad esso devolute da Statuti o Regolamenti federali, in unico grado. La peculiarità dell’assetto disciplinare che si trae dal quadro delle più volte menzionate disposizioni, del resto, neppure contrasta con il consolidato indirizzo di questo Collegio, secondo cui, «in assenza di espresse, diverse previsioni normative, gli atti federali trovano (...) la loro sede naturale di impugnazione davanti gli Organi di Giustizia federale» (Coll. Gar., Sez. Un., decisione n. 62 del 25 settembre 2018). E ciò perché – come detto – la lettura congiunta dell’art. 87, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e dell’art. 53, comma 3, del Regolamento della LND mostra che essi integrano proprio le previsioni normative legittimanti, nella specie, la competenza esclusiva in unico grado del Collegio di Garanzia. In definitiva, all’esito della più attenta ricostruzione sistematica, e sulla base della disciplina contenuta sia nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC sia nello Statuto e nel Regolamento della LND, e cioè di una delle c.d. ‘componenti’ della FIGC, il Collegio è giunto alla conclusione che il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non sia competente a conoscere le controversie aventi ad oggetto le decisioni assunte dagli organi della medesima LND. Tale competenza spetta al Collegio di Garanzia dello Sport, che quelle controversie è chiamato a decidere, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia del CONI, in unico grado.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 029 CFA del 15 Ottobre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione n. 2/TFN – SD 2020/2021, pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 2/TFN - SD 2020/2021 - reg. prot. 204/TFN-SD notificata il 10.9.2020.

Impugnazione – istanza: L.N.D.-Dott. C.G./Avv. D.G.G.M.-Dott. Z.V.-Dott. C.M.-Dott. L.B..

Massima: Confermata la decisione del TFN che in accoglimento del ricorso presentato da alcuni componenti del Consiglio direttivo della Divisione Calcio a 5, annullava il comunicato Ufficiale n. 15 del 7.7.2020 del Consiglio Direttivo della LND con cui era stata disposto il commissariamento della medesima Divisione. Rispetto alle irregolarità ritenute di maggiore gravità, inoltre, e  rese oggetto anche di denuncia-querela al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, l’organo di revisione si limita a segnalare che “E’ necessario chiarire, a parere del Collegio, la posizione della Divisione Calcio a 5 in merito al progetto “in campo diversi ma uguali….”. Si osserva, in linea generale, che l’art.14 dello Statuto della Lega nazionale Dilettanti stabilisce che il Consiglio direttivo delibera lo scioglimento del Consiglio Direttivo dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario straordinario “in caso di necessità” (così anche l’art. 11 del Regolamento della LND). Tali disposizioni vanno comunque lette alla luce del più generale canone di ragionevolezza e di proporzionalità, oltre che delle disposizioni in materia che, sia nel caso di provvedimenti di commissariamento adottati dal CONI che di analoghe determinazioni assunte in ambito federativo, richiedono la sussistenza di gravi irregolarità nella gestione o la presenza di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo (v. art. 6, comma 4, dello Statuto CONI sul commissariamento delle federazioni sportive nazionali; art. 9, comma 9, dello Statuto FIGC sulla declaratoria di decadenza dei dirigenti di una lega) . Il Commissariamento, dunque, è un provvedimento eccezionale che il soggetto legittimato a disporlo dovrebbe riservare a situazioni qualificabili come di extrema ratio al fine di riparare ad una vera e propria impossibilità di funzionamento o di ripristino della legalità violata (sulla eccezionalità del provvedimento di commissariamento (v. Collegio di garanzia, decisione n. 24 del 2020 e la giurisprudenza amministrativa ivi richiamata). In base al generale principio di proporzionalità, in ogni caso, ogni provvedimento, specialmente se sfavorevole al destinatario, dovrà essere allo stesso tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge. Conseguentemente, ogniqualvolta sia possibile operare una scelta tra mezzi alternativi, tutti ugualmente idonei al perseguimento dello scopo, andrebbe sempre preferito quello che determini un minor sacrificio per il destinatario, nel rispetto del giusto equilibrio tra i vari interessi coinvolti nella fattispecie concreta. Come detto, il tenore delle relazioni redatte dagli organi di verifica conducono alla necessità di approfondimento e di chiarimento della situazione rilevata, approfondimento tuttavia, che sebbene sostanzialmente suggerito anche dai revisori in ordine ai profili più rilevanti, non è stato effettivamente perseguito. Come contestato dai consiglieri dichiarati decaduti con censura proposta in primo grado e reiterata in sede di costituzione nel giudizio di appello, è del tutto mancata una fase di instaurazione del contraddittorio – non potendosi ritenere tale la mera partecipazione al Consiglio direttivo dell’Avv. G. - oltre che di avvio del procedimento. Un provvedimento di estrema gravità per la vita dell’ente, quale è la decadenza dei componenti del Consiglio direttivo ed il conseguente commissariamento, dunque, è stato adottato senza ulteriore supporto istruttorio se non le menzionate relazioni. Da cui lo sforzo, che si registra in sede di reclamo, di dare maggiore sostanza agli episodi rilevati (che a ben vedere, coinvolgono soprattutto la figura del Presidente della Divisione, che si è poi dimesso) ed alla mancanza di “concludenza” dei richiamati atti istruttori, attraverso il richiamo a relazione di atti di indagine successivi che tuttavia, per quanto detto, non sono suscettibili di valutazione sulla base di una inammissibile integrazione postuma della motivazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: DECISIONE N. 2/TFN del 10.09.2020

Decisione impugnata: Com Uff. n. 15 s.s. 2020/2021 della Lega Nazionale Dilettanti con il quale è stata pubblicata la delibera dichiarativa della decadenza del Vice Presidente Vicario e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a cinque, con conseguente nomina di un Commissario Straordinario

Impugnazione - Istanza: Ricorso ex art. 79 CGS dei sig.ri G.M.D.G., V.Z., M.C. e B.L. contro LND, Consiglio Direttivo LND, Divisione Calcio a 5 LND e Commissario Straordinario della Div. Calcio a 5 LND - Reg. Prot. n. 204/TFN-SD

Massima: Il Tribunale è competente a decide sul ricorso ex art. 79 CGS mirante all’annullamento della delibera Consiglio Direttivo della LND di decadenza del Vice Presidente Vicario e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a cinque e la conseguente nomina a Commissario Straordinario del Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti…Come noto, la riforma del sistema della giustizia sportiva ha introdotto profonde innovazioni nel contenzioso sportivo. In particolare, l’impianto dell’attuale Codice di Giustizia Sportiva evidenzia una marcata “giurisdizionalizzazione” del procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva e delinea in maniera chiara e precisa quali siano i relativi ambiti di competenza. In conformità a quanto previsto dall’art. 25 CGS - CONI, l’art. 79 CGS stabilisce la generale competenza del Tribunale Federale Nazionale “su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato ne risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”. Tale assorbente competenza su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento domestico può soffrire eccezioni solo nel caso in cui, per specifici fatti e/o condotte, altra norma di pari grado ne attribuisca la cognizione ad un diverso organismo. Ebbene, l’art. 54 CGS - CONI ritaglia per il Collegio di Garanzia dello Sport una specifica competenza, consentendo il ricorso dinanzi a tale organo “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia” ovvero per le “controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il Coni”. Come chiarito in plurime decisioni dello stesso Collegio di Garanzia (in particolare nn. 75-76-77/2019), detto organo ha due ambiti di competenza entro i quali interviene: a) in qualità di giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli organi della giustizia federale, b) in qualità di giudice unico e di merito, nei casi espressamente previsti dall’art. 54, comma 3, CGS - CONI e individuati dall’ordinamento sportivo nazionale (come ad esempio il caso deciso in tema di iscrizione di società professionistiche). Si tratta, dunque, di una competenza che lo stesso Collegio di Garanzia ha avuto modo di definire “eccezionale e residuale”, così come del resto confermato dalle sue Sezioni Unite: “la corretta interpretazione delle citate disposizioni dell’art. 54 del CGS del CONI consentono al Collegio di Garanzia di decidere in unico grado solo nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto. Con la conseguente necessità di assicurare, nell’ambito della giustizia federale, la prima ordinaria tutela delle posizioni soggettive che si ritengano lese per atti e provvedimenti adottati dagli organi federali” (così Coll. Gar., Sez. Un., decisione n. 62 del 7-11 settembre 2018). Nel quadro così delineato dall’impianto del Codice di Giustizia Sportiva CONI e FIGC, fonti normative di natura primaria, nessun rilievo assume il disposto dell’art. 53 del Regolamento della LND richiamato dalla difesa del resistente Ciardi, atteso che - come chiarito proprio con riguardo a disposizioni regolamentari della LND - “deve escludersi che la competenza in unico grado e di merito del Collegio di Garanzia (…) possa essere introdotta da una fonte di rango inferiore quale e il Regolamento della LND della FIGC”, non essendo consentito dal generale principio di gerarchia delle fonti normative che una norma regolamentare possa contrastare, modificare e/o abrogare una disciplina di rango superiore. Senza contare l’ovvio rilievo per cui, accedendo all’interpretazione proposta dai resistenti, si consentirebbe al soggetto sottoposto alla (complessiva) normativa federale di scegliere l’organo di giustizia cui sottoporsi. Neppure il dato testuale sostiene la dedotta incompetenza del Tribunale. A prescindere dagli ancora presenti riferimenti all’Alta Corte di Giustizia Sportiva e al TNAS, già di per sé significativi, l’art. 53 del Regolamento della LND fa comunque riferimento ai soli casi per cui “non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale”. Ebbene, a mente dell’art. 30 CGS - CONI, “per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato ne  risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, e dato ricorso dinanzi al Tribunale federale” con la conseguenza che neppure in astratto la vicenda attuale potrebbe rientrare nella previsione regolamentare. Va ancora disatteso l’ulteriore argomento proposto sul punto dai resistenti per i quali, ove si ritenesse la competenza del Tribunale Federale Nazionale, verrebbe di fatto disapplicato l’art. 87 comma 4 CGS. Come correttamene rilevato dai ricorrenti, in realtà, mentre l’art. 79 CGS delinea la competenza generale del Tribunale, gli artt. 86 e 87 CGS disegnano il procedimento di impugnazione delle delibere federali scandendone modalità e tempistiche, con la conseguenza che il richiamo dell’art. 87, comma 4 all’applicabilità delle disposizioni contenute nello stesso art. 87 e nel precedente art. 86 (e non appunto all’art. 79) deve ritenersi strettamente limitato alle stesse, non già una deroga alla competenza generale dell’organo di giustizia. Del resto, come visto, l’art. 30 CGS - CONI prevede la ricorribilità dinanzi al Tribunale Federale in tutti i casi in cui non sia stato instaurato ne  risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva. L’eccezione di incompetenza proposta deve in conclusione essere rigettata.

Massima: Infondata è l’eccezione secondo la quale sussisterebbe il difetto di giurisdizione del Tribunale in ragione dell’impossibilità dell’organo di Giustizia Sportiva di sindacare l’atto adottato, frutto di una valutazione tecnico- discrezionale sulle ragioni del commissariamento ovvero la delibera Consiglio Direttivo della LND di decadenza del Vice Presidente Vicario e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a cinque e la conseguente nomina a Commissario Straordinario del Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti…Come risulta dalle stesse decisioni richiamate nelle memorie depositate (cosi, Collegio di Garanzia, 34/2020), l’ambito della valutazione o della scelta tecnica, lungi dall’essere sottratto tout court a controllo giurisdizionale, resta valutabile da parte del Tribunale nel perimetro della manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza così come pacificamente sostenuto dalla ormai granitica giurisprudenza amministrativa al fine di verificare se, la discrezionalità di cui dispone il soggetto agente sia stata correttamente esercitata e, soprattutto se il suo esercizio risulta conforme ai principi basilari dell’agire amministrativo. Con la conseguenza che, nei limiti sopra descritti, sussiste il sindacato di questo Tribunale. D’altronde, aderendo alla tesi dei resistenti, si finirebbe con il dover ammettere che una decisione talmente grave e delicata di cui si discute, possa essere adottata senza alcun controllo, la qual cosa, tuttavia, non trova alcun supporto giuridico e normativo. Da ultimo, ancora in via preliminare, deve evidenziarsi l’infondatezza dell’ulteriore argomento sollevato a sostegno della carenza di competenza e/o giurisdizione dai resistenti secondo cui, ove si affermasse la competenza e la giurisdizione di questo Tribunale, ci si troverebbe nella paradossale situazione per cui questo organo della giustizia sportiva sarebbe chiamato a decidere nuovamente sulle stesse condotte. Ebbene, quanto evidenziato in merito sia alla generale competenza del Tribunale Federale Nazionale su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sia ai limiti del sindacato nel caso in esame rende palese l’insussistenza del rilievo: oggetto del presente procedimento è infatti unicamente la legittimità della delibera impugnata sotto il profilo della rispondenza della stessa alle norme e ai presupposti che ne prevedono l’adozione, non già la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai soggetti ritenuti responsabili di eventuali condotte rilevanti anche sotto il profilo disciplinare. Oggetto, quest’ultimo, riservato preliminarmente alla valutazione e alla conseguente azione del Procuratore Federale che, nel caso di specie, ha peraltro già escluso i presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare.

Massima: Annullata la delibera Consiglio Direttivo della LND di decadenza del Vice Presidente Vicario e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a cinque e la conseguente nomina a Commissario Straordinario del Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti…Come risulta dal Com. Uff. versato in atti, nella seduta del 7.7.2020 il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti deliberava la decadenza del Vice Presidente Vicario e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a cinque e la conseguente nomina a Commissario Straordinario del Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dott. C.. Dal testo del provvedimento è dato evincere che la decisione è stata adottata sulla base degli esiti contenuti nella Relazione del Collegio del Revisori dei Conti della Divisione Calcio a cinque depositata lo stesso 7.7.2020 e della Relazione del Servizio Ispettivo della LND del 6.7.2020, dai quali il Consiglio Direttivo della LND ha ritenuto emergessero “alcune irregolarità di gestione, di non trascurabile entità, che per quanto indicato nelle stesse Relazioni hanno trovato riscontro documentale, con impegni di spesa che risultano, peraltro, frutto della specifica approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della Divisione (…)”. Sotto altro profilo, la decisione ha richiamato le intervenute dimissioni del Presidente della Divisione e di altri 3 componenti del Consiglio Direttivo della Divisione, rilevando che “l’attuale gestione della Divisione Calcio a 5 è affidata al Vice Presidente Vicario ed a solo 4 componenti del Consiglio Direttivo della medesima Divisione”. Così delineati i termini, anche testuali, della questione sottoposta al vaglio del Tribunale, risulta fondato e assorbente, nei limiti e con le precisazioni che seguono, il terzo motivo con cui i ricorrenti lamentano l’eccesso di potere sotto il profilo dell’errore di fatto e di diritto sui presupposti per l’adozione del provvedimento di commissariamento. Sotto il primo profilo, e senza entrare nel merito della sussistenza e/o della maggiore o minore gravità delle irregolarità elencate (peraltro per la maggior parte già escluse dagli approfondimenti condotti, a seguito dell’inoltro dei medesimi atti, dalla Procura Federale della FIGC; cfr. provvedimento di archiviazione del 1.9.2020), dal tenore letterale della delibera e dal contenuto degli atti presupposti emerge come le irregolarità indicate a fondamento del disposto commissariamento siano dagli organi ispettivi e di controllo addebitate, nella totalità, al dimesso Presidente della Divisione, senza alcun coinvolgimento del Consiglio Direttivo. Gli stessi esiti degli Organismi di Vigilanza citati dai resistenti a conferma della legittimità, anche ex post, della decisione (cfr. in particolare pagg. 10 e segg. memoria dott. C. 28.8.2020), sottolineano come “l’operato del Presidente Andrea Montemurro è stato - per l’intero mandato - caratterizzato da opacità gestionale e acclarato difetto di informativa al Consiglio Direttivo e al Consiglio di Presidenza”. È allora evidente che, rispetto alla situazione descritta negli atti presupposti, la declaratoria di decadenza del Vice Presidente Vicario e del Consiglio Direttivo verso i quali si ravvisa un difetto di informativa da parte del soggetto ritenuto responsabile risulta affetta da contraddittorietà ed errore di fatto. Peraltro, la affermata necessità di garantire “una ricostruzione complessiva degli episodi di irregolarità gestionale, da effettuarsi in piena autonomia da parte di organismi indipendenti” indicata nella delibera impugnata come attuabile con la decadenza degli attuali Consiglieri, in realtà non confligge di per sé con la loro permanenza in carica, come dimostra l’analitica istruttoria già condotta sui fatti dalla Procura Federale. Anche sulla sussistenza del secondo dei presupposti indicati a sostegno della “necessità” del commissariamento, vale a dire la non piena “governabilità della Divisione”, la delibera gravata risulta viziata da errore di fatto e di diritto. Ed invero, come correttamente rilevato dai ricorrenti, le intervenute dimissioni del Presidente della Divisione e di tre componenti del Consiglio Direttivo non determinano l’impossibilità di funzionamento e/o la decadenza dell’Organo, essendo tale situazione normativamente prevista. In particolare, l’art. 18, comma 3, lett. b) Regolamento LND prevede espressamente che, in caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione, quest’ultimo sia sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente Vicario; la stessa norma, alla lett. d), prevede la decadenza del Consiglio Direttivo nel solo caso del venir meno di un numero di Consiglieri che rappresentino la maggioranza dei componenti, diversamente richiedendo solo l’indizione della necessità di integrare i posti vacanti alla prima assemblea. La dichiarata carenza operativa dunque in presenza di una precisa regolamentazione del caso da parte della normativa di riferimento si appalesa dunque illogica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 35/FTN del 16 novembre 2018

Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 del 13 Settembre 2018 con la quale è stato revocato al ricorrente l’incarico di Vice Presidente vicario della Divisione Calco a 5

Impugnazione - Istanza: RICORSO DEL SIG. F.A. AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – DIVISIONE CALCIO A 5 DEL 13.09.2018 CON CUI È STATO REVOCATO ALLO STESSO L’INCARICO DI VICE PRESIDENTE VICARIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 E DI TUTTI GLI ULTERIORI ATTI DA ESSA CONSEGUENTI.

Massima: Rigettato il ricorso proposto avverso ha impugnato la delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 del 13 Settembre 2018 con la quale è stato revocato al ricorrente l’incarico di Vice Presidente vicario della Divisione Calco a 5…Ritiene il Collegio, infatti, che  il  disposto regolamentare della LND prevede, all’art. 18 la possibilità, per il Presidente, di proporre la revoca della carica di Vice Presidente Vicario. L’atto di revoca, poi, deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Il regolamento non prevede alcun ulteriore incombente motivazione essendo legata, tale nomina, ad un vincolo prettamente fiduciario e, come tale soggetto a valutazioni altamente discrezionali che non possono trovare adeguata censura nell’ambito delle comuni disposizioni di diritto amministrativo, anche in ragione della indubbia natura meramente privatistica dell’atto in questione. Nel caso di specie, devono accogliersi le argomentazioni difensive. In ordine al fatto che l’indicazione dell’ordine del giorno non contenesse alcun punto specifico, è sufficiente rilevare che il punto relativo a “Verifica e rinnovo cariche” non poteva che riferirsi a solo due cariche la cui nomina è di competenza del Consiglio Direttivo non senza considerare che, il fatto stesso che i componenti del Consiglio Direttivo abbiano deliberato, è elemento idoneo per sostenere che gli stessi fossero pienamente consapevoli del proprio operato e delle condizioni presupposte o quantomeno, abbiano avuto una propria idea o opinione sul punto specifico, visto che le proposte di rinvio non sono state prese in considerazione dall’organo deliberante. In ordine al presunto difetto di motivazione, si ribadisce che il carattere fiduciario dell’incarico implica  necessariamente  che  l’eventuale  revoca  che,  peraltro,  è  stata  solo  proposta  dal Presidente, ma deliberata dal Consiglio direttivo, non debba essere necessariamente motivata, ritenendo, questo Collegio, che la stessa possa ritenersi eventualmente impugnabile, solo qualora sia sottesa a porre in essere comportamenti discriminatori o vessatori nei confronti del revocato, la qual cosa, nel caso di specie non è in alcun modo dimostrata da parte ricorrente. Al contrario, le circostanze evidenziate nel verbale della riunione depositato agli atti del giudizio (che si desume sia stato approvato dai presenti) dà contezza di alcune circostanza che, ad abundantiam,   legittimerebbero   ulteriormente   il   provvedimento   di   revoca   collegialmente adottato. Né alcun concreto elemento è stato fornito dal ricorrente a supporto delle proprie asserzioni circa la falsità del contenuto del verbale del Consiglio Direttivo.

 

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