Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0059/CFA del 04 Gennaio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0091/TFNSD 2022-2023 del 06.12.2022
Impugnazione – istanza: – Sig. G.P./Associazione Italiana Arbitri - F.I.G.C.
Massima:…. va dichiarata l’ammissibilità del reclamo, ritualmente proposto ai sensi dell’art. 101 C.G.S. La parte ricorrente - sebbene non agisca in qualità di tesserato – è, quale richiedente la riammissione all’AIA, senz’altro “ titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio” (art. 47 C.G.S.).
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 83CFA DEL 27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 067/CFA DEL 23 GENNAIO 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ APD (MAGNA GRECIA) REGGIO FOOTBALL CLUB AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO EX ART. 30 C.G.S. CONI RELATIVO ALL’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 20.9.2018 CON IL QUALE SI RIGETTAVA LA RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA RICORRENTE
Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dal Fallimento, il cui atto di intervento era stato dichiarato inamissbile in primo grado, perché tradivo…Appare, invero, di tutta evidenza come il suddetto atto, strutturato in motivi di critica articolati avverso i capi della decisione di prime cure, debba essere qualificato come una vera e propria impugnazione di cui, invero, presenta le relative caratteristiche strutturali e funzionali. Ne discende, pertanto, la predicabilità delle disposizioni codicistiche che governano l’esercizio della relativa facoltà e, tra esse, del combinato disposto degli articoli 33 e 37 del C.G.S. che ne prescrive la proposizione, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione della decisione, disposizione qui manifestamente elusa. Ed, invero, la decisione del TFN è stata pubblicata mediante Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018 mentre il gravame, così riqualificate le suddette deduzioni, è stato proposto solo il 12.1.2019. Le suddette norme, nella loro cogenza, resa esplicita dal comma 6 del successivo art. 38 c.g.s., a mente del quale “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, si pongono a presidio della primaria esigenza di conferire certezza, in tempi brevi, alle situazioni regolate dall’ordinamento federale. D’altronde, anche a voler ritenere l’iniziativa in argomento come un autonomo atto di intervento, l’inammissibilità della partecipazione del Fallimento al procedimento de quo si impone anche sotto distinto profilo: deve, infatti, qui ribadirsi quanto già correttamente rilevato in prime cure quanto alla inconfigurabilità in capo al suddetto soggetto di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante nell’ordinamento di settore, tale da legittimare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 34 del • CONI, il proposto intervento. L’art. 34 c.g.s. CONI, in coerenza con il principio generale codificato al sopra richiamato art. 6, prevede che: «1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”. Nel caso qui in rilievo si rivela dirimente la circostanza che il Fallimento della società Reggina Calcio non risulta più essere affiliata alla FIGC ed è, dunque, estranea e terza rispetto ai soggetti che operano nel suddetto ordinamento. Nel caso in cui il rapporto con le Federazioni sia cessato medio tempore viene, infatti, meno il «compromesso» che vincola al rispetto della giurisdizione endofederale chi non è piú tesserato (cfr. Coll. gar. sport, prima sezione n. 26 17 luglio 2015, in www.coni.it).
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 008 CFA DEL 06/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 007 CFA DEL 01/08/2018 (DISPOSITIVO)
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ROBUR SIENA SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ TERNANA UNICUSANO CALCIO SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018
Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto alla CFA dalle società che non hanno partecipato al primo grado…L’art. 33 C.G.S., commi da 1 a 3, così recita: «1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso. 2. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato. 3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica». L’art. 37, comma 1, C.G.S. prevede che il procedimento innanzi alla Corte federale di appello «è instaurato: a) su ricorso della parte, … ; b) su ricorso della Procura federale …; c) su ricorso della Presidente federale … ». Orbene, occorre osservare come le società Robur Siena S.r.l. e F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. non abbiano partecipato al procedimento di prime cure e, quindi, non siano parti della prima fase dello stesso. È, poi, possibile rilevare che il presente giudizio non verte in materia di illecito sportivo. Ritiene, ancora, questa Corte, che le stesse predette società, seppur titolari di un interesse, per quanto rilevante, di fatto, certamente non possono vantare un interesse udiretto", come espressamente, invece, richiesto dalla disposizione prima richiamata, anche perchè non titolari di una posizione giuridica qualificata che ne giustifichi la legittimazione ad impugnare la decisione di cui trattasi. Per queste ragioni sinteticamente rappresentate i ricorsi in appello delle società Robur Siena S.r.l. e F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. devono essere dichiarati inammissibili. Del resto, come già affermato da questa Corte in precedenti decisioni, la legittimazione ad impugnare non può essere ricondotta alla mera presenza del presupposto sostanziale costituito dall’esistenza di un collegamento tra le posizioni giuridiche rappresentate.
Massima: L’appello dichiarato inammissibile perché proposto da società non legittimate per non aver partecipato le stesse al primo grado di giudizio viene considerato come atto di intervento…questa Corte ritiene che, rispetto alla questione oggetto del giudizio ed attesa la materia del contendere, le stesse predette società siano legittimate all’intervento adesivo a sostegno della posizione difensiva della FIGC. Ne consegue che gli atti difensivi delle due predette società vengono qui considerati alla stregua di interventi adesivi e come tali esaminati e valutati, con esclusione delle eventuali domande autonome, poiché, appunto, inammissibili.
Massima: Il Novara Calcio S.p.A. è pienamente legittimato ad impugnare, poiché titolare di una posizione giuridica qualificata, la delibera federale che introduca una clausola o preveda un criterio ad escludendum potenzialmente lesiva dei suoi interessi in relazione alla preclusione che ne deriva sulla partecipazione a procedimenti volti alla individuazione delle società che possono essere ammesse, pur prive di titolo sportivo, a partecipare a campionati di categoria superiore. Recita l’art. 43 bis, comma 1, C.G.S. Figc: «I ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale ‐ sezione disciplinare». Recitano le disposizioni di cui all’art. 31, commi 1 e 2, C.G.S. Coni: «1. Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. 2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti». Recita l’art. 30, comma 1, C.G.S. Coni: «Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale». Orbene, atteso particolarmente l’attuale contesto istituzionale (federale) di riferimento, che vede concentrati tutti i poteri del Consiglio federale e dei Consiglieri nelle mani del Commissario straordinario, ritiene, questa Corte, che una lettura costituzionalmente orientata – anche alla luce dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale – del combinato disposto delle norme di cui alle disposizioni appena richiamate consenta di ritenere ammissibile il ricorso proposto da Novara Calcio S.p.A.. Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che le delibere assunte dalla Federazione durante il periodo di gestione commissariale rimangano giuridicamente non impugnabili ed escluse da un eventuale sindacato da parte degli organi di giustizia sportiva e, dunque, anche di quelli giurisdizionali e, per l'effetto, gli interessi ed i diritti eventualmente lesi e/o coinvolti dalla delibera federale, privi, di fatto, di tutela. Evidente il rischio di tenuta costituzionale di una siffatta lettura delle norme sopra ricordate.
Massima: Quanto, segnatamente, alla legittimazione attiva del Novara Calcio s.p.a. occorre, anzitutto, in fatto, prendere atto che, come anche confermato dalla difesa federale in sede di discussione, non vi è, ad oggi, un provvedimento della Federazione con una graduatoria ufficiale delle società ammesse al ripescaggio od alla relativa domanda. Ed allora occorre verificare se il Novara Calcio abbia o meno interesse ad impugnare la delibera del Commissario straordinario FIGC che preveda il criterio di cui al più volte ricordato punto D4. In tal ottica, deve osservarsi come i criteri posti dalla Federazione in materia di uripescaggi" appaiano sostanzialmente sovrapponibili, per quanto qui in rilievo, alle clausole del bando di concorso che prescrivono puntuali e definiti requisiti di partecipazione, in quanto impeditive per chi non sia in possesso di quei requisiti e quindi di fatto uescludenti". Orbene, secondo la giurisprudenza amministrativa, manifestano immediatamente la loro lesività e comportano, di conseguenza, l’onere di una loro tempestiva impugnazione senza attendere il provvedimento di esclusione adottato in loro pedissequa applicazione. In altri termini, rappresenta consolidato principio giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, quello secondo cui il bando di concorso, ove sia immediatamente lesivo, in quanto imponga determinati requisiti di ammissione, deve essere impugnato senza attendere l’emanazione degli atti applicativi (cfr., per tutte, TAR Liguria – sez. II, 30.IX.1999 n. 471; TAR Napoli 26.05.1999 n. 1435; Cons. Stato, V sez., 14.7.1997 n. 821; idem, 4.2.2011 n. 1398; 10.08.2010 n. 3588; sez.VI, 8.9.2009 n. 5260; Cons. Stato, sez. II, parere n. 594/2013; cfr. anche parere n. 12388/12). In particolare, è possibile rilevare come la giurisprudenza del Consiglio di Stato sia giunta alle seguenti conclusioni: Secondo costante giurisprudenza, le clausole del bando che prescrivono puntuali e definiti requisiti di partecipazione, in quanto impeditive per chi non sia in possesso di quei requisiti richiesti della partecipazione alla gara, e quindi di fatto uescludenti", manifestano immediatamente la loro lesività e comportano, di conseguenza, l’onere di una loro tempestiva impugnazione, senza attendere il provvedimento di esclusione adottato in loro pedissequa applicazione (così Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 880; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1; Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2001, n. 3507; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 06 maggio 2009, n. 419) ovvero entro i termini decadenziali, decorrenti dal momento della pubblicazione del bando o quanto meno dalla data di presentazione della domanda di partecipazione, con cui il soggetto ha manifestato interesse alla procedura concorsuale (Consiglio Stato, sez. V, 2 aprile 1996, n. 381)" (Cons. Stato, Sezione II, parere n. 5033/12, reso nell’adunanza del 3 dicembre 2014 e concernente un ricorso avverso l’esclusione da una procedura concorsuale dell’Aeronautica per superamento dei limiti di età); […] il ricorrente, non essendo in possesso del requisito prescritto è stato escluso dal concorso con un provvedimento che aveva natura vincolata, stante l’espressa e ineludibile previsione del bando, lex specialis della procedura concorsuale. In virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’impugnazione del bando udifferita" al momento dell’impugnazione del provvedimento di esclusione è ammissibile solamente quando la clausola del bando è tale da prestarsi a differenti interpretazioni da parte dell’amministrazione in sede di ammissione degli aspiranti al concorso (in tal senso, segnatamente, Cons. Stato, sez. I, 28 giugno 2000, n. 1026). Le clausole del bando che prescrivono, invece, puntuali e definiti requisiti di partecipazione, in quanto impeditive per chi non sia in possesso di quei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, e quindi di fatto uescludenti", manifestano immediatamente la loro lesività e comportano, di conseguenza l’onere di una loro tempestiva impugnazione senza attendere il provvedimento di esclusione adottato in loro pedissequa applicazione (così Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2006, n. 880; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1; Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2001, n. 3507). Per la individuazione di tali clausole escludenti si procede attraverso un giudizio prognostico in base al quale si può affermare che l’effetto lesivo (ossia l’esclusione del concorrente dalla procedura) si produrrà con certezza (come nel caso di specie) all’esito delle operazioni di gara, per effetto della applicazione della clausola di che trattasi […]" (Cons. Stato, sez. II, parere n.4284/2011); […] i bandi di concorso, se contenenti clausole immediatamente lesive dell’interesse degli aspiranti, come appunto quella che si riferisce ai requisiti soggettivi di partecipazione, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con conseguente inammissibilità sia dell’impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione dal concorso, che costituisce atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia dell’impugnazione contestuale del bando stesso e dell’esclusione, ove, siano decorsi i termini per ricorrere contro il bando medesimo (cfr., di recente, Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1). Tale orientamento giurisprudenziale, costituisce, infatti, espressione di uno dei principi cardine della giustizia amministrativa, e cioè quello per cui in sede di impugnazione di un provvedimento non sono più contestabili i vizi di un atto presupposto, ove questo fosse impugnabile ex se, ma non sia stato utilmente impugnato. Ed è proprio in virtù di tale principio che l’azione amministrativa si svolge con relativa certezza di diritto, risultando divisa in una serie di fasi, ciascuna delle quali si conclude con un atto suscettibile di diventare inoppugnabile, se non utilmente impugnato tempestivamente, e costituire, quindi, la base di ulteriori provvedimenti. Ora, uno degli esempi classici di atto presupposto suscettibile di acquisire l’inoppugnabilità pur in pendenza di ulteriori atti, è proprio il bando per la partecipazione ad una selezione rispetto ai provvedimenti di ammissione. Ciò in quanto in tal caso l’atto presupposto chiude un procedimento o un sub-procedimento e consuma, in tutto o in parte, la discrezionalità amministrativa, ponendosi come vincolante rispetto all’ulteriore corso (così Cons. Stato., Ad. Plen., 4 dicembre 1998, n. 1)" (Cons. Stato., sez. VI, 30 dicembre 2005, n.7620; in senso conforme, Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2009, n.5726; Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2006, n.7295).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 27 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CFA del 14 Maggio 2015 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015
Impugnazione – istanza: 5) RICORSO DEL SIG. D.T.AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 83/A DEL 20.11.2014
Impugnazione – istanza: 6) RICORSO DEL SIG. U.C.AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. NDI CUI AL COM. UFF.. 83/A DEL 20.11.2014
Massima: Secondo la F.I.G.C. «il Consigliere federale in quota calciatori, non può agire nell’interesse di alcuni soltanto dei soggetti rappresentati (gli over 21) ed in danno di altri (gli under 21), essendo legittimato a farlo soltanto laddove l’interesse perseguito sia comune alla intera categoria rappresentata». Evidenzia, in tal ottica, la resistente Federazione, come la giurisprudenza amministrativa abbia «escluso la titolarità in capo al rappresentante di un ente esponenziale della legittimazione ad impugnare atti “capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee”, atteso il potenziale conflitto d’interessi che ne potrebbe scaturire (cfr., fra le più recenti, C.d.S. 3.2.2014, n. 474; TAR Parma, I, 25.5.2014, n. 173; TAR Lazio, III, 17.4.2014, n. 4188; TAR Campania, IV, 12.6.2014, n. 3242)». L’eccezione di inammissibilità non è fondata. Infatti, ai sensi della disposizione di cui all’art. 43 bisC.G.S., «i ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale ‐ sezione disciplinare». L’art. 31 C.G.S. CONI così dispone: «Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti». Il contesto normativo appena ricordato attribuisce piena legittimazione ad impugnare le delibere del Consiglio federale a ciascun componente (assente o dissenziente) del Consiglio medesimo laddove le stesse si assumano essere contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione. L’adito organo di giustizia sportiva, ai fini dello scrutinio di ammissibilità del ricorso, è dunque chiamato a verificare la sussistenza dei predetti requisiti, ossia che il ricorrente sia un consigliere assente o dissenziente rispetto alla deliberazione consiliare impugnata e che contesti la contrarietà, della delibera adottata, alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione. Orbene, nel caso di specie, i suddetti requisiti di accesso al giudizio di annullamento sussistono e nessun’altra verifica, sotto siffatto profilo, il Tribunale federale e questa Corte sono chiamati a svolgere, tantomeno quella in ordine ad eventuale rappresentatività esponenziale del ricorrente o quella in relazione all’interesse, specifico o comune alla intera categoria, perseguito. Il consigliere è, infatti, legittimato al gravame di cui trattasi per la qualifica assunta e la funzione svolta. Per l’effetto, l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla F.I.G.C. deve essere disattesa. Quanto al merito della controversia, questa Corte, ritiene opportuno osservare, in via preliminare, come l’ordinamento sportivo nazionale, pur essendo dotato di ampi poteri di autonomia, autarchia ed autodichia, sia derivato da quello generale dello Stato (in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa: cfr., a titolo meramente esemplificativo, TAR, Sicilia, Catania, sez. II, ord. 5 giugno 2003, n. 958, in Foro amm – Tar, 2004, p. 856). Vivace, come noto, il dibattito in materia, alimentato, forse, anche dall’incerto intervento legislativo, oscillante tra una visione pubblicistica, giustificata dalla particolare natura degli interessi coinvolti, ed una prospettiva privatistica, capace di assicurare agilità di forme e flessibilità di procedure, indispensabili per il regolare svolgimento dell’attività agonistica e dei campionati. La precedente ricostruzione dottrinale dell’ordinamento sportivo quale superiorem non recognoscens deve, peraltro, oggi fare i conti con la legislazione emanata in materia e, segnatamente, con la legge n. 91 del 1981, prima e con il decreto n. 242 del 1999 e la legge n. 280 del 2003, poi. Al CONI viene attribuita la soggettività giuridica di diritto pubblico e la posizione di garante delle esigenze che caratterizzano il fenomeno sportivo, unitamente al ruolo di istituzione apicale, nell’ambito del territorio italiano, del movimento sportivo internazionale (CIO). D’altra parte, tuttavia, lo stesso art. 1 della citata legge del 2003 è sintomatico nel momento in cui afferma che la Repubblica «riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale». Non si deve, infatti, dimenticare che la caratteristica saliente dell’attività sportiva è quella di riferirsi ad un ordinamento che prima di essere nazionale è a carattere superstatuale. Il legislatore, in altri termini, in sintonia con gli approdi giurisprudenziali in materia, ha riconosciuto il carattere peculiare dell’ordinamento sportivo rispetto agli altri ordinamenti settoriali che esplicano la propria attività nell’ambito dell’ordinamento statale, peculiarità, appunto, costituita dal fatto di rappresentare un’articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale. Conserva, dunque, attualità la complessa questione della rilevanza nell’ordinamento dello Stato della normativa federale e di quella, alla stessa connessa, della individuazione dei limiti all’autonomia ed alla capacità di autorganizzazione attribuite all’ordinamento sportivo e, quindi, degli ambiti di rilevanza, per l’ordinamento generale, dei fatti e degli atti legati allo svolgimento delle competizioni sportive. L’ordinamento sportivo, di certo dotato di giuridicità e autonomia normativa, costituisce la modalità ordinaria di autogoverno di una comunità, considerato che deve anzi ritenersi un’eccezione l’ingerenza dello Stato nel governo dello sport. Nel contempo, non occorre dimenticare che, in generale, «il fenomeno sportivo, quale attività disciplinata sia in astratto che in concreto, visto indipendentemente dal suo inserimento nell’ordinamento statale, si presenta come organizzazione a base plurisoggettiva per il conseguimento di un interesse generale. E’ un complesso organizzato di persone che si struttura in organi cui è demandato il potere-dovere, ciascuno nella sfera di sua competenza, di svolgere l’attività disciplinatrice, sia concreta che astratta, per il conseguimento dell’interesse generale. E’, dunque, un ordinamento giuridico» (Corte di Cassazione, sez. III, 11 febbraio 1978, n. 625, inForo it., 1978, I, c. 862). L’agire delle Federazioni sportive nazionali, tuttavia, è improntato, come detto, ad autonomia e non già a discrezionalità assoluta: e ciò si ricava dallo stesso modello legale ideato dal legislatore per le predette Federazioni, considerate associazioni dotate di personalità giuridica di diritto privato, ma anche dalla stessa Costituzione, come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il fondamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo» deve essere rinvenuto «nella norma costituzionale di cui all’art. 18, concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell’art. 2, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo» (cfr. Corte di Cassazione, 27 settembre 2006, n. 21006, in Guida al diritto, 2006, 46, 59; Corte di Cassazione, 28 settembre 2005, n. 18919, in Mass. Giust. civ., 2005, f. 7/8). Del resto, se è vero che democraticità e modernità di uno Stato si misurano anche in funzione della sua capacità di organizzare le autonomie è del pari vero che ogni processo di valorizzazione delle autonomie medesime non può mai comportare l’abbandono da parte dell’ordinamento statale di un nucleo fondamentale di regole (come quelle, appunto, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, dettate in materia di discriminazione), che per la loro natura fondante, non sopportano limitazioni di sorta e la cui rinunzia si verrebbe di fatto a tradurre in una sostanziale negazione delle funzioni proprie dello Stato sovrano. Di conseguenza, il corretto e doveroso riconoscimento di ampi spazi di autonomia all’ordinamento sportivo non può condurre a trascurare la natura settoriale e derivata del medesimo ordinamento rispetto a quello giuridico generale, che, attesane la sua natura originaria, risulta invece impermeabile a qualsiasi forma di compressione che si riveli capace di rinnegarne i principi fondamentali, posti a presidio del tessuto socio-giuridico della comunità organizzata in Stato. In diversi termini, data la sua natura derivata, l’ordinamento sportivo non può contenere norme contrastanti con quelle dell’ordinamento statale, l’attuazione delle quali è assunta da quest’ultimo come assolutamente irrinunciabile (tipico esempio le norme penali o quelle di ordine pubblico), anche considerato, come detto, che lo Stato, in quanto ordinamento sovrano, non può mai rinunciare a far valere la propria sovranità, salva fatta l’ipotesi in cui sia il medesimo ordinamento statale a consentire la prevalenza degli ordinamenti particolari, nel caso di norme in conflitto con disposizioni normative generali.