Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0062/CFA del 11 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto, di cui al C.U. n. 48 del 17 novembre 2023

Impugnazione – istanza: –  A.S.D. Team S. Lucia Golosine/Comitato Regionale Veneto L.N.D.-Pol. Pedemonte

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha dichiarato inammissibile il ricorso della società per omessa notifica dello stesso alla società controinteressata avendo lo stesso ad oggetto l’impugnativa della delibera del Comitato Regionale che per posizione di classifica l’ha esclusa dagli ottavi di finale del Trofeo Promozione…La controversia investe le disposizioni di riferimento per stabilire quale sia la squadra classificata prima nel girone 2 del Trofeo Regione Veneto di promozione 2023/2024 e quindi da ammettere agli ottavi di finale. Non è oggetto di contestazione da parte della reclamante quanto riconosciuto dalla stessa decisione reclamata ovverosia che il regolamento del trofeo preveda regole diverse e incompatibili con quanto stabilito dalle NOIF. Il regolamento del trofeo, nel caso – come quello in esame – di ricorso al criterio della classifica avulsa che tenga conto degli scontri diretti, nella sequenza progressiva di regole volte a sbloccare la parità degli esiti, prevede, dopo la differenza reti della classifica avulsa, il criterio del maggior numero di reti segnate delle squadre comprese dalla medesima classifica avulsa. In base a tale ultimo criterio – applicabile dopo che era risultata la parità in base ai criteri precedenti - sarebbe risultato qualificato il Golosine. Infatti, il regolamento del torneo di promozione Veneto 2023/2024, allegato al C.U. n. 18 del 23 agosto 2023 del Comitato regionale Veneto, stabilisce che, per le gare di qualificazione (primo turno di gare), le 64 formazioni in lizza, suddivise in 16 gironi quadrangolari si debbano incontrare, con gare di sola andata e si qualifichino agli ottavi di finale le prime classificate nei gironi quadrangolari (totale 16 squadre). Prevede poi che, al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti che passeranno al turno successivo – debbano essere stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine: - del punteggio acquisito (3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 punti alla sconfitta); - dello scontro diretto (tra due società a parità di punteggio); - del punteggio della classifica avulsa (tra tre o più società a parità di punteggio); - della differenza reti (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa); - del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa); - della differenza reti (tra tutte le Società); - del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società); - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. Invece, in base all’art. 51, comma 6, NOIF: “6. Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti; - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; - della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del sorteggio. Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente”. Quindi, dopo il criterio della differenza reti nella classifica avulsa, le disposizioni NOIF prevedono il criterio della differenza reti segnate e subite nell’intero campionato. In base a tale ultimo criterio – applicabile dopo che era risultata la parità in base ai criteri precedenti – sarebbe risultata qualificata la squadra del Pedemonte. Se, da un lato, non è oggetto di contestazione il contrasto – invero palese – nei termini appena indicati tra il regolamento del trofeo e le corrispondenti disposizioni NOIF, è dall’altro lato contestata con il reclamo la possibilità che venga data applicazione a tali disposizioni NOIF e che, pertanto, vengano disapplicate in parte qua le disposizioni del regolamento del trofeo, come è stato fatto dalla decisione oggetto di reclamo. E’ dunque necessario, ad avviso del Collegio, per potere decidere sull’odierno reclamo, svolgere nell’ordine una triplice operazione logica: a) verificare i caratteri propri della disapplicazione giudiziale di disposizioni di natura regolamentare; b) valutarne la riferibilità in astratto all’ordinamento federale; c) accertarne la sussistenza dei presupposti nel caso concreto in esame. Il primo profilo (i caratteri propri della disapplicazione giudiziale) è sinteticamente evocato dalla decisione reclamata la quale, dopo avere precisato che non esiste nel Regolamento del trofeo un richiamo all’articolo 51 delle NOIF, rileva che la questione della prevalenza delle norme deve essere affrontata facendo riferimento ai principi generali del diritto. La decisione richiama poi la struttura gerarchica propria di ogni ordinamento giuridico per poi soffermarsi sul caso di specie e pervenire alla disapplicazione del regolamento del trofeo per contrasto con le sovraordinate disposizioni NOIF. La decisione di primo grado ha così sinteticamente aderito all’ormai consolidato filone giurisprudenziale che ha ammesso la possibilità di disapplicazione dei regolamenti. Tale filone è maturato con specifico riguardo ai poteri del giudice amministrativo. Con riguardo ai rapporti tra giurisdizione e amministrazione, come noto, il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi è espressamente riconosciuto al giudice ordinario dall’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (legge di abolizione del contenzioso amministrativo), con la finalità di contemperare le esigenze di tutela del cittadino avverso l’amministrazione con la separazione dei poteri (v. ora, nel processo tributario, anche l’art. 7 del d. lgs. n. 546/1992). Al giudice amministrativo non è espressamente riconosciuto dalla legge analogo potere se non altro perché tale giudice è, dal 1889, titolare del più penetrante potere generale di annullamento degli atti direttamente lesivi, ove impugnati nei termini di decadenza previsti. Una risalente e tradizionale tesi contraria al riconoscimento del potere di disapplicazione in capo al giudice amministrativo si è fondata, oltre che sul silenzio del legislatore, sulla necessità di osservare i termini perentori decadenziali per l’impugnazione degli atti amministrativi – cui i regolamenti sono ricondotti – nonché sui principi generali della domanda (che impedirebbe al giudice di procedere d’ufficio alla verifica della legittimità del regolamento in assenza di specifiche censure) e della certezza del diritto (che non ammetterebbe atti illegittimi ancora efficaci dopo la loro disapplicazione nel caso concreto). Ha poi prevalso in giurisprudenza la tesi, opposta alla prima, secondo la quale per i regolamenti debbono trovare applicazione principi di carattere generale quali il principio iura novit curia (obbligo per il giudice di accertare la legittimità di un regolamento) e la gerarchia delle fonti (che comporta l’obbligo di dare applicazione alla fonte gerarchicamente sovraordinata e di disapplicare la fonte sotto-ordinata successiva contrastante con la prima; nell’ipotesi di regolamento pre-esistente alla norma primaria si tratterebbe, invece, di abrogazione del regolamento a opera della legge successiva). Circa il principio della domanda, inoltre, la disapplicazione avrebbe luogo con riguardo ai vizi dell’atto denunciati con il ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 6657 del 2002). E peraltro, stante la natura di fonte normativa del regolamento, in generale sarebbe impossibile individuare a priori i suoi destinatari al momento dell’esercizio della potestà regolamentare, per cui l’interesse ad agire, ed ancor prima la stessa posizione dell’interesse legittimo, si profila solo in un momento successivo, all’atto dell’adozione del provvedimento applicativo. Ulteriore slancio all’ammissione della disapplicazione degli atti regolamentari è derivato dall’obbligo di disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto comunitario (oggi europeo) (v. Cons. Stato, Sez. V, n. 2750 del 2003).L’orientamento giurisprudenziale di segno negativo, a lungo prevalente, è stato progressivamente ribaltato a partire dagli anni ’90 del secolo scorso allorché è stata ammessa la possibilità per il g.a. di disapplicare i regolamenti presupposti illegittimi, anche nell’ipotesi in cui non siano impugnati, in una controversia avente a oggetto diritti soggettivi (giurisdizione esclusiva del g.a.). Segnatamente, la svolta è ricondotta a Cons. Stato, Sez. V, n. 154 del 1992, su una fattispecie di contrasto tra regolamento illegittimo e atto applicativo conforme a legge. Successivamente, Cons. Stato, Sez. V, n. 799 del 1993, ha esteso la possibilità di disapplicazione del regolamento al caso in cui il provvedimento sia conforme al presupposto regolamento (c.d. simpatia tra atto e regolamento). Si è ritenuto che “ogni ordinamento non può non prevedere un meccanismo invalidante delle norme di grado inferiore che sopraggiungano e urtino contro precetti poziori dell'ordinamento medesimo" (Cons. Stato, Sez. V, n. 154 del 1992): la conseguenza, per le fonti subordinate alla legge, è la "disapplicazione" da parte del giudice, ordinario o amministrativo, chiamato ad applicare tali norme. Pertanto "al giudice amministrativo è consentito, anche in mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e, in concreto a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversia" (Cons. Stato, Sez. V, n. 154 del 1992). L’enunciazione in termini generali del principio ha condotto poi la giurisprudenza a estendere gli stessi argomenti alla giurisdizione di legittimità e alla tutela degli interessi legittimi a fronte di atti autoritativi (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, n. 222 del 1996; Sez. VI, n. 2183 del 2000; Sez. V, n. 6293 del 2002; Sez. VI, n. 6657 del 2002; Sez. V, n. 35 del 2003; Sez. V, n. 367 del 2004; Sez. V, n. 155 del 2005; Sez.  VI, n. 2034 del 2005; Sez. IV, n. 2631 del 2005; Sez. IV, n. 3955 del 2005; Sez. IV, n. 2142 del 2006; Sez. V, n. 5625 del 2006; Sez. VI, n. 5098 del 2007; Sez. VI, n. 1169 del 2009; Sez. I, n. 1224 del 2020). In sintesi, come efficacemente sintetizzato da Cons. St., Sez. VI, 2 marzo 2009, n.1169, il potere di disapplicazione «è ammesso nelle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva, relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi (sulla base di un’interpretazione estensiva dell’art.5 L. n. 2245/1865 all. E), nonché nei riguardi di regolamenti illegittimi, sia quando il provvedimento impugnato sia contrastante con il regolamento (…) sia quando sia conforme al presupposto atto normativo (…) e, in ogni caso, anche quando si verte in materia di interessi legittimi». L’esigenza di garantire l’osservanza della gerarchia delle fonti ha reso indifferente la situazione soggettiva di riferimento (diritto soggettivo o interesse legittimo) rispetto all’ipotesi di disapplicazione del regolamento. E’ del pari evidente che costituisce questione solo semantica il riferimento alla disapplicazione (del regolamento) o all’applicazione diretta (della legge, che prevale sul regolamento), dato che i due profili risultano essere due facce della stessa medaglia. Detto altrimenti, la disapplicazione dei regolamenti è espressione della risoluzione delle antinomie tra le fonti. Ci si è poi interrogati circa la possibilità di estendere il perimetro della disapplicazione anche alle circolari e agli atti amministrativi generali (es. piani regolatori generali, bandi di gara o di concorso). L’orientamento ormai prevalente del g.a. tende verso la possibilità di disapplicazione delle circolari (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6299 del 2000; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2284 del 2018 e giur. ivi citata). In definitiva, tirando le somme degli approdi giurisprudenziali, può affermarsi che l’elemento dirimente e consolidato nella giurisprudenza amministrativa per la disapplicazione dei regolamenti è la sussistenza di una gerarchia tra le fonti (il regolamento e la norma sovraordinata) e di un contrasto tra di esse. Con la disapplicazione del regolamento, il giudice è quindi chiamato a porre a confronto il provvedimento impugnato con la legge e a valutare di conseguenza la legittimità del primo. E’ inoltre evidente che il tema della disapplicazione dei regolamenti sottende un’ulteriore esigenza: garantire l’effettività della tutela quando non sia possibile procedere con l’annullamento (o la nullità) della norma regolamentare. Il principio di atipicità delle forme di tutela e quello di effettività della tutela, resi manifesti dal codice del processo amministrativo, hanno rafforzato ulteriormente il ricorso alla disapplicazione dei regolamenti (beninteso: di quelli che non siano direttamente lesivi), concentrando l’attenzione sul rapporto anziché sugli atti. Si tratta pur sempre – al fine della disapplicazione quale decisione che prescinde dall’impugnazione congiunta del regolamento e, quindi, che è adottata anche in mancanza di richiesta delle parti – di una opzione che opera nel “caso di macroscopico contrasto con la norma primaria” (Cons. Stato, Sez. V, n. 4778 del 2013). E’ quindi a queste conclusioni che deve intendersi essersi richiamata la decisione reclamata. E’ alla luce di tali conclusioni che deve essere svolto il secondo ordine di considerazioni (la riferibilità all’ordinamento sportivo federale). Quanto alla riferibilità in astratto all’ordinamento sportivo federale delle predette conclusioni relative alla disapplicazione dei regolamenti, il Collegio non vede ragioni per discostarsi da esse. Anche l’ordinamento sportivo non conosce una disposizione espressa relativa alla disapplicazione. Peraltro, l’obiettivo dell’effettività della tutela non può essere certamente disconosciuto dal processo sportivo, quale principio di ordine generale. Esso è d’altronde sotteso al suo stesso impianto complessivo e viene espressamente evocato con riguardo all’apparato sanzionatorio (v. art. 44, comma 4, CGS). Il Collegio di garanzia del CONI (Sez. I, n. 25 del 2018) ha confermato questo assunto, traendo spunto dall’ordinamento giuridico generale e sottolineando che la “Corte Costituzionale, con sentenza n. 28 del 2014, ha individuato nell’art. 24 della Costituzione, non solo il diritto al “giusto processo”, ma anche il diritto, tratto dal coordinamento degli artt. 2 e 3 Cost., a una tutela sostanziale effettiva, e la Suprema Corte, con sentenza n. 21255 del 2013, ha qualificato il principio di effettività come regola cardine dell’ordinamento costituzionale, volto ad assicurare il diritto a “un rimedio adeguato” in una logica di equilibrio e di coerenza”. In termini espliciti, il Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 41/2023 del 5 aprile / 9 maggio 2023) ha puntualizzato che: “Costituisce parametro condiviso quello per cui «Il generale principio di gerarchia delle fonti normative … non permette che una norma regolamentare possa contenere delle disposizioni che contrastino con la disciplina di rango superiore, né può modificarle o abrogarle» (cfr. Collegio di Garanzia, decisioni nn. 76/2019 e 30/2022); così ragionando, è stato ritenuto congruo disapplicare incidenter tantum la norma sportiva in contrasto con una di rango superiore o comunque di disporre un adeguamento alla fonte primaria, ad esempio, con la decisione Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 51/2018: «Come nel processo amministrativo, anche in quello sportivo il giudice può disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, una norma secondaria di regolamento in contrasto con il disposto legislativo primario». Analogamente, il Collegio di Garanzia ha ricollegato all’esistenza di una gerarchia delle fonti nell’ordinamento sportivo federale, con riferimento all’art. 2, comma 6, dello Statuto FIGC la prevalenza della norma sovraordinata rispetto a un regolamento della Lega nazionale dilettanti, che non può derogare la normativa del Codice di giustizia sportiva (Collegio di garanzia, Sez. I, n. 25 del 2018). La disapplicazione quale rimedio delle antinomie tra atti normativi di rango diverso, nei termini ricostruiti dalla giurisprudenza amministrativa, costituisce un corollario della gerarchia delle fonti anche nell’ordinamento sportivo e, per quanto qui rileva, nell’ordinamento della FIGC. Occorre adesso verificare se, nel caso concreto oggetto del reclamo, ricorrano effettivamente i presupposti per la disapplicazione del regolamento del Trofeo promozione del Veneto 2023/2024, secondo quanto è stato stabilito dalla decisione oggetto del reclamo. Lo Statuto FIGC – che costituisce la Carta fondativa dell’ordinamento sportivo federale – è inequivoco, là dove (art. 2, comma 6) stabilisce che le fonti dell’ordinamento federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali, sono nell’ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile. Non vi sono pertanto dubbi circa la sovraordinazione delle NOIF ai regolamenti delle Leghe. Nel caso di specie si è quindi riprodotta una sovrapposizione tra le disposizioni delle NOIF (come si è visto, l’art. 51, comma 6) e le disposizioni del regolamento del trofeo, entrambe costituenti regole preposte allo svolgimento del trofeo di promozione Veneto. I provvedimenti del Comitato regionale Veneto impugnati dal Golosine, di cui al C.U. n. 32 del 29 settembre 2023 (ammissione del Pedemonte agli ottavi di finale) e al C.U. n. 33 del 4 ottobre 2023 (pubblicazione della classifica avulsa relativa ai gironi del trofeo Veneto di promozione, ove il Golosine risultava posizionata seconda nella classifica del girone 2, dietro al Pedemonte) si pongono dunque in relazione di c.d. simpatia con il regolamento del trofeo adottato dal Comitato regionale e di contrasto con le NOIF. Per potere fare valere il principio gerarchico tra le norme non restava quindi che disapplicare quelle sotto-ordinate. E’ inoltre soddisfatto nella fattispecie in esame l’ulteriore requisito, volto a rendere eccezionale e residuale il ricorso alla disapplicazione, ovverosia il “caso di macroscopico contrasto con la norma primaria” (Cons. Stato, Sez. V, n. 4778 del 2013). Come si è visto, sia la decisione reclamata sia lo stesso reclamo convergono nel riconoscere tale insanabile contrasto tra le disposizioni NOIF e quelle del regolamento del trofeo. La natura degli atti interessati (le disposizioni NOIF e il regolamento del trofeo) non comportano alterazioni di sorta circa l’applicabilità alla fattispecie in esame dei principi in tema di disapplicazione del regolamento gerarchicamente inferiore. Dalla riferibilità al caso concreto dei presupposti per la disapplicazione del regolamento del trofeo deriva l’infondatezza di tutti i motivi dedotti con il reclamo….Il richiamo alla lettera dell’art. 51, comma 6, si fonda su un riscontro formale che impedirebbe l’assimilazione del trofeo al campionato, consentendo un potere derogatorio potenzialmente illimitato al Comitato regionale con riferimento alle regole del primo. Al riguardo assumono carattere assorbente due considerazioni. In primo luogo, le NOIF (v. artt. 48 e 49) assegnano ai Comitati regionali esclusivamente l’organizzazione dei campionati e non anche la determinazione delle regole. In secondo luogo – e ad adiuvandum - lo stesso Comitato regionale ha sciolto ogni dubbio residuo circa l’assimilazione dei trofei ai campionati con il C.U. n. del 3 luglio 2023 (non prodotto dalle parti del presente giudizio ma attingibile direttamente dal Collegio in ragione della natura dell’atto in questione). Il C.U. (pag. 17), in attuazione dell’art. 49, punto 1, lettera c), NOIF (oltre che dell’art. 30 della L.N.D., qualifica come attività ufficiale (cfr. art. 48, comma 1, NOIF) anche il trofeo Regione Veneto. L’insieme delle disposizioni dello Statuto FIGC e del regolamento LND convergono ulteriormente nel delimitare il perimetro delle deleghe di FIGC alla LND e alle sue articolazioni territoriali (v. artt. 9, commi 3 e 6, Statuto FIGC; gli artt. 1, comma 1, 16 e 30 del regolamento LND). Il Comitato regionale non può arrogarsi compiti che le fonti sovraordinate non gli riconoscono. Ne deriva, ulteriormente, che risulta confutato anche l’altro argomento proposto dalla reclamante, secondo cui la fonte regolamentare del caso oggetto di giudizio non derogherebbe né modificherebbe quanto previsto dalle NOIF bensì regolerebbe una fattispecie da esse non prevista. Stessa sorte è riservata alla tesi della reclamante secondo cui il legislatore sportivo avrebbe inteso limitare la portata della norma ai soli casi in essa tassativamente previsti, lasciando la facoltà alle varie componenti federali di regolare autonomamente le ulteriori casistiche in essa non previste. Lo stesso argomento secondo cui il Regolamento del trofeo di promozione del 23 agosto 2023 prevedeva che lo stesso si applicasse per tutto quanto in esso previsto e, al contrario, rinviava in via residuale alle NOIF unicamente per quanto non disciplinato, costituisce a ben vedere un ribaltamento dei rapporti tra le fonti gerarchicamente distinte, relegando le NOIF a una funzione ancillare rispetto al regolamento del trofeo, in palese contrasto, ancora una volta, con la gerarchia delle fonti federali. Prova infine troppo l’ulteriore argomento speso dalla reclamante, secondo cui nessuna delle parti oggetto del giudizio né alcuna delle società partecipanti al Trofeo Promozione Regione Veneto, nonostante le censure mosse al regolamento, lo ha impugnato. Esso quindi sarebbe stato conosciuto ed accettato in tutte le sue parti. Tali rilievi non sono in grado di sanare il vizio proprio del regolamento del trofeo: la sua incompatibilità con le disposizioni NOIF.

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0051/CFA del 27 Ottobre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto di cui al C.U. n. 35 dell’11.10.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Team S. Lucia Golosine-CR Veneto-Pol. Pedemonte A.S.D.

Massima: Accolto l’appello della società avverso la decisione del Tribunale federale territoriale del Comitato regionale Veneto con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso tendente all’annullamento della delibera del Consiglio direttivo del Comitato regionale Veneto di cui al C.U. n. 32 del 29 settembre 2023, nella parte in cui vengono resi noti gli abbinamenti relativi al turno degli ottavi di finale del trofeo Regione Veneto di Promozione 2023/2024, che vede qualificata la società Pol. Pedemonte A.S.D. in luogo della ricorrente A.S.D. Team S. Lucia Golosine per omessa notifica del ricorso anche alla società controinteressata Pedemonte, in quanto qualificatasi al turno relativo agli ottavi di finale del trofeo Regione Veneto di Promozione. Per l’effetto rimessi gli atti al TFT per consentire l’integrazione del contradditorio provvedendo a trasmettere il ricorso proposto in primo grado, unitamente all’avviso di fissazione dell’udienza, anche alla società controinteressata…Sulle garanzie del contraddittorio e gli oneri conseguenti gravanti sulla parte ricorrente, questa CFA, anche di recente (cfr. SS.UU. 41/CFA/2023-2024) ha stabilito, con ulteriori richiami giurisprudenziali anche al Collegio di garanzia del CONI, il principio di diritto secondo cui l’art. 103 CGS deve essere interpretato nel senso che il presidente, dopo aver svolto un preliminare e sommario accertamento sulla ritualità della notificazione del reclamo alle parti, trasmette il reclamo e comunica il provvedimento di fissazione dell’udienza anche alle parti necessarie interessate alle quali non sia stato trasmesso o ritualmente trasmesso il reclamo. Il Collegio non può infatti che confermare i principi enucleati da ultimo, sulla scorta di giurisprudenza antecedente, dalle Sezioni Unite di questa Corte federale di appello (Decisione n. 0041/CFA/2023-2024), secondo cui tra i principi cui si ispira il Codice di giustizia sportiva della FIGC vi sono i principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. “In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS (rubricato “principi del processo sportivo”) stabilisce che «il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo» (dec. n. 88/CFA/2020-2021). Secondo quanto già affermato dalla CFA in una precedente decisione (dec. n. 66/CFA/2020-2021), “detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all’esito del giudizio” (cfr. decisioni CFA, SS.UU., n. 59/2018-2019; SS.UU., n. 35/2018-2019). Sempre secondo la decisione delle Sezioni Unite n.0041/CFA-2023-2024, stabilita, dunque, “sia la necessità, per una corretta celebrazione del giudizio, di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, sia la mancata corretta vocatio in ius dei controinteressati, occorre verificare se la mancata notifica del ricorso da parte del ricorrente ne implichi ex se l’inammissibilità, come statuito dal Tribunale federale. Sul punto, soccorre la decisione delle Sezioni unite di questa Corte federale, SS.UU., n. 27/2019-2020. Con la citata decisione, le SS.UU. di questa Corte hanno statuito che “Il primo periodo del primo comma dell’art. 103 del Codice, che prevede che “entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso”, non chiarisce quali siano i poteri del Presidente della Corte federale d’appello, o del Presidente di sezione delegato, e quale sia il significato della proposizione “accertata l’avvenuta notificazione del reclamo alle parti”. Tale ultima previsione è contenuta, peraltro, in numerose disposizioni del codice (artt. 85, primo comma, 87, primo comma, 93, primo comma, 95, primo comma, 97, primo comma ….) … il collegio ritiene che la disposizione ponga, a carico del presidente, il dovere di svolgere un preliminare e sommario accertamento sull’attivazione del procedimento notificatorio nei confronti delle parti controinteressate al fine di verificare, prima facie, se le stesse siano state rese edotte della pendenza della lite … Si tratta, pertanto, di un accertamento limitato alla sola corretta introduzione del procedimento notificatorio alle parti (in conformità con il principio di scissione degli effetti della notificazione dell’atto, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002), all’esito del quale il Presidente provvederà a trasmettere, insieme con l’avviso di fissazione dell’udienza, anche il reclamo alle parti necessarie alle quali il reclamo medesimo non sia stato notificato o sia stato irritualmente notificato, di modo che queste possano scegliere la strategia difensiva da adottare. La soluzione interpretativa scelta dal collegio sotto un profilo logico è pienamente compatibile con la tutela del diritto di difesa sia del reclamante che delle altre parti, le quali vengono in tal modo a completa conoscenza del contenuto del reclamo e della data dell’udienza in cui potranno formulare le proprie difese e deduzioni; risulta corrispondente alla ripartizione dei poteri tra presidente e collegio, in quanto attribuisce al collegio il potere di assumere qualsiasi decisione sugli effetti della condotta processuale del reclamante; non comporta alcuna sanatoria di eventuali vizi né l’assunzione in via monocratica di decisioni definitive sul reclamo proposto, limitandosi a stimolare il contraddittorio di tutte le parti interessate alla vicenda processuale; appare coerente con lo stesso principio del contraddittorio che impone il coinvolgimento processuale delle parti necessarie nel giudizio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 13 luglio 2018, n. 39, con riferimento all’art. 27, primo comma, CPA). In una prospettiva sistematica, la soluzione scelta appare anche coerente con la disciplina contenuta nell’art. 37, comma 2, del codice della giustizia sportiva del CONI, ai sensi del quale “Il reclamo e il provvedimento di fissazione d’udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente”. La citata disposizione, contenuta nel Capo II, intitolato “Procedimenti” del Titolo III, intitolato “Giudici Federali”, del codice prevede, a prescindere dagli oneri processuali a carico della parte, che il reclamo e il provvedimento di fissazione dell’udienza debbano essere comunicati alle parti interessate. Posta la polisemia delle espressioni contenute nell’art. 103 del codice della giustizia sportiva della FIGC, l’art. 37 del codice della giustizia FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO sportiva del CONI costituisce quindi un elemento interpretativo, anche in considerazione della necessità di garantire l’adozione di una soluzione uniforme nell’ordinamento sportivo, che spinge l’interprete ad adottare la soluzione delineata”. Da questo insieme di argomentazioni debbono essere tratte pertanto le seguenti conclusioni: il presidente, dopo aver svolto un preliminare e sommario accertamento sulla ritualità della notificazione del reclamo alle parti, trasmette il reclamo e comunica il provvedimento di fissazione dell’udienza anche alle parti necessarie interessate alle quali non sia stato trasmesso o ritualmente trasmesso il reclamo; ne consegue che, in rigorosa applicazione del principio di diritto stabilito con la citata pronuncia, l’accertamento della mancata evocazione in giudizio dei controinteressati avrebbe dovuto condurre il Presidente o il Collegio, in attuazione di quanto disposto dall’art. 93 CGS (di contenuto simile in parte qua all’art. 103 CGS), a disporre la trasmissione dello stesso alle parti necessarie interessate ma pretermesse; in tal modo viene attuato pienamente il diritto di difesa costituzionalmente garantito, assicurando che tutti i soggetti controinteressati rispetto all’iniziativa del ricorrente siano messi in condizione di partecipare al giudizio a tutela delle rispettive situazioni giuridiche. Non vi sono ragioni per discostarsi da tali conclusioni, che sono evidentemente da riferire – come chiaramente puntualizzato dalla citata decisione delle SS. UU. n. 41/CFA/2023-2024 - anche ai ricorsi proposti ai sensi dell’art. 95 CGS. Pertanto deve essere accolto il reclamo, dal momento che il giudice di primo grado non ha tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuta la citata giurisprudenza con riguardo alle modalità per rendere effettivo il principio del contraddittorio tra le parti nel giudizio sportivo. Tali modalità, nei termini indicati, comportano oneri di integrazione in capo al giudice che, nella fattispecie, non sono stati assolti. Come nella citata decisione delle SS.UU. n. 41/CFA-2023-2024, anche per l’odierno reclamo, una volta statuita l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, questo Collegio deve necessariamente rinviare gli atti al Tribunale federale, in ottemperanza non solo al disposto dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS ma, prima ancora, del più volte richiamato principio del contraddittorio, che presenta un espresso rilievo costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.), confermato in termini generali, nel CGS, dall’art. 44. Tali principi debbono trovare applicazione anche al caso di specie, in cui il giudice di primo grado non ha garantito il contraddittorio nei termini indicati dalla citata giurisprudenza. Né possono ritenersi sussistenti i presupposti per dare applicazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza (v. da ultimo CFA, decisione/0049/CFA-2023-2024), per potere procedere alla decisione di merito senza rinvio al giudice di primo grado. Non è infatti sufficiente per garantire il contraddittorio, non perfezionato in primo grado, la mera notifica del reclamo odierno alla controparte. Va inoltre posto in evidenza che, nel caso di specie, si tratta di controparte necessaria – e non eventuale - dal momento che essa, la società Pedemonte, conseguirebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso in primo grado un effetto diretto e per lei negativo, consistente nella esclusione dal torneo a beneficio del Golosine.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 042/TFN - SD del 29 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Ricorso ex artt. 25, 27 e ss. CGS CONI ed ex artt. 83 e ss. CGS FIGC proposto dal sig. M.L. - Reg. Prot. 25/TFN-SD

Massima: E’ inammissibile il ricorso ex artt. 25 e 30, CGS-CONI e 83 ss. CGS-FIGC, proposto dall’assistente arbitrale (a.a.)  - nei confronti dell’AIA e della FIGC, nonché, quali contro interessati, nei confronti dei “soggetti attualmente presenti in graduatoria e selezionati per il ruolo di Assistenti Arbitrali C.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024, come identificati dal Comitato Nazionale A.I.A. con Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023, con riserva di identificare il soggetto o i soggetti “da escludere” in favore dell’odierno ricorrente.”con il quale ha chiesto dichiararsi la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o l’annullamento della delibera adottata dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 1 - Stagione Sportiva 2023/2024 - del 01.07.2023, con la quale, nell’ambito della “formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2023/2024”, ne è stata disposta la dismissione dall’organico degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN “per motivate valutazioni tecniche” ex art. 25, terzo comma, Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA…. Come visto in premessa, il ricorso è stato proposto nei confronti dell’AIA - Associazione Italiana Arbitri e della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché, quali contro interessati, nei confronti dei “soggetti attualmente presenti in graduatoria e selezionati per il ruolo di Assistenti Arbitrali C.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024, come identificati dal Comitato Nazionale A.I.A. con Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023, con riserva di identificare il soggetto o i soggetti ‘da escludere’ in favore dell’odierno ricorrente”. Ciò non di meno, contestualmente al suo deposito, il ricorso è stato comunicato esclusivamente ai soggetti nei confronti è stato proposto (AIA e FIGC), mentre ne risulta omessa la notificazione ad almeno uno dei potenziali contro-interessati, dallo stesso ricorrente individuati nei “soggettiattualmente presenti in graduatoriae selezionati per ilruolo di Assistenti ArbitraliC.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024, come identificati dal Comitato Nazionale A.I.A. con Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023.” Vi è, però, che “il codice di giustizia sportiva della FIGC definisce le modalità d’accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS (rubricato “principi del processo sportivo”) stabilisce che «il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo» (dec. n. 88/CFA/2020-2021).  Secondo quanto già affermato dalla CFA in una precedente decisione (dec. n. 66/CFA/2020-2021), “Detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all’esito del giudizio. In tale ottica, il quarto comma dell’art 49 CGS dispone che “[…] copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità […]’”. Ad escludere l’onere del ricorrente dalla comunicazione del ricorso ai contro-interessati o quanto meno ad uno dei controinteressati, non vale l’espressa “riserva di identificare il soggetto o i soggetti ‘da escludere’ in favore dell’odierno ricorrente”, né, per quanto si vedrà, l’avere escluso la “intenzione (di) andare a privare un proprio collega assistente arbitrale – con cui ha condiviso la passione ed i sacrifici per raggiungere i massimi obiettivi sportivi arbitrali – di un diritto acquisito” (memoria 18.8.2023 – pag. 3). Non può non evidenziarsi, infatti, che il ricorrente ha eccepito, se pure in via subordinata, l’assoluta illegittimità delle modalità con le quali è stata formata la graduatoria finale di merito (pag. 9 ricorso), oltre che contestato le modalità di formazione della media globale definitiva, perché frutto di un numero non omogeneo di visionature (punto 2.1.1.); perché contestate le modalità di esercizio delle deroghe regolamentari (punto 2.1.2.). Tali eccezioni attengono all’iter procedimentale che ha determinato la formazione della graduatoria finale di merito, il che le rende potenzialmente idonee a coinvolgerne l’intero assetto e, con esso, tutti i soggetti confermati nel ruolo, non solo gli Assistenti Arbitrali con un solo anno di anzianità beneficiari della deroga prevista dall’art. 25, Reg. OO.TT. In ragione di quanto precede, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto rendersi parte diligente e comunicare il ricorso ad almeno uno dei “soggetti attualmente presenti in graduatoria e selezionati per il ruolo di Assistenti Arbitrali C.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024 come identificati dal Comitato Nazionale A.I.A. con Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023”,  dovendosi ritenere contro-interessati al ricorso, e pertanto contraddittori necessari, in quanto titolari di un interesse  qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ossia di una situazione giuridica soggettiva analoga, ma di segno opposto a quella del ricorrente (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport – dec. n. 39/2018), tutti i soggetti selezionati per il ruolo di A.A. all’esito dello scrutinio della graduatoria finale trasfusa in tale elenco sebbene, all’evidenza, senza la indicazione della media globale effettiva. A nulla rileva, quindi, che l’AIA abbia aderito alla richiesta di accesso agli atti solo il 4 e l’8 agosto 2023. Contrariamente all’assunto del ricorrente, infatti, omessa la circostanza che l’istanza è stata inoltrata solo il 24 luglio 2023 e che il riscontro alla stessa è stato sicuramente tempestivo, si ribadisce che la indicazione dei soggetti identificati dal C.U. n. 1 era di per sé già sufficiente alla individuazione di almeno un contro-interessato, salva la eventualità, ove emersane la necessità all’esito della ricezione e produzione della Relazione Finale e dell’allegata graduatoria finale, di individuare altri contro-interessati, circostanza che avrebbe consentito al Collegio di aderire alla richiesta del termine per provvedere alla integrazione del contraddittorio. In definitiva, in assenza della trasmissione del ricorso ad almeno uno dei contro-interessati, non può accedersi alla richiesta di concessione del termine per provvedere alla integrazione del contradditorio ed il ricorso va dichiarato inammissibile.  Anche in sede di udienza, il difensore del ricorrente ha ribadito che la domanda del ricorso, “ in principalità”, è rappresentata dalla richiesta di reintegrazione in sovrannumero.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0079/CFA del 9 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0046/TFNSD-2022-2023 del 26 settembre 2022

Impugnazione – istanza:  – Bologna F.C. 1909 S.p.a./Lega Nazionale Professionisti Serie A e altri

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, per essere stato notificato a una sola delle società controinteressate, trattandosi di impugnativa della delibera di Lega….Lungi dall’essere esclusivo del processo amministrativo, la regola della sufficienza della notifica a uno solo dei controinteressati, sancita dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., trova una puntuale corrispondenza nella previsione dell’art. 102, secondo comma, cod. proc. civ. Si tratta dunque di un principio generale, che deve trovare applicazione anche nel processo sportivo a norma dell’art. 2, comma 6, CGS CONI. Lo stesso comma 2 sottolinea il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, informalità che sarebbe contraddetta se si volesse gravare il ricorrente di un onere di notificazione del ricorso a tutti gli interessati che, al di là del caso di specie, potrebbero essere potenzialmente anche numerosi. Né il tal modo si vengono a ledere le esigenze di celerità e di speditezza del processo sportivo, a condizione che venga comunque rispettato - come in concreto è avvenuto - il termine di 90 giorni posto dall’art. 54 per la durata del giudizio di primo grado.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 46/TFN - SD del 26 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione -  Ricorso della società Bologna FC 1909 Spa nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della società UC Sampdoria Spa + altre - Reg. Prot. 9/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità per disintegrità del contraddittorio formulata dalla LNP Serie A….Non può invero negarsi che la parte ricorrente abbia ritualmente evocato in giudizio, insieme alla Lega, anche una Società controinteressata (la Società UC Sampdoria Spa).Ora, è consolidato principio quello per cui, in presenza di posizioni di controinteresse individuate o facilmente individuabili secondo ordinaria diligenza (v., per un termine di raffronto, la giurisprudenza formatasi in relazione all’art. 41, comma 2, del Codice del processo amministrativo), basti – ai fini dell’ammissibilità del ricorso introduttivo – la notificazione di quest’ultimo a uno soltanto dei controinteressati (nessuna delle norme invocate dalla Lega – artt. 44, comma 2, CGS Figc; 49, comma 4, CGS Figc; 2, comma 2, CGS Coni; 30, comma 3, CGS Coni – consente, del resto, di desumere elementi di diverso segno); non potendosi disconoscere la possibilità di integrare il contraddittorio, rispetto alle altre Società controinteressate, all’esito di un apposito ordine di integrazione a parte iudicis. Detto ordine è, nel caso di specie, intervenuto; e la parte (che – lo si ripete – aveva notificato l’originario ricorso nei confronti di una controinteressata) ha, del tutto ritualmente, integrato il contraddittorio.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 45/TFN - SD del 23 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione -  Ricorso del sig. T.G. nei confronti della Associazione Italiana Arbitri - Reg. Prot. 16/TFN-SD

Massima: Per il mancato rispetto del contraddittorio è inammissibile il ricorso proposto dall’arbitro contro l’AIA avverso la delibera del Comitato Nazionale del 1° luglio 2022, con la quale è stata decisa la “formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2022/2023” ed in particolare la graduatoria con la quale sono stati promossi gli arbitri dalla CAN 5 alla CAN 5 Elite, nella parte in cui il ricorrente, seppure quarto in graduatoria, non è stato proposto/promosso in CAN 5 Elite….Come descritto nella parte in fatto, con il primo motivo il ricorrente deduce (dubitativamente per l’età; con sicura affermazione per le visionature) che anche tutti gli arbitri promossi non avevano i requisiti per esserlo, così sostanzialmente chiedendone la dismissione. È, quindi, evidente come i venticinque arbitri avessero veste procedimentale di controparti o, quantomeno, di controinteressati che il ricorrente avrebbe dovuto chiamare nel procedimento loro comunicando il ricorso ai sensi dell’art. 49, comma 3, CGS al fine di rispettare il principio del contraddittorio. Questa mancanza rende il ricorso inammissibile.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 89/CFA del 1 Aprile 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione n. 106/TFN-SD depositata il 19.02 2021 del Tribunale federale nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sezione disciplinare

Impugnazione – istanza:  Avv. C.V./Comitato Regionale Campania ed altri

Massima: Il reclamo avverso la decisione del TFN relativo all’impugnazione dell’assemblea ordinaria elettiva è inammissibile per l’omessa notifica ai controinteressati….Come è noto, il codice di giustizia sportiva della FIGC definisce le modalità d’accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS (rubricato “principi del processo sportivo”) stabilisce che «il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo». Come già affermato da questa Corte in precedenti decisioni su analoghi reclami, «Detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all’esito del giudizio.  In tale ottica, il quarto comma dell’art 49 CGS dispone che “…. copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità ...” e, più specificatamente, il secondo comma dell’art. 101 CGS, relativo al procedimento dinanzi a questa Corte Federale, dispone che “…. il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale d’appello e trasmesso alla controparte …”» (CFA, dec. n. 66 del 12 gennaio 2021). Ciò premesso, dall’esame dei molteplici motivi di reclamo emerge come tutti i candidati ammessi a partecipare alla competizione elettorale di cui trattasi rivestono la qualifica di controinteressati, a cui, quindi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 101 CGS, il reclamo doveva essere comunicato. Del resto, il ricorso è anche volto a far «annullare o comunque dichiarare la nullità e/o invalidità del Comunicato Ufficiale CR Campania n. 58 del 11/01/2021 – di proclamazione eletti».  Non vi è dubbio, infatti, che i candidati ammessi a partecipare alla procedura di competizione elettorale oggetto di rilievi da parte del reclamante e/o, segnatamente, il sig. C. Z., risultato – all’esito della competizione elettorale di cui trattasi – eletto Presidente del Comitato regionale Campania della L.N.D., sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione dei provvedimenti impugnati ed al mantenimento dell’utilità da questi riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento delle domande attoree.  Dalla documentazione in atti risulta che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale federale nazionale sia stato inviato dal reclamante alla Presidenza della FIGC, alla Lega nazionale dilettanti ed al Comitato regionale Campania, mentre non risulta indirizzata a nessuna delle controparti come sopra indicate. Conseguentemente, non risultando agli atti prova della trasmissione né del ricorso, né del reclamo alle controparti, lo stesso non può che essere dichiarato inammissibile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 103/TFN del 15.02.2021

Impugnazione - Istanza: Ricorso del Sig. L.F. nei confronti di Comitato Regionale Umbria - LND, Lega Nazionale Dilettanti - LND e Federazione Italiana Giuoco Calcio - Reg. Prot. 94/TFN-SD)

Massima: Per la mancata notificazione del ricorso al presidente di cui si contesta l’elezione è inammissibile il ricorso proposto dall’aspirante candidato alla carica regionale di Presidente del Comitato con il quale sono stati impugnati i CC.UU. CR Umbria n. 64 del 15.12.2020 “Assemblea Ordinaria Elettiva”; CR Umbria n. 68 del 22.12.2020 “spostamento Assemblea Ordinaria Elettiva”; LND n. 153 del 04.12.2020; n.130/A della FIGC, inerente le norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti e CR Umbria n. 77 del 16.01.2021 “Risultanze Assemblea Ordinaria Elettiva CR Umbria”, ha chiesto l’annullamento dell’assemblea ordinaria elettiva del CR Umbria - LND dell’11.2.2021 e delle delibere dell’assemblea elettorale elettiva del CR Umbria contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto FIGC e LND…Secondo la consolidata Giurisprudenza amministrativa, condivisa anche dal Collegio di garanzia del CONI (dec. n. 39 del 7.3.2018, pubblicata il 13.7.2018), la mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati del ricorso non può che  causare  l’inammissibilità  dell’impugnazione  proposta,  senza  che  sussista,  per  il  Giudice,  l’onere  di  ordinare l’integrazione del contraddittorio. Nella richiamata pronuncia, infatti, il Collegio di garanzia ha ritenuto “di aderire al costante orientamento giurisprudenziale, ‘univoco e condiviso’ (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3053 del 24.05.2012), che qualifica il controinteressato come parte necessaria di un siffatto procedimento di natura amministrativa, il quale deve essere vocato in giudizio su impulso del ricorrente a pena di decadenza del ricorso affinché il contraddittorio possa dirsi integralmente completo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, n. 5362 del 25.11.2015; Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 1198 del 17.03.2017)”. Tale esigenza è legata alla circostanza che eventuali effetti lesivi non possono che riflettersi sull’intero procedimento elettorale e che, pertanto, gli atti conclusivi dello stesso devono essere impugnati anche in relazione agli effetti che gli stessi hanno, medio tempore, prodotto nei confronti di coloro che assumerebbero, in tale sede, la veste di controinteressati. D’altronde, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che “Nella costante giurisprudenza della Sezione, il soggetto che impugna il decreto di convocazione dei comizi elettorali ha comunque l'onere di impugnare ritualmente anche il successivo atto di proclamazione degli eletti, notificando il ricorso a tutti i controinteressati” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 dicembre 2009, n.7788). Trattasi di principi ampiamente condivisi da questo tribunale, cui da ultimo è stata data piena applicazione anche nella recente decisione n. 89/TFN-SD 2020-2021 del 15 gennaio 2021, pubblicata il 25 gennaio 2021 (cfr. anche CFA, dec. n. 66/2020-2021). Ed invero, come recentemente ricordato dalla Corte federale, nell’ottica dei “principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo” (art. 44, co. 1, CGS), cui è ispirato il processo sportivo, l’art. 49, co. 4, CGS dispone che “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità...” (CFA, cit.) e, quanto al ricorso per l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale, l’art. 86, co. 2, CGS dispone che “il ricorso ... deve essere depositato … presso la Segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto…”. Ebbene, dal chiaro tenore dei motivi di ricorso e delle conclusioni rassegnate, anche a non volere considerare che il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’assemblea ordinaria elettiva del CR Umbria - LND dell’11.2.2021 e delle delibere  dell’assemblea  elettorale  elettiva  del  CR  Umbria  contrarie  alla  legge,  allo  Statuto  del  CONI,  ai  principi

fondamentali del CONI, allo Statuto FIGC e LND e di tutti gli atti conseguenti e collegati, emerge che tutti gli eletti e non il solo …, rivestono la qualifica di contro interessati cui il ricorso doveva essere notificato, in quanto tutti titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato ed al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento della domanda di declaratoria di inammissibilità delle rispettive candidature. Tutti gli anzidetti soggetti, per non dir d’altro, e fra costoro rientra sicuramente il sig. .., di cui il ricorrente contesta l’incompatibilità con la carica di Presidente per il riferito superamento del limite massimo dei mandati, sono senz’altro portatori di un interesse giuridicamente qualificato ad essere notiziati della pendenza del presente ricorso, onde poter far valere le proprie ragioni in condizioni di uguaglianza con il ricorrente. È quindi, titolare, il .., al pari degli altri eletti, di un interesse contrario alla rimozione degli atti impugnati. Dagli atti non risulta che contestualmente al suo deposito, il ricorso, oltre che al CR Umbria - LND, alla LND ed alla FIGC, sia stato “trasmesso” anche al sig. .. o ad alcuno degli eletti. Rileva evidenziare, infatti, contrariamente all’assunto del ricorrente, che la notifica al CR Umbria - LND, in persona del suo presidente p.t., peraltro non costituitosi, è cosa ben diversa dalla notifica alla persona fisica in proprio. Trattasi, all’evidenza, di soggetti giuridici diversi, in quanto tali dotati di autonoma e distinta capacità giuridica, la prima avendo natura di associazione privata non riconosciuta (artt. 36 ss. cod. civ.) ed il secondo essendo persona fisica (artt. 1 ss. cod. civ.), portatore, quest’ultimo, di un interesse giuridicamente qualificato e protetto, quale la conservazione al risultato elettorale, per quanto detto autonomo e distinto da quello dell’ente rappresentato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 102/TFN del 12.02.2021

Impugnazione - Istanza: Ricorso del Sig. A.P. + altri contro CR Lombardia - LND e nei confronti di Lega Nazionale Dilettanti - LND, Rag. C.T., Avv. P.R., Dott. G.S., Avv. C.G., L.G., O.G. e Federazione Italiana Giuoco Calcio - Reg. Prot. 99/TFN-SD)

Massima: Per la mancata notifica a tutti gli eletti, è inammissibile il ricorso ex art. 86 CGS – FIGC con istanza di misure cautelari anche monocratiche ex art. 97 CGS - FIGC proposto dai candidati alle cariche di Presidente, Delegato, Consigliere e Componente del Collegio dei revisori dei conti per la declaratoria di nullità e/o annullamento ed inefficacia, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche, dell’Assemblea Ordinaria elettiva del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti celebrata in data 9 gennaio 2021 a seguito della quale sono risultati eletti alle rispettive cariche: il Presidente del Comitato Regionale Lombardia LND – FIGC; i Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia LND - FIGC; i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Lombardia LND – FIGC; i Delegati Assembleari del Comitato Regionale Lombardia LND – FIGC; il Responsabile Calcio Femminile del Comitato Regionale Lombardia LND - FIGC; il Responsabile Calcio a Cinque del Comitato Regionale Lombardia LND….La nozione di controinteressato in un ricorso elettorale è stata ben delineata dalla giurisprudenza nel senso che “…parti necessarie del giudizio elettorale, in posizione di controinteressati, sono i candidati proclamati eletti che siano direttamente e immediatamente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso, nel senso, cioè, che la loro proclamazione, in caso di esito favorevole del gravame, perderebbe effetto” (Tar Sicilia, - Catania, 1 dicembre 2016, n.3118), ed ancora, ritenendo che “…occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che da un eventuale accoglimento delle censure in questione, con le conseguenze indicate, potrebbero risultare in qualche misura pregiudicati; si tratta di tutti i consiglieri eletti (che fossero o meno candidati alla carica di sindaco)” (Tar Toscana, 8 ottobre 2015, n. 1356). Ed invero, tali principi sono ormai ben radicati anche nell’ordinamento sportivo, giacché il Supremo Organo di Giustizia sportiva, con una ormai nota pronuncia, ha chiarito che “…Il Collegio ritiene, quindi, di aderire al costante orientamento giurisprudenziale,  “univoco  e  condiviso”  (Consiglio  di  Stato,  Sez.  III,  n.  3053  del  24.05.2012),  che  qualifica  il controinteressato come parte necessaria di un siffatto procedimento di natura amministrativa, il quale deve essere vocato in giudizio su impulso del ricorrente a pena di decadenza del ricorso affinché il contraddittorio possa dirsi integralmente completo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, n. 5362 del 25.11.2015; Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 1198 del 17.03.2017); ed il contenuto dei già richiamati artt. 30, terzo comma, lett. A), e 32 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI sono da intendersi pienamente conformi al superiore principio di diritto, in virtù della loro formulazione ad opera del legislatore sportivo.” (Codice di Giustizia Sportiva CONI, Sez. I, 13 luglio 2018, n.39). La qualificazione giuridica dei controinteressati è, poi, pacificamente riconosciuta anche nell’ordinamento endofederale, con riferimento alla specifica materia elettorale. Sul punto è sufficiente ricordare la recentissima pronuncia della Corte Federale d’appello che ha testualmente statuito che “…Non vi è dubbio, infatti, che i candidati ammessi a partecipare alla competizione elettorale e nominativamente indicati nel C.U. 65 del CR del 5.01.2021 sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato ed al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento della domanda di declaratoria di inammissibilità delle rispettive candidature” (Corte Federale d’Appello, Sez. I, 12 gennaio 2021, n.66). La nozione di controinteressato, poi, è anche espressamente prevista in  ambito elettorale, nel Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee elettive Nazionali del CONI; se riveste tale qualifica il semplice candidato, non si comprende come non debbano esserlo i candidati eletti. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno proceduto a notificare il ricorso a tutti i soggetti aventi la  qualifica  di controinteressati, nonostante sia intervenuto anche il successivo “soccorso procedimentale” posto in essere dal Presidente del Tribunale al fine di garantire la pienezza del contraddittorio e nonostante l’ordinamento sportivo non preveda la possibilità di integrare successivamente, ma, al contrario, richiede, all’art. 30, l’obbligo di indicare nel ricorso, a cura del reclamante, gli eventuali controinteressati. Invero i ricorrenti hanno proceduto ad integrare il contraddittorio, notificando il ricorso alla sola FIGC, giacché anche la notifica nei confronti del Sig. Luciano Gandini ed Oscar Gilardi, non possono essere ritenute valide giacché effettuate presso la sede del Comitato Regionale Lombardia e non ai predetti personalmente che non risulta che si siano costituiti nel giudizio, impedendo, così ogni eventuale efficacia sanante. Val la pena, poi, aggiungere, che la FIGC rivestiva il ruolo di resistente e non di mero controinteressato, avendo proceduto alla concreta organizzazione dell’elezione ed avendo attivamente partecipato, tramite un proprio funzionario all’iter procedimentale di formazione delle volontà assembleari Il ricorso, pertanto non risulta notificato a tutti gli eletti e a tutti i soggetti designati considerato che il Collegio ritiene che anche questi ultimi vantino un interesse a contraddire le posizioni dei ricorrenti, essendo, infatti, stati ufficialmente individuati per concorrere alle ulteriori nomine in seno alle Assemblee nazionali. Tali circostanza rendono il ricorso inammissibile tanto più che la reiterata mancata ottemperanza all’onere imposto dal Presidente rende comunque irricevibile lo stesso. Sotto altro profilo il ricorso si appalesa inammissibile in quanto non tutti i ricorrenti sembra che siano titolari e portatori del medesimo interesse. Come è noto, infatti, la giurisprudenza ha, da tempo, fissato alcuni principi cardine in ordine all’ammissibilità della proposizione di un ricorso collettivo. Al riguardo ha sancito che “la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Di conseguenza, ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 363; sez. VI, sent. 18 luglio 1997, n. 1129; Cons. Stato, sez. IV, sent. 14 ottobre 2004, n. 6671; Cons. Stato, sez. V sent. 24 agosto 2010, n. 5928). Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di precisi requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990)” (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 2017, n.2700). Al riguardo non può non evidenziarsi la differente ed alquanto anomala posizione del ricorrente C. che ha proceduto ad impugnare atti adottati da sé stesso allorquando rivestiva la carica di reggente del Comitato Regionale Lombardia, nonché l’invalidità della procedura elettorale organizzata e gestita dal predetto, nella sopra citata veste con palese incidenza sulla sua legittimazione ad agire nel ricorso in questione.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 066 CFA del 12 Gennaio 2021

Decisione Impugnata:  Delibera contenuta nel C.U. n. 65 del CR Puglia del 5.01.2021 riportante i provvedimenti di esclusione delle proposte di candidatura presentate dall’avv. Destratis emessi dal Tribunale federale territoriale CR Puglia in funzione di Collegio di Garanzia Elettorale in relazione all’Assemblea Elettiva convocata dal CR Puglia per il 9.01.2021;

Impugnazione – istanza: Avv. D.G./Comitato Regionale Puglia

Massima: E’ inammissibile, per omessa notifica alle controparti ovvero al suo competitori, il reclamo avverso la delibera riportante i provvedimenti di esclusione delle proposte di candidatura emessi del Tribunale federale territoriale CR Puglia in funzione di Collegio di Garanzia Elettorale in relazione all’Assemblea Elettiva convocata dal CR Puglia..Come noto, il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC definisce le modalità d’accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS, rubricato “principi del processo sportivo”, stabilisce che “il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. Detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all’esito del giudizio. In tale ottica, il quarto comma dell’art 49 CGS dispone che “…. copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente  all’eventuale controparte con le medesime modalità ….” e, più specificatamente, il secondo comma dell’art. 101 CGS, relativo al procedimento dinanzi a questa Corte Federale, dispone che “…. il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale d’appello e trasmesso alla controparte ….”.Ciò premesso, dall’esame dei molteplici motivi di reclamo e dall’inequivocabile tenore delle conclusioni, ove il ricorrente chiede testualmente la declaratoria “di inammissibilità delle candidature ammesse in violazione della normativa vigente con riferimento alle condizioni soggettive di candidabilità e di incompatibilità”, emerge che tutti i candidati ammessi a partecipare alla competizione elettorale rivestono la qualifica di controparti, a cui, ai sensi degli artt. 49 e 101 C.G.S il reclamo doveva essere comunicato. Non vi è dubbio, infatti, che i candidati ammessi a partecipare alla competizione elettorale e nominativamente indicati nel C.U. 65 del CR del 5.01.2021 sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato ed al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento della domanda di declaratoria di inammissibilità delle rispettive candidature. In particolare, il sig. T .unico competitor del ricorrente alla carica di Presidente del Comitato Regionale Puglia, al quale l’istante contesta l’incompatibilità dell’incarico in esame, il superamento del limite massimo dei mandati ed il conflitto di interessi, è senz’altro portatore di un interesse giuridicamente qualificato ad essere notiziato della pendenza del presente reclamo per poter far valere le proprie ragioni in condizioni di uguaglianza con il ricorrente. Il sig. T., peraltro, è di titolare di un interesse contrario alla rimozione della decisione impugnata anche con riferimento alla carica di responsabile della delegazione calcio femminile, essendo l’attuale reggente. Dall’esame della PEC inviata dal reclamante in data 6.01.2021… non risulta   indirizzata a nessuna delle controparti sopra individuate. Conseguentemente, e non risultando agli atti prova della trasmissione del reclamo alle controparti, lo stesso è inammissibile.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 8/TFN del 18.9.2019

Impugnazione - Istanza: Ricorso ex art. 86 CGS della società SSD Football Milan Ladies avverso CU 51/A FIGC del 31.7.2019 - Reg. Prot. 42/TFN)

Massima: Per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati è inammissibile il ricorso ex art. 86 CGS proposto dalla società con il quale è stata impugnata la delibera del Consiglio Federale della FIGC di cui al CU n. 51/A del 31 Luglio 2019 di riforma delle competizioni e la conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B femminile 2019/2020…Il ricorso in questione, infatti, nel rimettere in discussione la mancata ammissione al Campionato di Serie B Femminile ed alla Coppa Italia della società SSD Football Milan Ladies, profila diverse posizioni di interesse rispetto all’oggetto del giudizio, soggetti a tutela dei quali la normativa federale non stabilisce alcuna specifica differente modalità di tutela dell’interesse alla conoscenza del ricorso (come avviene con l’art. 3 comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, laddove prevede la pubblicazione del ricorso sul sito internet del Coni) se non la trasmissione da parte del proponente. Risulta dunque evidente che per la regolare instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 86 comma 3 CGS, si impone una lettura estensiva ed improntata ai principi del giusto processo della norma nella parte in cui prevede che il ricorso per l’annullamento delle delibere deve essere “trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto” includendosi nel novero anche i portatori di interessi contrapposti. In tal senso si ritiene di dover leggere anche la disposizione contenuta nell’art. 30, comma 3, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI che, nel fissare i requisiti minimi del ricorso per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, espressamente richiama “gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati”. Ed invero, la mancata individuazione dei controinteressati nell’atto introduttivo del presente giudizio non consente al Tribunale di provvedere nemmeno ai sensi dell’art. 87 CGS disponendo la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza agli stessi. L’organo di giustizia, infatti, non può sostituirsi completamente al ricorrente nella determinazione del perimetro procedimentale andando ad integrare la domanda di un profilo del tutto carente. Rilevato il difetto di integrità del contraddittorio per la omessa individuazione e trasmissione del ricorso ad almeno uno dei soggetti controinteressati all’annullamento del provvedimento impugnato, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare lo dichiara inammissibile.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 115/CFA del 12 Giugno 2019 con riferimento al C.U. N. 106/CFA – del 23 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera

del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 53/TFN del 29.3.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. D.R.D. (ARBITRO EFFETTIVO AIA) AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO, EX ARTT. 30 CGS CONI E 43 BIS CGS FIGC, A SEGUITO DELLA PROPRIA DISMISSIONE DALL’ORGANICO CAN PRO, PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC

Massima: Il ricorso è inammissibile in quanto non notificato ai controinteressati, a nulla vale la mera comunicazione agli stessi….La Corte federale di appello, con decisione 59/CFA del 7.12.2018, ha dichiarato la necessità che il contraddittorio venisse integrato con almeno uno degli arbitri effettivi collocati in una posizione poziore rispetto al ricorrente, qualificandoli come controinteresssati rispetto alla domanda di reintegro nella graduatoria. La medesima Corte ha chiarito che l’integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto essere disposta dal Tribunale nazionale federale (cui rinviava) ai sensi dell’art. 102 c.p.c. (da applicarsi ai sensi dell’art. 2, comma 6, CGS CONI). Tale decisione non ha costituito, in alcun modo, oggetto di gravame; al contrario, non solo è stata confermata dalle varie ordinanze emanate dal Tribunale nazionale federale finalizzate all’esecuzione della stessa ma lo stesso ricorrente vi ha dato piena acquiescenza chiedendo al Tribunale di ordinare all’AIA il deposito degli indirizzi degli arbitri per poter meglio ottemperare a quanto ordinato dal medesimo Tribunale in ossequio alla decisione di questa Corte. Conseguentemente, tale decisione della Corte federale di appello ha formato giudicato interno non passibile di ulteriore gravame. Ne consegue, altresì, che la qualifica giuridica di controinteressati attribuita dalla Corte federale di appello agli arbitri positivamente inseriti nella graduatoria oggetto del ricorso non può formare oggetto di ulteriore esame nella presente fase del giudizio. La qualifica di controinteressati in capo ai detti arbitri impone che gli stessi siano chiamati a partecipare al giudizio in condizioni di completa parità rispetto alle altre parti, non potendo ai medesimi essere precluso in alcun modo il proprio diritto alla difesa. Nel caso di specie, la mera comunicazione inviata dal ricorrente ai suddetti soggetti, in quanto assolutamente priva di tutti gli elementi di cui si compone il ricorso introduttivo del giudizio, lede tale diritto, privando il contraddittore necessario di tutti gli elementi di conoscenza che gli permetterebbero una piena e proficua partecipazione al giudizio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/FTN del 29 Marzo 2019

Decisione impugnata: Delibera 30.06.2018 del Comitato Nazionale AIA, pubblicata sul CU n. 11 di pari data, che disponeva la dismissione per motivate valutazioni tecniche dell’arbitro effettivo D.D.R..

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ART. 30 CGS CONI DEL SIG. DE      R.D. (ARBITRO EFFETTIVO A.I.A.).

Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte Federale di Appello che  annullava la decisione del TFN a motivo del difetto di notifica del ricorso introduttivo ad almeno uno dei contro interessati e, per l’effetto, rimetteva gli atti a questo Tribunale per il nuovo esame di merito, previa integrazione del contraddittorio è improcedibile il ricorso ex art. 30 e 43bis CGSFIGC ed art. 30 CGS CONI proposto dall’arbitro effettivo con il quale ha impugnato la delibera del Comitato Nazionale AIA del 30.06.2018, pubblicata sul CU n. 11 di pari data, che disponeva la dismissione dello stesso per motivate valutazioni tecniche per l’irritualità dell’integrazione del contraddittorio, così come effettuata del ricorrente…Nell’ampio ordine temporale nel corso del quale si è sviluppato il dibattimento, il ricorrente avrebbe dovuto ottemperare all’integrazione del contraddittorio con la notifica ai contro interessati del ricorso introduttivo. Egli si è invece limitato ad inviare a costoro una lettera, che, per quanto riassuntiva dei termini del ricorso, non ha la valenza del ricorso stesso.Detta modalità di comunicazione ai contro interessati del procedimento in essere, anche a voler prescindere dai consolidati principi giurisprudenziali sulla natura e sulle finalità del controricorso, non ottempera all’ordinanza di questo Tribunale del 07.02.2019, a mezzo della quale si era ordinato al ricorrente “(…) ai fini dell’integrazione del contraddittorio, di notificare il ricorso ai contro interessati (…)”; la finalità dell’ordinanza era con tutta evidenza di consentire ai destinatari della notifica di partecipare compiutamente al procedimento e di non esservi coinvolti solo formalmente. Non sembra, pertanto, condivisibile, la tesi del ricorrente, che – di fronte alla eccezione dell’AIA – ha dedotto che alla lettera inviata ai contro interessati avrebbe dovuto riconoscersi una mera ma sufficiente finalità notiziale, atta ad escludere la necessità della notifica dell’intero ricorso, posto che la notifica del ricorso (a differenza della lettera effettivamente  inviata) avrebbe consentito ai contro interessati di conoscere, in concreto, gli effettivi termini del contenzioso ed, in particolare, le censure proposte dalla parte ricorrente, al fine di consentire ai contro interessati di valutare se intervenire in giudizio e di controdedurre al riguardo. Il ricorrente – come si è visto - ha ritenuto, invece, di ottemperare all’integrazione del contraddittorio attraverso la predisposizione di un atto (la lettera) dal contenuto estremamente generico, con il quale egli si è limitato a contattare alcuni dei contro interessati, richiamando il CU n. 42 - 28.01.2019 di questo Tribunale ed indirettamente il CU n. 59 - 07.12.2019 della Corte Federale d’Appello. La lettera utilizzata dal ricorrente per l’integrazione del contraddittorio non è una copia del ricorso introduttivo e neppure un atto che riproduca il contenuto di tale ricorso e che dia anche conto degli sviluppi procedurali successivi all’introduzione del procedimento. Pur volendo prescindere da tali considerazioni in diritto, non può non osservarsi che la lettera confezionata dal ricorrente è inidonea allo scopo. Essa, infatti, a causa del suo contenuto, non ha consentito ai contro interessati di valutare il da farsi, imponendo loro di impiegare una diligenza particolare (che l’ordinamento non richiede), onerandoli del compito di andare a verificare presso gli uffici competenti il tenore delle tesi sostenute nel ricorso introduttivo del giudizio, trovandosi così costretti a ricostruire autonomamente i vari passaggi procedurali ed il contenuto sostanziale del contenzioso. La genericità dell’atto finalizzato alla integrazione del contraddittorio è tale che non è neppure ipotizzabile, in via astratta, l’applicazione del “principio di conservazione degli atti” invocato da ultimo dallo stesso ricorrente. Se, per un verso, il detto principio protegge meritevolmente lo scopo e l’utilità di un atto, per altro verso, la sua applicazione non può essere arbitraria ed indiscriminata a tal punto da porsi a discapito della sfera giuridica del destinatario dell’atto stesso, come è avvenuto nel caso qui in esame. Peraltro, nessuno dei contro interessati si è costituito in giudizio (nemmeno il C.ha ritenuto di farlo) e, quindi, non è ipotizzabile alcuna sanatoria del vizio della mancata notificazione del ricorso, che la costituzione di uno o più dei contro interessati avrebbe potuto consentire.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 37/FTN del 29 novembre 2018

Decisione impugnata: Delibera A.I.A. pubblicata sul C.U. n. 1 del 30.6.2018 stagione sportiva 2018/2019, con la quale veniva disposta la dismissione dello stesso ricorrente dall’organico CAN A, nonché tutti gli atti prodromici, presupposti e preliminari, ivi compresi l’eventuale proposta dell’Organico Tecnico della CAN A e la delibera stessa del Comitato Nazionale, i criteri utilizzati per la formazione dell’elenco dei nominativi trasmessi al Comitato Nazionale, i criteri utilizzati per la formazione dell’elenco dei nominativi trasmessi al Comitato Nazionale e la delibera con la quale era stata stabilita la definizione dell’organico per la stagione sportiva 2018/2019

Impugnazione - Istanza: RICORSO DI G.C. (ASSOCIATO A.I.A. – SEZIONE DI LATINA), AI SENSI       DEGLI ARTT. 25 e 30 DEL CGS CONI E 43BIS CGS FIGC.

Massima: E’ inammissibile ed infondato il ricorso ex artt. 25 e 30 Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. e 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, proposto dall’associato AIA con il quale ha impugnato la delibera A.I.A. pubblicata sul C.U. n. 1 del 30.6.2018 stagione sportiva 2018/2019, con la quale veniva disposta la dismissione dello stesso ricorrente dall’organico CAN A, nonché tutti gli atti prodromici, presupposti e preliminari, ivi compresi l’eventuale proposta dell’Organico Tecnico della CAN A e la delibera stessa del Comitato Nazionale, i criteri utilizzati per la formazione dell’elenco dei nominativi trasmessi al Comitato Nazionale, i criteri utilizzati per la formazione dell’elenco dei nominativi trasmessi al Comitato Nazionale e la delibera con la quale era stata stabilita la definizione dell’organico per la stagione sportiva 2018/2019

Massima: …le eccezioni di estinzione e/o d’improcedibilità del giudizio sono destituite di ogni fondamento. L’eccezione di estinzione del giudizio per mancata comunicazione dell’integrazione del contradditorio al Tribunale e all’AIA è infondata in quanto in base al chiaro tenore letterale della decisione n. 32/2018 del Tribunale Federale il ricorrente non era onerato a effettuare alcuna comunicazione a soggetti ulteriori rispetto ai controinteressati. Nella prefata decisione il Tribunale ha ordinato al ricorrente soltanto di integrare il contraddittorio ad almeno un controinteressato entro quattro giorni senza prescrivere alcuna ulteriore prescrizione. Né tale obbligazione può essere rinvenuta nell’art. 33 del CGS FIGC, in quanto la richiamata disposizione, che disciplina esclusivamente le modalità di presentazione di reclami e ricorsi, non risulta applicabile all’atto de quo non trattandosi di un atto introduttivo del giudizio. Del resto, essendo il giudizio già instaurato (diversamente dall’ipotesi dei ricorsi e dai reclami con i quali il giudizio è instaurato) la necessità di deposito del predetto atto innanzi al Tribunale non sussiste, soprattutto laddove, come nel caso di specie, tutti i controinteressati si sono costituiti tempestivamente e non hanno contestato l’effettiva rispondenza dell’atto integrativo del contraddittorio al ricorso originario.Né coglie nel segno la considerazione delle difese dell’A.I.A. secondo le quali in assenza del deposito dell’atto d’integrazione del contraddittorio il Tribunale e la parte già costituita in giudizio non sarebbero state messe in condizione di conoscere le domande proposte contro i controinteressati. Con l’atto d’integrazione del contraddittorio, infatti, non possono essere proposte domande nuove rispetto al ricorso originario, dovendo il Tribunale decidere esclusivamente in merito alle censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio. Conseguentemente la mancata comunicazione non risulta in alcun modo lesiva dei diritti di difesa delle parti costituite e, segnatamente nel caso di specie, dell’A.I.A.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 008 CFA DEL  06/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 007 CFA DEL  01/08/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ ROBUR SIENA SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA  DELIBERA  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  FIGC  DI  CUI  AL  PUNTO  D.4 (PAG.  14)  DEL  COM.  UFF.  N.  54  DEL  30.5.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ TERNANA UNICUSANO CALCIO SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL   PUNTO   D.4   (PAG.   14)   DEL   COM.   UFF.   N.   54   DEL   30.5.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL   PUNTO   D.4   (PAG.   14)   DEL   COM.   UFF.   N.   54   DEL   30.5.2018

Massima: Quanto alla asserita  violazione  del  principio  del  contraddittorio, l’unico soggetto effettivo contraddittore nel  presente  procedimento  è  e non può che essere la Federazione italiana giuoco calcio, che quel provvedimento ha deliberato. Sotto tale profilo, dunque, non vi è alcuna violazione del principio del contraddittorio, poiché Novara Calcio ha ritualmente notificato il ricorso alla FIGC. In tale prospettiva, la notifica effettuata anche a Unicusano Ternana S.r.l. deve essere considerata una mera litis denuntiatio, un quid pluris, una comunicazione effettuata ad un possibile soggetto controinteressato che, se  ritiene, come qualsiasi altro soggetto titolare di un interesse differenziato, seppur mediato, può intervenire nel giudizio, così come infatti hanno legittimamente fatto Pro Vercelli e Robur Siena.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 009 CFA DEL  08/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 007 CFA DEL  01/08/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 4/TFN del 12.7.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO  DELLA  LEGA  NAZIONALE  PROFESSIONISTI  SERIE  B  AVVERSO  LA  DECLARATORIA  DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO COM. UFF. N. 42 DELL’11.5.2018)

Massima: Rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio, viene annulla ai sensi dell’art. 37, comma 4, del C.G.S., la decisione impugnata con rinvio al Tribunale Federale Nazionale…In via assolutamente preliminare ed assorbente e, dunque, senza delibare la controversa questione della sussistenza dell’interesse a ricorrere della LNPB avverso la delibera del Commissario Straordinario della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 42 in data 11.5.2018 e relativi atti prodromici e consequenziali, la Corte rileva che, con il primo motivo di doglianza, la LNPB ha lamentato la mancata intesa con le Leghe interessate, assumendo quindi la violazione da parte della delibera commissariale impugnata dell’art. 3, comma 1, lett. g), dell’art. 13, comma 2 e, in particolare, dell’art. 27, comma 3, lett. d), dello Statuto FIGC, i quali sanciscono il principio della necessità della previa intesa tra la FIGC (e, ove del caso, del Consiglio Federale) e le Leghe interessate (sentite, ove del  caso,  le  Componenti tecniche) nella determinazione dell’ordinamento e  delle  formule  dei  campionati,  nonché  nelle deliberazioni  sui  collegamenti  tra  campionati,  con  particolare  riferimento  ai  meccanismi  di  promozione e retrocessione (v. art. 27, comma 3, lett. d, Statuto FIGC cit.), fatti oggetto  di  specifiche  nuove previsioni da parte della delibera commissariale impugnata. Ne consegue che, quanto meno sotto questo profilo, il giudizio di primo grado avrebbe dovuto svolgersi e la decisione del TFN qui gravata avrebbe dovuto essere necessariamente pronunciata nei confronti di tutte le altre Leghe interessate - con le quali la stessa LNPB afferma il Commissario Straordinario avrebbe dovuto raggiungere la previa intesa sulla delibera impugnata  -  da  ritenersi dunque litisconsorti processuali necessari. La questione dell’integrità o meno del contraddittorio processuale, che rivestiva e riveste natura pregiudiziale anche rispetto alla questione esaminata dal TFN dell’interesse a ricorrere, sulla quale tutte le parti necessarie del processo hanno evidentemente diritto ad interloquire, non è stata tuttavia rilevata dal Giudice di primo grado. In ragione e per effetto della ravvisata violazione delle norme sul contraddittorio, la Corte annulla, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4, del C.G.S., la decisione impugnata e rinvia al TFN – Sezione Disciplinare, che dovrà quindi, ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.c. (al quale occorre fare riferimento ai sensi dell’art. 2, comma 6, del CGS CONI), ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Leghe interessate ai sensi delle disposizioni dello Statuto FIGC sopra indicate e che la LNPB assume violate, in un termine perentorio dallo stesso TFN stabilito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it