Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 170/TFN - SD del 28 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Ricorso del sig. G.P. contro AIA e FIGC - Reg. Prot. 163/TFN-SD

Massima: E’ infondata l’eccezione di intervenuta decadenza formulata dall’AIA secondo la quale l’atto andava impugnato entro 30 giorni dal provvedimento di diniego emesso dal Presidente dell’AIA  in quanto l’atto andava impugnato entro 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del  provvedimento di diniego… Contrariamente all’assunto dell’AIA, invero, in assenza dell’espresso rimedio costituito dalla possibilità di proporre motivi aggiunti, invece previsto in ambito amministrativo, per quanto in ambito sportivo non escluso in via assoluta, sebbene la concreta applicabilità vada valutata caso per caso, la “piena conoscenza” cui si riferisce la norma deve essere intesa come “conoscenza integrale”. Se possibile, tanto è ancora più vero quando, come nella specie, il diniego si fondi prevalentemente, se non esclusivamente, sul contenuto di un atto endoprocedimentale solo formalmente richiamato nel provvedimento finale, ma allo stesso non allegato e non portato a conoscenza dell’interessato, al momento in disparte le considerazioni sulla motivazione addotta. Può allora affermarsi che “Sebbene l’istanza di accesso agli atti non abbia valore sospensivo del termine per ricorrere, quando il provvedimento conclusivo, come nella specie, si risolva in una mera comunicazione dell’aggiudicazione, che fa riferimento ad altri atti, è la conoscenza di questi che determina il decorso del termine per ricorrere, sicché diviene in proposito rilevante l’accesso, con le sue modalità; che devono essere tanto più complete quanto maggiore è la complessità della procedura seguita, onde permettere all’interessato di formulare convenientemente e compiutamente i suoi motivi di impugnazione” (Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 15/03/2004, n. 1332).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 69/TFN del 18.12.2020

Impugnazione - Istanza: Ricorso del sig. S. G. contro AIA - Reg. Prot. n. 59/TFN-SD)

Massima: E’ irricevibile, perché tardivamente depositato, il ricorso “avverso il rigetto del Comitato Nazionale dell’AIA di cui al CU 43 del 31 agosto 2020, della richiesta di revoca del provvedimento di “non rinnovo tessera” adottato dallo stesso CN con delibera pubblicata con CU 30  del 5  agosto 2020, su proposta del Presidente di Sezione  perché  infondato  in  fatto”,  ha pronunciato nella riunione fissata per il giorno 10 dicembre 2020..La lettera pec del 14 novembre 2020 del sig. …., che ha dato origine al presente procedimento, inviata anche alla segreteria dell'A.I.A., per quanto non enunci la natura del ricorso proposto né lo qualifichi con riferimento a norme sostanziali o procedurali, manifesta chiaramente, nella descrizione del fatto e soprattutto nelle domande formulate nell'ultimo capoverso, il fine che l’istante intende perseguire, che è quello di conseguire una pronuncia del Tribunale di "annullamento del provvedimento di non rinnovo tessera di cui al C.U. n. 30 del 5 agosto 2020 e del rigetto della richiesta di revoca di cui al C.U. n. 43 del 31.8.2020 entrambi adottati dal Comitato Nazionale dell'A.I.A.". L'interesse azionato in giudizio è volto a far valere il diritto del tesserato di agire avanti gli organi di giustizia sportiva per la tutela delle prerogative riconosciutegli dall’'ordinamento sportivo, al fine di rimuovere il pregiudizio ovvero una lesione patita ex art. 47 del C.G.S.. Il mezzo che l’ordinamento sportivo mette a disposizione del soggetto è quello impugnatorio, mediante lo strumento del ricorso da inviare all'Organo competente e contestualmente all'eventuale controparte, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo ex art. 49 del C.G.S. citato. In assenza di una specifica disciplina sui termini di cui al ricorso in esame, non possono che valere al riguardo i termini generali contemplati nell'articolo 30, comma 2, del C.G.S. – CONI, il quale così dispone: "il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale". Tale termine, per come configurato nel regime dei ricorsi ad iniziativa di parte interessata, quest’ultima titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale che assume consistenza simile a quella dell’interesse legittimo (artt. 25 e ss del C.G.S. – CONI) deve ritenersi perentorio, tenuto conto della sanzione che accompagna la violazione della norma medesima. Senonché, il ricorrente ha proposto il presente ricorso ben oltre il termine di rito, soltanto in data 14 novembre 2020, quando cioè risultavano abbondantemente superati i termini decadenziali di impugnativa dei provvedimenti avversati. Precisamente, il dies a quo di decorrenza del termine di impugnativa del diniego rinnovo tessera iniziava a far data dalla comunicazione ricevuta dal ricorrente il giorno 11 agosto 2020 (inviatagli dal Presidente di Sezione, che lo rendeva edotto sul contenuto del C.U. n. 30 del 5 agosto 2020); quello di impugnativa del rigetto della richiesta di revoca del citato provvedimento di N.R.T., iniziava a decorrere dal 1° settembre 2020, data nella quale era pervenuta al ricorrente la comunicazione via mail del Presidente di Sezione che lo informava cognita causa sul contenuto del C.U. n. 43 datato 1 settembre 2020.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 67/TFN del 18.12.2020

Impugnazione - Istanza: Ricorso del sig. G.G. contro AIA - Reg. Prot. n. 57/TFN-SD)

Massima: E’ irricevibile, perché tardivamente depositato, il ricorso “avverso il rigetto del Comitato Nazionale dell’AIA di cui al CU 43 del 31 agosto 2020, della richiesta di revoca del provvedimento di “non rinnovo tessera” adottato dallo stesso CN con delibera pubblicata con CU 30  del 5  agosto 2020, su proposta del Presidente di Sezione  perché  infondato  in  fatto”,  ha pronunciato nella riunione fissata per il giorno 10 dicembre 2020..La lettera pec del 14 novembre 2020 del sig. …., che ha dato origine al presente procedimento, inviata anche alla segreteria dell'A.I.A., per quanto non enunci la natura del ricorso proposto né lo qualifichi con riferimento a norme sostanziali o procedurali, manifesta chiaramente, nella descrizione del fatto e soprattutto nelle domande formulate nell'ultimo capoverso, il fine che l’istante intende perseguire, che è quello di conseguire una pronuncia del Tribunale di "annullamento del provvedimento di non rinnovo tessera di cui al C.U. n. 30 del 5 agosto 2020 e del rigetto della richiesta di revoca di cui al C.U. n. 43 del 31.8.2020 entrambi adottati dal Comitato Nazionale dell'A.I.A.". L'interesse azionato in giudizio è volto a far valere il diritto del tesserato di agire avanti gli organi di giustizia sportiva per la tutela delle prerogative riconosciutegli dall’'ordinamento sportivo, al fine di rimuovere il pregiudizio ovvero una lesione patita ex art. 47 del C.G.S.. Il mezzo che l’ordinamento sportivo mette a disposizione del soggetto è quello impugnatorio, mediante lo strumento del ricorso da inviare all'Organo competente e contestualmente all'eventuale controparte, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo ex art. 49 del C.G.S. citato. In assenza di una specifica disciplina sui termini di cui al ricorso in esame, non possono che valere al riguardo i termini generali contemplati nell'articolo 30, comma 2, del C.G.S. – CONI, il quale così dispone: "il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale". Tale termine, per come configurato nel regime dei ricorsi ad iniziativa di parte interessata, quest’ultima titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale che assume consistenza simile a quella dell’interesse legittimo (artt. 25 e ss del C.G.S. – CONI) deve ritenersi perentorio, tenuto conto della sanzione che accompagna la violazione della norma medesima. Senonché, il ricorrente ha proposto il presente ricorso ben oltre il termine di rito, soltanto in data 14 novembre 2020, quando cioè risultavano abbondantemente superati i termini decadenziali di impugnativa dei provvedimenti avversati. Precisamente, il dies a quo di decorrenza del termine di impugnativa del diniego rinnovo tessera iniziava a far data dalla comunicazione ricevuta dal ricorrente il giorno 11 agosto 2020 (inviatagli dal Presidente di Sezione, che lo rendeva edotto sul contenuto del C.U. n. 30 del 5 agosto 2020); quello di impugnativa del rigetto della richiesta di revoca del citato provvedimento di N.R.T., iniziava a decorrere dal 1° settembre 2020, data nella quale era pervenuta al ricorrente la comunicazione via mail del Presidente di Sezione che lo informava cognita causa sul contenuto del C.U. n. 43 datato 1 settembre 2020.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 23/CFA del 27/09/2019 motivi rif COM. UFF. 009 SEZ. UNITE del 17.07.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69/TFN del 18.6.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO  DEL  SIG.  G.C. (ASSOCIATO  AIA  -  SEZIONE  LATINA)  AVVERSO  LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA AIA N. 1 DEL 30.6.2018 PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’arbitro effettivo con il quale ha chiesto “…l’annullamento della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n.1 (Stag. 2018/2019) dell’AIA e della graduatoria di merito” già impugnata con altro ricorso sempre al TFN e definito con la decisione del Collegio di Garanzia del CONI n.25/2019, che ha rigettato il gravame, in quanto……è convinzione di questo Collegio che l’unico rimedio esperibile nel caso in scrutinio fosse la revocazione e, rilevato il difetto di competenza funzionale del Tribunale adito, integra la motivazione della decisione resa al riguardo e, confermato il resto…..Preliminarmente occorre richiamare che l’art.2, comma 6, dei “Principi di giustizia sportiva del CONI” (Deliberazione n.1519 del Consiglio Nazionale CONI del 15 Luglio 2014) dispone che (testualmente) “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia, conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”, disposizione questa ribadita, nei medesimi testuali termini, all’art.2, comma 6, del “Codice della Giustizia Sportiva” CONI, di cui alla Deliberazione n.1538 del Consiglio Nazionale del 9 Novembre 2015 e approvato con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16.12.2015. Principio cardine del nostro Ordinamento statuale è il “giudicato formale e sostanziale”, finalizzato a conferire certezza ai rapporti giuridici fra le parti: dispone l’art. 324 cpc che si ha cosa giudicata in senso formale quando la sentenza diviene irretrattabile, ossia diviene incontestabile in giudizio ad opera delle parti e, conseguentemente, intoccabile da parte del giudice. In seguito al passaggio della sentenza in cosa giudicata formale si verificano gli effetti della cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.), che si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, che rappresentino le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, così spiegando autorità non solo nell’ambito  della controversia e delle ragioni  fatte valere  dalle parti (giudicato esplicito), ma estendendosi agli accertamenti collegati e/o collegabili in modo inscindibile alla decisione Si forma, in tal modo, un giudicato implicito tutte le volte in cui tra la controversia risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, dando luogo al principio che la decisione copre il dedotto e il deducibile e, quindi, non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costituitivi delle domande o eccezioni dedotte in giudizio. Quanto innanzi richiamato è stato recepito appieno dal Legislatore sportivo, che ha curato di disciplinare la materia dei “gravami” agli artt. 63 (CGS CONI), 39 e 42 (CGS FIGC), prevedendo i rimedi esperibili. I principi e gli istituti richiamati pongono in evidenza come colga nel segno l’arguta difesa della FIGC, lì dove denuncia (testualmente a pag. 2) “…la manifesta irritualità della pretesa di reinvestire della cognizione di una controversia già approdata al suo responso definitivo in ambito sportivo…”, in conseguenza della pronuncia delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n.25/2019, depositata il 2 aprile 2019, che aveva riconosciuto la legittimità del provvedimento di avvicendamento per motivate valutazioni tecniche, adottato nei confronti dell’arbitro …. Appare in tutta evidenza come difettasse a costui il diritto di adire, con un nuovo ricorso, il Tribunale Federale Nazionale -riproponendo la medesima domanda di annullamento della delibera AIA del 30.06.2018- né in veste di giudice di prima istanza, avendo questo portato a compimento il proprio compito decisorio, né quale giudice di un’ipotetica opposizione, istituto non contemplato dal vigente CGS FIGC….Il Tribunale richiama al riguardo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui non si può far luogo alla riapertura dei termini per la proposizione di nuovi motivi allorché la tardiva conoscenza di vizi del provvedimento sia da ascrivere al comportamento processuale del ricorrente: diversamente opinando, osserva il Tribunale -condividendo le difese degli appellati- si “consentirebbe di eludere la regola del termine di decadenza per impugnare” (ex multis, Cons. Stato, Sez. 3°, 11.07.2018, n.4237). Per completezza di trattazione, infine, occorre evidenziare che il vigente Ordinamento sportivo –al pari di quello statuale- contempla l’istituto della revocazione, definito dalla Suprema Corte e dalla più autorevole dottrina, quale mezzo di impugnazione limitato a critica vincolata, in quanto ammissibile per i motivi tassativamente indicati nella norma.Ed infatti, l’art. 63 del CGS CONI nonché gli artt. 39 e 42 CGS FIGC facultano ogni soggetto (appartenente all’Ordinamento sportivo), che voglia far valere diritti lesi da una decisione irrevocabile pronunciata a definizione in un procedimento in cui è stato parte, di attivare questo rimedio straordinario, entro un preciso arco temporale e in presenza di presupposti tassativamente previsti al comma 1, lettere a, b, c, d ed e del richiamato art. 39 CGS FIGC (oggi, art. 63 del nuovo codice). Spetta alla Corte Federale di Appello, organo competente in materia, di pronunciarsi pregiudizialmente sulla ammissibilità di tale ricorso, essendo tassativi i casi in cui è possibile azionare questo rimedio straordinario: ma a voler immaginare un ipotetico procedimento, peraltro giammai venuto ad esistenza, e per mera ipotesi di studio è possibile affermare che, nella vicenda che occupa, non sembra che fosse presente uno di essi. Non certamente, ad esempio, quello indicato alla lettera c) del primo comma del citato art. 39 CGS FIGC, non ricorrendo né la “forza maggiore”, né ”il fatto altrui”. Ed infatti la Suprema Corte ha precisato che la “forza maggiore” non ricorre allorché emerga che la parte avrebbe potuto accertare l’esistenza dei documenti attraverso un’indagine elementare e, ancora, come nel caso di specie, essendo a conoscenza dell’esistenza di tali documenti in possesso di controparte, non ne abbia richiesto l’esibizione ai sensi dell’art. 210 cpc (così, Cass. 20.10.2014, n.22159; Cass. 15.02.1992, n.1879).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima:  Decisione n. 54/2019 del 1 luglio 2019

Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 26 luglio 2018, pubblicata, nel solo dispositivo, con C.U. n. 16/CFA del 10 agosto 2018 e, completa di motivazioni, con C.U. n. 27/CFA del 5 settembre 2018, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dal signor V. E. contro la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata con C.U. n. 184 del 18 giugno 2018, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di associato AIA in capo al signor V..

Parti: Associazione Italiana Arbitri/E. V./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ inammissibile per tardività il ricorso proposto soltanto in data 4 aprile 2018 innanzi al Tribunale in quanto presentato oltre il termine di giorni 30 previsto dalla norma e decorrenti dalla conoscenza dell’atto da impugnare che nel caso in esame  coincide con il 28 giugno 2017, data della delibera presidenziale di ratifica delle dimissioni datata 26 ottobre 2016…L’art. 30, secondo comma, del CGS CONI stabilisce che “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”. Stante il chiaro disposto normativo, è evidente che il ricorso di primo grado è da ritenersi tardivo e, tanto, sia con riferimento al termine breve di giorni 30 dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto, sia con riferimento al termine lungo di un anno dall’accadimento. Quanto al termine di 30 giorni è lo stesso resistente a dare atto di essere venuto a conoscenza in data 28 giugno 2017 di una presunta delibera presidenziale di ratifica delle dimissioni datata 26 ottobre 2016, con la conseguenza che il dies a quo per ricorrere ex art. 30, secondo comma, prima parte, CGS CONI è decorso dallo stesso giorno 28 giugno 2017, mentre il ricorso risulta essere stato proposto soltanto in data 4 aprile 2018. Di converso, anche nella denegata ipotesi in cui si voglia accedere alla (discutibile) tesi della natura non impugnatoria del giudizio promosso dal V., lo stesso è comunque tardivo in quanto il giudizio di accertamento dello status di associato andava sempre proposto entro l’anno dall’accadimento. Lì dove per “accadimento” devono intendersi le dimissioni e, in extrema ratio, l’estromissione dalle attività dell’Associazione conseguente proprio alle dimissioni. Ed anche sotto tale profilo è lo stesso resistente a riconoscere che, a seguito delle dimissioni, è stato estromesso dalle attività dell’Associazione, non essendogli stato più fatto svolgere il ruolo di osservatore arbitrale. Quindi, tenuto conto che con le dimissioni rassegnate il 22 ottobre 2016 il V. ha restituito la tessera federale e da allora non ha più partecipato alla vita dell’Associazione neanche svolgendo il ruolo di osservatore arbitrale, è evidente che l’”accadimento” cui fa riferimento l’art. 30, secondo comma, CGS CONI, nella fattispecie, non può che essere riferito alle dimissioni con contestuale restituzione della tessera. La giurisprudenza, anche di legittimità, è concorde nell’affermare che - atteso che il regime delle preclusioni processuali deve ritenersi inteso non solo nell’interesse della parte, ma anche dell’interesse pubblico all’ordinato e celere andamento del processo - l’inammissibilità della domanda per tardività è rilevabile d’ufficio ogni qual volta dagli atti del processo ciò emerga con certezza ed anche quando i fatti e/o gli atti dai quali emerge non siano stati prodotti e/o dedotti a tal fine (ex plurimis, Cass. Civ., 24 novembre 2011, n. 24858). Ciò posto, deve dichiararsi la tardività del ricorso di primo grado con conseguente accoglimento del gravame proposto dall’Associazione Italiana Arbitri.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 69/FTN del 18 Giugno 2019

Decisione impugnata: Delibera A.I.A. n. 1 del 30.6.2018 che ha determinato il suo avvicendamento dall’Organico degli arbitri appartenenti alla CAN “A”, per profili di illegittimità della delibera ulteriori rispetto al precedente ricorso già deciso da questo tribunale che asserisce di aver conosciuto soltanto dopo aver avuto “accesso alle visionature degli osservatori arbitrali, con relative valutazioni e voti, delle prestazioni rese dagli arbitri della CAN “A” nella stagione sportiva 2017/2018, delle lettere di rilievo, in esito alle quali il ricorrente è stata dismesso”.

Impugnazione - Istanza: RICORSO DI G.C. (ASSOCIATO A.I.A. – SEZIONE DI LATINA).

Massima: E’ inammissibile, per tardività e per il mancato superamento della c.d. prova di resistenza il ricorso proposto dall’arbitro effettivo con il quale ha impugnato sostanzialmente i medesimi atti già gravati con ricorso davanti al tribunale Federale in data 23.7.2018, tra cui in particolare la delibera A.I.A. n. 1 del 30.6.2018 che ha determinato il suo avvicendamento dall’Organico degli arbitri appartenenti alla CAN “A”, per profili di illegittimità della delibera ulteriori rispetto al precedente ricorso già deciso da questo tribunale che asserisce di aver conosciuto soltanto dopo aver avuto “accesso alle visionature degli osservatori arbitrali, con relative valutazioni e voti, delle prestazioni rese dagli arbitri della CAN “A” nella stagione sportiva 2017/2018, delle lettere di rilievo, in esito alle quali il ricorrente è stata dismesso”.…. il Collegio non può fare a meno di condividere le eccezioni delle difese dell’AIA circa la tardività delle censure proposte con ricorso. Invero, il ricorrente, in quanto arbitro appartenente alla CAN di A era (o quantomeno avrebbe dovuto essere) a conoscenza dell’esistenza delle relazioni relative alle prestazioni degli arbitri della CAN A e pertanto avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per ottenere l’accesso alla predetta documentazione. Anche a voler ammettere che il Sig. … non fosse a conoscenza dell’esistenza della predetta documentazione nella memoria depositata innanzi a questo Tribunale il 30.7.2018 era espressamente affermato “con particolare riferimento alla valutazione tecnica delle prestazioni degli arbitri, ogni gara del campionato di Serie A è visionata da tre componenti della CAN A (ex arbitri di provata competenza e professionalità) e/o da osservatori arbitrali […]. In ogni gara visionata, i componenti dell’Organo tecnico e gli osservatori attribuiscono all’arbitro un voto, che da un massimo di 8.70 decresce di un decimo di punto alla volta (8.60, 8.50 e così via) fino al voto minimo di 8.20”. Conseguentemente, avendo il ricorrente presentato all’AIA istanza di accesso agli atti soltanto in data 5.12.2018, dopo oltre cinque mesi, appare evidente che la tardività della conoscenza degli atti e conseguentemente della proposizione dei correlati motivi sia imputabile alla mancata diligenza del Sig. .. Del resto secondo i consolidati orientamenti del Consiglio di Stato laddove il ricorrente si è attivato tardivamente, non rileva la sopravvenuta disponibilità della documentazione utile ai fini della riapertura dei termini per la proposizione di nuove censure, essendo la tardiva conoscenza di vizi del provvedimento determinata dalla mancata diligenza del ricorrente (recentemente, VI, 15.3.2017, n.1181; si v. anche IV, n. 6875/2010 e n. 3265/2010). Una diversa interpretazione, d’altronde, come correttamente individuato nel corso dell’udienza dalle difese della FIGC, consentirebbe di eludere la regola del termine di decadenza per impugnare... il ricorso appare inammissibile anche perché le difese del Sig. …non hanno dimostrato il superamento della c.d. prova di resistenza. Il ricorrente non deduce, né allega alcuna prova che l’attribuzione di un punteggio diverso alle valutazioni attribuite dagli organi tecnici e dagli osservatori in relazione agli specifici arbitraggi dei sig.ri .., in relazione alla partita Internazionale vs Juventus del 22.4.2018, …, in relazione alla partita Udinese vs Sassuolo del 18.3.2018, …, in relazione alla partita Lazio vs Torino 11.12.2017, .., in relazione alla partita Internazionale vs Benevento del 24.2.2018, avrebbero determinato una modifica della graduatoria tale da non determinare la dismissione del sig. … Nel merito poi le censure proposte riguardano valutazioni tecnico-discrezionali particolarmente complesse insuscettibili di essere sussunte nella categoria della manifesta irragionevolezza o illogicità. Nel caso di specie, invero, gli appartenenti alla CAN di A sono tutti ottimi arbitri, i migliori scelti tra oltre trentamila associati dopo numerosi anni d’esperienza, tantissime valutazioni e molteplici promozioni. Conseguentemente la differenza tra una valutazione ottima e una valutazione buona o sufficiente, è connotata da differenze quasi impercettibili che soltanto gli organi tecnici e gli osservatori possono cogliere appieno. Ne deriva che la differenza tra pochi decimali è talmente lieve che soltanto i rappresentanti dell’AIA sono in grado di valorizzare le differenti  sfumature. Ne consegue che in assenza di macroscopici vizi procedimentali (nel caso di specie non contestati), ovvero della palese illogicità o irragionevolezza dei punteggi attribuiti dagli organi tecnici (nel caso di specie non evidente) le valutazioni tecnico discrezionali dei rappresentanti dell’AIA non possono essere oggetto di sindacato da parte di questo Collegio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/FTN del 04 Ottobre 2018

Decisione impugnata: Annullamento della decisione impugnata – non pubblicata – nonché tutti gli atti prodromici dell’intero procedimento / corso di qualificazione avente ad oggetto l’inquadramento dei ruoli di assistenti arbitrali degli organi tecnici nazionali per la stagione sportiva 2018/2019 … ovvero in subordine disporsi l’annullamento della predetta decisione e del relativo procedimento / corso di qualificazione, per motivi suesposti nella parte in cui non prevede l’idoneità del ricorrente all’esito del corso di qualificazione per assistente arbitrale degli organi tecnici nazionali …” in ogni caso “dichiarare il diritto del ricorrente a poter presentare domanda per l’ammissione al corso di qualificazione … per la stagione sportiva 2019/2020”

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ARTT. 25 e 30 CGS CONI DEL SIG. B.A.A. (ARBITRO EFFETTIVO - SEZ. A.I.A. SIRACUSA).

Massima: ….deve essere affrontata la eccezione di inammissibilità svolta dall’AIA in relazione alla tardività del ricorso proposto. L’esame di tale punto non può prescindere da un consolidato orientamento di questo Tribunale (C.U. 13 s.s. 2018-2019 e C.U. 17 s.s. 2017-2018). L’impugnazione del ricorrente non è inquadrabile nell’ambito della categoria del reclamo e non è soggetta ai limiti decadenziali prescritti da detta disposizione. Il reclamo, nell’ambito dell’ordinamento federale è un mezzo di impugnazione, disciplinato dall’art. 33 del CGS con il quale si contestano i risultati sportivi e le decisioni concernenti lo svolgimento delle gare, ipotesi differenti da quella in esame. Il ricorso, disciplinato dall’art. 43 bis CGS e per il quale è previsto il termine decadenziale di giorni 30, ha ad oggetto le delibere degli organi diversi dal Giudice sportivo. Questo Tribunale, uniformandosi ai propri precedenti, reputa opportuno sussumere l’azione promossa dal Sig. …nella categoria del ricorso e, per l’effetto, a ritenerla tempestiva. La AIA, in uno con la propria comparsa, ha depositato la documentazione relativa al corso di qualificazione per assistente arbitrale degli OTN tenutosi nei giorni 14 e 15 luglio 2018 presso Tivoli Terme. Deve quindi ritenersi soddisfatta la richiesta istruttoria formulata sul punto dal ricorrente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Settembre 2018

Decisione impugnata: Provvedimento della Presidenza del Comitato Nazionale AIA, datata 30 Giugno 2018 e comunicata il successivo 4 luglio, prot. n. 711/ss 18-19, con il quale era stata respinta la sua richiesta di essere trasferito ad altra sezione rispetto a quella di appartenenza (da Palermo a Ragusa).

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 25 E 30 CGS CONI DEL SIG. M.M. (OSSERVATORE   ARBITRO – SEZIONE DI PALERMO).

Massima: Sostiene L’AIA che l’art. 43 bis CGS-FIGC, invocato dal ricorrente, sarebbe inapplicabile al caso in esame, in quanto né lo Statuto Federale, né il Regolamento AIA adotterebbero delibere suscettibili di essere impugnate con riferimento alla suddetta norma, per cui la competenza a conoscere il caso in esame, giusto il disposto dell’art. 30 commi 2 e 3 CGS-FIGC, spetterebbe al Tribunale Federale Territoriale, essendo l’attività sportiva del ricorrente di ambito locale e non nazionale; sostiene altresì che l’ulteriore riferimento del ricorrente agli artt. 25 e 30 CGS- CONI non comporterebbe l’applicazione del termine di proposizione del ricorso ivi previsto di gg. 30, in quanto siffatta normativa sarebbe applicabile per tutto quanto non previsto dal CGS-FIGC, mentre il caso in esame rientrerebbe nella fattispecie degli artt. 33 comma 5 e 38 comma 2 di detto Codice, il cui termine di proposizione dell’impugnativa, di gg. 7 dalla data del provvedimento impugnato, non sarebbe stato rispettato dal ricorrente. Ritiene questo Tribunale che la norma di riferimento dell’odierno ricorso è quella  dettata dall’art. 30 CGS-CONI, per la quale “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”. L’art. 38 comma 2 CGS-FIGC, invocato dalla resistente, attiene alla proposizione dei reclami e non può quindi investire il caso in esame, che è stato proposto con ricorso. È noto l’orientamento di questo Tribunale sulla diversità esistente tra il ricorso ed il reclamo; infatti, nell’ambito dell’Ordinamento Federale i reclami sono i mezzi di impugnazione coni quali si contestano i risultati sportivi e le relative decisioni concernenti lo svolgimento delle gare; tali mezzi sono disciplinati dall’art. 33 CGS-FIGC e dal successivo art. 38 stesso Codice, mentre i ricorsi avverso le delibere degli organi diversi dal giudice sportivo sono disciplinati dall’art. 43 bis CGS-FIGC (anch’esso richiamato dall’odierno ricorrente), che prevede un termine decadenziale più lungo, 30 gg (cfr. Trib. Fed. Naz. Sez. Disciplinare C.U. n. 17/TFN 9.10.2017 e n. 13/TFN 2.08.2018). Poiché il termine di gg. 30 risulta rispettato dal ricorrente e poiché l’eccepito vizio di tardività non sussiste, la prima delle due eccezioni sollevate dall’AIA può definirsi superata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Settembre 2018

Decisione impugnata: Delibera 30 Giugno 2018 del Comitato Nazionale AIA, pubblicata sul CU n. 11 ss. 2018/2019 di pari data, con la quale è stata disposta la sua dismissione da detta CAN per “motivate valutazioni tecniche”.

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ART. 30 CGS CONI DEL SIG. D.     R.D. (ARBITRO EFFETTIVO A.I.A.).

Massima: È destituita di fondamento l’eccezione dell’AIA sulla inammissibilità del ricorso per il tardivo deposito  dell’atto  introduttivo. Deduce sul punto la resistente che sarebbe applicabile al caso in esame il comma 2 dell’art. 38 CGS FIGC, per il quale i reclami ed i ricorsi vanno proposti “entro i sette giorni successivi alla data della pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’organo che si intende impugnare” e che tale termine ha natura perentoria, con decorrenza, per effetto della “presunzione assoluta” prevista dall’art. 2 comma 3 dello stesso CGS, “a far data dalla pubblicazione del comunicato” (virgolettato ed in corsivo il testo normativo). Tutto questo perché - secondo la resistente - l’art. 43 bis CGS FIGC, invocato dal ricorrente, che reca per la proposizione del ricorso il termine di giorni trenta dalla pubblicazione dell’atto da impugnare, sarebbe inapplicabile, ostando alla sua applicazione l’ambito limitato  della norma alle sole delibere della FIGC e non anche a quelle dell’AIA, il cui regolamento non prevede tale possibilità. Ritiene questo Tribunale che correttamente il ricorrente ha riferito il proprio atto (anche) all’art. 30 CGS CONI, il cui secondo comma prevede che “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento” e che “decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale”. La norma, virgolettata ed in corsivo nel testo letterale, dettata a tutela di situazioni giuridicamente protette dall’Ordinamento Federale, è stata rispettata dal ricorrente, che, in relazione alla delibera pubblicata il 30 Giugno 2018, ha proposto l’atto il 28 luglio successivo e, quindi, nel pieno rispetto del termine. Opina la resistente che la norma CONI non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto l’art. 1 CGS FIGC, al comma secondo, richiama il CGS CONI solo “per quanto non previsto dal presente codice” (virgolettato ed in corsivo il testo della norma). Come è stato argomentato da questo Tribunale in altre statuizioni (cfr. CU n. 17/TFN 9.10.2017 e CU n. 13/TFN 2.8.2018), l’atto introduttivo del presente procedimento, al pari di quelli nell’ambito dei quali sono scaturite le richiamate decisioni, non rientra nella categoria dei reclami e quindi non è sottoposto al termine di decadenza di cui all’art. 38 comma secondo sub. cit. “I reclami - si legge nella prima delle due richiamate decisioni - nell’ambito dell’Ordinamento Federale sono i mezzi di impugnazione con i quali si contestano i risultati sportivi e le relative decisioni concernenti lo svolgimento delle gare. Lo stesso CGS FIGC distingue chiaramente i due mezzi di impugnazione. I reclami sono disciplinati dall’art. 33, mentre i ricorsi avverso le delibere degli organi diversi dal giudice sportivo sono disciplinati dall’art. 43 bis, che prevede un termine decadenziale più lungo (30 giorni)” >>virgolettato ed in corsivo il testo della decisione <<. In questo contesto, l’impugnazione proposta dal ricorrente è stata correttamente introitata ed è perfettamente ammissibile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/FTN del 07 agosto 2018

Decisione impugnata: Delibera AIA pubblicata sul CU n. 1 del 30 Giugno 2018 stagione  sportiva  2018/2019,  con  la  quale  veniva  disposta  la  dismissione  del  ricorrente dall’organico CAN A, recante la dicitura, dal ricorrente definita laconica, “dismessi per motivate valutazioni tecniche”, con in calce solo il suo nominativo e la sezione di appartenenza; ha precisato che l’impugnativa era da considerarsi estesa a tutti gli atti prodromici, presupposti e preliminari al provvedimento, compresa la eventuale proposta dell’Organo tecnico della CAN A e la  delibera  stessa  del  Comitato  Nazionale,  nonchè  ai  criteri  utilizzati  per  la  formazione dell’elenco dei nominativi trasmessi al Comitato Nazionale ed alla eventuale delibera, che aveva stabilito la definizione dell’organico per la stagione sportiva 2018 / 2019, il tutto per il “mancato rispetto degli atti regolamentari in ordine alla formazione dell’organico oltre alla violazione dei criteri di trasparenza ed imparzialità ai sensi della L. 241/90” (virgolettato l’incipit del ricorso).

Impugnazione - Istanza: RICORSO DI G.C. (ASSOCIATO A.I.A. – SEZIONE DI LATINA), AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 30 DEL CGS CONI E 43BIS CGS FIGC.

Massima: É destituita di fondamento l’eccezione dell’AIA sulla inammissibilità del ricorso per il tardivo deposito dell’atto introduttivo.Deduce sul punto la resistente che sarebbe applicabile al caso in esame il comma 2 dell’art. 38 CGS FIGC, per il quale i reclami ed i ricorsi vanno proposti “entro i sette giorni successivi alla data della pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’organo che si intende impugnare” e che tale termine ha natura perentoria, con decorrenza, per effetto della “presunzione assoluta” prevista dall’art. 2 comma 3 dello stesso CGS, “a far data dalla pubblicazione del comunicato” (virgolettato ed in corsivo il testo normativo). Tutto questo perché - secondo la resistente - l’art. 43 bis CGS FIGC, invocato dal ricorrente, che reca per la proposizione del ricorso il termine di giorni trenta dalla pubblicazione dell’atto da impugnare, sarebbe inapplicabile, ostando alla sua applicazione l’ambito limitato della norma alle sole delibere della FIGC e non anche a quelle dell’AIA, il cui regolamento non prevede tale possibilità. Ritiene questo Tribunale che correttamente il ricorrente ha riferito il proprio atto (anche) all’art. 30 CGS CONI, il cui secondo comma prevede che “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento” e che “decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”. La norma, virgolettata ed in corsivo nel testo letterale, dettata a tutela di situazioni giuridicamente protette dall’ordinamento federale, è stata rispettata dal ricorrente, che, in relazione alla delibera pubblicata il 30 Giugno 2018, ha proposto l’atto il 23 luglio successivo e, quindi, nel pieno rispetto del termine. Opina la resistente che la norma CONI non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto l’art. 1 CGS FIGC, al comma secondo, richiama il CGS CONI solo “per quanto non previsto dal presente codice” (virgolettato ed in corsivo il testo della norma). Ma, anche se così fosse, si tornerebbe comunque al termine di giorni trenta dell’art. 43 bis CGS FIGC, che andrebbe a prevalere su quello dell’art. 38 comma secondo CGS FIGC, trattandosi nel caso in esame di ricorso e non di reclamo. Come è stato argomentato da questo Tribunale in altra statuizione (cfr. CU n. 17/TFN - Sezione Disciplinare 9.10.2017), l’atto introduttivo del presente procedimento, al pari di quello nell’ambito del quale è scaturita la richiamata decisione, non rientra nella categoria dei reclami e quindi non è sottoposto al termine di decadenza di cui all’art. 38 comma secondo sub. cit. “I reclami - si legge nella richiamata decisione - nell’ambito dell’ordinamento federale sono i mezzi di impugnazione con i quali si contestano i risultati sportivi e le relative decisioni concernenti lo svolgimento delle gare. Lo stesso CGS FIGC distingue chiaramente i due mezzi di impugnazione. I reclami sono disciplinati dall’art. 33, mentre i ricorsi avverso le delibere degli organi diversi dal giudice sportivo sono disciplinati dall’art. 43 bis, che prevede un termine decadenziale più lungo (30 giorni)” >>virgolettato ed in corsivo il testo della decisione <<.In questo contesto, l’impugnazione proposta dal ricorrente è perfettamente ammissibile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 5/FTN del 13 luglio 2018

Decisione impugnata: Verbale dell’Assemblea ordinaria della Lega del 5.6.2018, con il quale è stato deliberato di interpretare la previsione contenuta all’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB (di seguito “Codice” o “CdA”) nel senso di intenderla riferita alla mutualità totale spettante al Foggia Calcio Srl in relazione alla stagione sportiva 2017/2018 (di seguito “Verbale”); verbale del Consiglio Direttivo del 07.03.2018, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del Foggia calcio Srl dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018 (di seguito “Verbale Consiglio”);

Impugnazione - Istanza: RICORSO  EX ARTT. 6.15 DELLO STATUTO DELLA L.N.P. SERIE B E 43BIS CGS  DELLA SOCIETÀ FOGGIA  CALCIO  SRL  IN  PERSONA  DEL  COMMISSARIO  GIUDIZIALE  E   LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DR N.G.,  PER  L’ANNULLAMENTO  DEL   VERBALE DELL’ASSEMBLEA  ORDINARIA  DELLA  L.N.P.  SERIE  B   del   5.6.2018   E   DEL  VERBALE   DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.3.2018.

Massima: Anche l’eccezione volta a contestare la tardività del ricorso non merita accoglimento alla luce delle considerazioni appena svolte sulla complementarità dei due verbali. L’incompletezza della delibera consiliare, del tutto priva di quantificazione della sanzione e, quindi, di immediata ed autonoma attitudine lesiva nei confronti del destinatario, la rende inidonea a far maturare decadenze, di guisa che solo sulla base delle indicazioni interpretative fornite dall’Assemblea il 5 Giugno 2018, la sanzione può considerarsi compiutamente determinata nei suoi elementi costitutivi minimi.

Massima: … anche l’ultima  eccezione  preliminare  volta  ad  affermare  la decadenza del Foggia Calcio dal diritto di impugnare la  delibera dell’Assemblea per  mancata formulazione della riserva scritta prevista dall’art. 6.15 Statuto Lega B. A ben vedere, la riserva è stata chiaramente formulata in Assemblea dal  Commissario  Giudiziale  Dott.  ..,  il quale ha dichiarato a verbale “che a tutela della Società … provvederà ad adottare ogni necessaria   iniziativa”.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 027CFA DEL  05/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 016/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2018/2019) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 005/CFA DEL 26 LUGLIO 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 184 del 18.6.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. V.E. (ALL’EPOCA DEI FATTI OSSERVATORE ARBITRALE ASSOCIATO DELLA SEZIONE AIA DI LAMEZIA TERME) AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX  ART.  43  BIS  C.G.S.  PROPOSTO  NEI  CONFRONTI  DELL’AIA  E  DELLA  FIGC

Massima: Annullata la decisione del TFN che aveva rigettato il ricorso ex art. 43 CGS proposto dall’osservatore arbitrale con il quale chiedeva “Accertare e dichiarare il proprio status di associato dell’ Associazione Italiana Arbitri e per l’effetto reintegrarlo nei ruoli di Osservatore Arbitrale, già ricoperto all’epoca dei fatti, con decorrenza dalla data del  24.3.1998, nonché trasmettere alla Procura dell’A.I.A. ed alla Procura Federale in ordine ad eventuali condotte, rilevanti ai fini disciplinari, che verranno accertate in corso di giudizio. Per l’effetto condannare l’A.I.A. e la F.I.G.C. in solido a voler risarcire il danno subito all’O.A. Viterbo in euro 480,00 oltre interessi; nonché il risarcimento del danno da stabilire  in via equitativa tenendo conto dei parametri previsti dai rimborsi spesa per  l’Organo Tecnico Nazionale. Con vittoria di spese di lite” e per l’effetto riconosciuta la sussistenza delle condizioni di associato A.I.A.. …l’asserzione del Presidente A.I.A., secondo il quale l’istituto del “ritiro” delle dimissioni non sarebbe previsto, quale istituto, dal Regolamento A.I.A. (cfr lettera 28.6.2017, citata), sicché a tale atto non sarebbe possibile attribuire effetto alcuno. L’art. 1 del citato Regolamento A.I.A., intitolato “natura e funzioni”, precisa al comma 1 che (testualmente) “L’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) è l’associazione che, all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani (n.d.r.: nell’accezione di  cui si è precisato al punto 4 che precede) che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività…”. L’A.I.A., quale associazione, trova la sua disciplina nel codice civile che, all’art. 24, contempla il caso del recesso e dell’esclusione degli associati: come puntualizzato da autorevole dottrina (Rescigno, Galgano), trattasi di una facoltà riconosciuta all’associato, in deroga al principio generale codificato nell’art. 1372 c.c., ma in armonia con il disposto dell’art. 1373 c.c.. Essa costituisce un diritto che risponde all’ esigenza di tutelare la libertà di associazione e costituisce una disciplina a carattere negoziale che deroga, come si è detto, a quella legale, e che incontra un limite sotto l’aspetto del differimento nel tempo della facoltà di recesso, come specificato all’ art. 24 c.c., comma 2, che differisce l’effetto allo scadere dell’anno in corso, purché la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima. Il Regolamento A.I.A. pone, però, un ulteriore limite: l’accettazione delle dimissioni. Trattasi di una norma che pone non poche perplessità sulla sua legittimità, in relazione al combinato disposto degli artt. 2 e 21 Cost. (libertà positiva di associazione) e all’art. 18 Cost. (libertà negativa): non appare opportuno in questa sede discettare su tale tema, ma si auspica che anche ad esso il Legislatore sportivo voglia dedicare l’attenzione e gli approfondimenti che il caso postula. In presenza di un diritto costituzionalmente garantito ed assolutamente non comprimibile, ex artt. 2 e 21 Cost., di manifestare le proprie opinioni e di autodeterminarsi in ordine ad esse, è di tutta evidenza come un ipotetico divieto di revoca delle dimissioni produrrebbe un grave e profondo vulnus a detto diritto. Al riguardo appare conducente richiamare l’attuale formulazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, quale risulta dal modello approvato dal Ministero del Lavoro con D.M. 15.12.2015, ove è codificato l’istituto del “ripensamento”, quale esercizio di un diritto di natura potestativa di cui sono titolari tutti i lavoratori, in virtù del quale è data ad ogni lavoratore la facoltà di revocare le dimissioni o il consenso alla risoluzione del rapporto, entro un determinato arco temporale. Se è riconosciuto, quindi, ad ogni lavoratore un simile diritto, non si vede come si possa negare ad un associato di esercitare un simile diritto potestativo, sicché ogni ulteriore riflessione al riguardo appare davvero superflua. A conclusione necessita evidenziare che, come dispone l’art. 1, comma 1 del Regolamento A.I.A., l’adesione degli arbitri all’Associazione è obbligatoria e rappresenta la condizione per prestare (testualmente) “la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa”. A ben vedere, quindi,  tale  obbligatorietà sussisterebbe solo per gli ufficiali di gara e non riguarderebbe gli arbitri inquadrati come “osservatori arbitrali”, non competendo a costoro di prestare la richiamata “attività di ufficiali di gara”, sicché anche su questo ulteriore tema sarebbe auspicabile un intervento del Legislatore sportivo per armonizzare la normativa di riferimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 36/TFN-SD del 25 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  RICORSO DEL SIG. P.V. AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 30 DEL CODICE DI  GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI ED EX ART. 43 BIS CGS AVVERSO LA COMUNICAZIONE AIA DEL  1.7.2017 (n. 0001/MN), COMUNICATA SOLO IN DATA 18.10.2017 E DELLA GRADUATORIA FINALE  SS 2017-18 E DI TUTTI GLI ATTI PRODROMICI, PRESUPPOSTI, PRELIMINARI, COMPRESA LA  EVENTUALE PROPOSTA DELL’ORGANO TECNICO DELLA C.A.I.

Massima: E’ inammissibile, per tardività, il ricorso ex artt. 25 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (in prosieguo, per brevità, anche, “CGS CONI”) e 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (in prosieguo, per brevità, anche, “CGS FIGC”) inviato all’Associazione Italiana Arbitri (in prosieguo, per brevità, anche “AIA”), alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (in prosieguo, per brevità, anche “FIGC”) e al Tribunale Federale il 16.11.2017, proposto dall’arbitro con il quale  contestava la legittimità: -       della comunicazione del 1.7.2017, comunicata solo in data 18.10.2017 con la quale veniva comunicato: “al termine della stagione sportiva 2016/2017 […] in relazione a quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lett. a) delle Norme di Funzionamento OO.TT. non è possibile confermarTi nel ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione del predetto Organo Tecnico”; - della graduatoria finale stagione sportiva anno 2017/2018; - e di tutti quanti gli atti prodromici, presupposti, preliminari, compresa la eventuale proposta dell’Organo tecnico della C.A.I. Il ricorso, infatti, è stato proposto il 16.11.2017, dopo oltre quattro mesi dalla pubblicazione della dismissione. L’art. 30 del CGS del CONI prevede: “per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’Ordinamento Federale […] è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale” che “deve essere depositato entro trenta giorni da quanto il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto”. Analogamente l’art. 43 bis del CGS della FIGC (ai commi 1 e 2) stabilisce: “i ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale Federale a livello nazionale […] entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 17/TFN-SD del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL DOTT. GIOVANNI GRECO (ARBITRO EFFETTIVO), AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 30 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI (D.P.C.M. 16.12.2015) AVVERSO LA DELIBERA A.I.A. DI CUI AL COM. UFF. N. 1 del 1.7.2017.

Massima: infondata è l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalle difese dell’A.I.A. Secondo la prospettazione della resistente, infatti, l’impugnazione de qua sarebbe tardiva, in quanto l’art. 38 del C.G.S. F.I.G.C., prescriverebbe che il reclamo debba essere proposto entro sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale. Tuttavia, l’impugnazione proposta dal dott. – omissis - non è sussumibile nell’ambito della categoria dei reclami e, conseguentemente, non è soggetta ai limiti decadenziali prescritti dalla prefata disposizione. Come controdedotto dal ricorrente, infatti, i reclami, nell’ambito dell’ordinamento federale, sono i mezzi di impugnazione con i quali si contestano i risultati sportivi e le relative decisioni concernenti lo svolgimento delle gare. Lo stesso C.G.S. F.I.G.C. distingue chiaramente i due mezzi di impugnazione. I reclami sono disciplinati dall’art. 33, mentre i ricorsi avverso le delibere degli organi diversi dal giudice sportivo sono disciplinati dall’art. 43 bis che prevede un termine decadenziale più lungo (30 giorni). Alla luce delle richiamate disposizioni, l’impugnazione proposta dal dott. – omissis - è senz’alcun dubbio inquadrabile alla stregua di un ricorso. Anche volendo prescindere dal nomen iuris utilizzato dal ricorrente, infatti, l’impugnazione non ha a oggetto il corretto svolgimento di una gara, bensì una delibera di un organo dell’A.I.A. Il giudice adito è quello competente a giudicare i ricorsi e non i reclami che sono rimessi alla cognizione del giudice sportivo. Del resto, le stesse difese dell’A.I.A. hanno applicato la disciplina dei ricorsi, costituendosi oltre i termini prescritti dalla disciplina del reclamo (3 giorni). Tra l’altro la prospettazione dell’A.I.A., secondo la quale l’impugnazione avrebbe dovuto essere depositata innanzi a Codesto Tribunale entro il ristretto termine decadenziale prescritto per i reclami, non potrebbe comunque determinare l’inammissibilità del ricorso, in quanto sarebbe in insanabile contrasto con l’art. 30 del C.G.S. C.O.N.I. che prevede all’art. 30, commi 1 e 2, che “per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale […] è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale che “deve essere depositato entro trenta giorni da quanto il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 20/TFN-SD del 23 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA AI SENSI DELL’ART.  6.15 DELLO STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE SERIE B E DELL’ART. 43BIS DEL  CGS F.I.G.C. CON DOMANDA DI EMANAZIONE DI MISURE CAUTELARI AI SENSI  DELL’ART. 43BIS, COMMA 4 BIS CGS.

Massima: Il ricorso non è neppure tardivo. La lega eccepisce, infatti, che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto proposto due mesi dopo la definizione del calendario. Tuttavia, con il ricorso de quo, l’US Città di Palermo non ha impugnato la definizione del calendario, bensì la deliberazione con la quale è stata rigettata la richiesta di spostamento di singole gare. Inconferenti sono poi le ulteriori eccezioni con le quali è stata contestata la mancata partecipazione della US Città di Palermo all’Assemblea della Lega Nazionale della Serie B, poiché nel caso di specie si contesta l’incompetenza di quest’ultima ad adottare la decisione impugnata.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.043/TFN del 10 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(81) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. R.R. (Delegato assembleare LND-CR Campania) AVVERSO LA VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DELLA LND DEL 24.10.2015 E DI OGNI DELIBERAZIONE ASSUNTA NEL CORSO DELLA STESSA.

Massima: Per il mancato rispetto della pregiudiziale sportiva è’ inammissibile al TFN il ricorso proposto dal delegato assembleare del Comitato Regionale contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti e nei confronti del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti per l’annullamento, previa idonea misura cautelare, dell’Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, tenutasi in data 24 ottobre 2015, e di ogni deliberazione assunta nel corso della stessa, con particolare riferimento al C.U. n. 140 del Presidente della Lega, pubblicato in data 24 ottobre 2015 nonché al verbale dell’assemblea del 24 ottobre 2015, di contenuto ignoto, previa disapplicazione del C.U. n. 148/A della FIGC, pubblicato in data 23 settembre 2015, con il quale il Presidente Federale delibera di approvare la “modifica dell’art. 9, comma 3 , del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti con l’inserimento di una norma di attuazione e transitoria”, e quindi della modifica regolamentare introdotta del C.U. n.127 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in data 29 settembre 2015 con cui il Vice Presidente Vicario, ai sensi della richiamata norma transitoria, ha convocato per il 24 ottobre 2015 l’Assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo Presidente della Lega di ogni atto comunque connesso, con particolare riferimento alla “delega conferita dal Presidente federale in data 31 agosto 2015” richiamata nel C.U. n. 148/A di contenuto ignoto, ed al C.U. n. 136 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in data 19 ottobre 2015 con cui il Vice Presidente Vicario ha comunicato l’intervenuta ammissione della sua candidatura alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Esaminate le memorie di costituzione della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti entrambe depositate in data 4 dicembre 2015. La domanda in esame (trattandosi di disapplicazione di atti) avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata in ambito sportivo mentre invece il ricorrente è andato direttamente dinanzi al Giudice amministrativo. A norma del combinato disposto degli artt. 30.3 dello Statuto federale, 27.3 dello Statuto della L.N.D., 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e 3 della Legge n.280/2003 il – omissis - avrebbe dovuto adire in via preventiva il Collegio di garanzia dello sport del CONI. Al riguardo non può valere la replica fornita dal ricorrente in virtù della quale l’art. 12 bis dello Statuto del CONI prevederebbe che “É ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” e che dunque, non trattandosi nella fattispecie di provvedimenti di organi di giustizia federale, non si sarebbe dovuto ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport. Appare evidente che detta replica non possa essere accolta in quanto la FIGC non ha violato lo Statuto del CONI, quanto piuttosto ha esteso (come hanno fatto tante altre Federazioni) l’oggetto delle impugnative dinanzi al Collegio di garanzia. In sostanza appare evidente come il – omissis - abbia omesso di adempiere alla c.d. “pregiudiziale sportiva” non impugnando in tale sede (organi di giustizia federale o Collegio di Garanzia dello Sport) le modifiche approvate di cui al C.U. n. 148/A del 23 settembre 2015, atto presupposto su cui si basa tutta l’impugnativa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.032/TFN del 17 Febbraio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. U.C. PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 83/A IN PARI DATA. (65) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. D.T. PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 83/A IN PARI DATA.

Massima: Devono essere rigettate le eccezioni preliminari della resistente Federazione siccome infondate. Premesso che gli attuali ricorrenti sono componenti del Consiglio Federale e come tali eletti in conformità dell’art. 26 dello Statuto della FIGC, va evidenziato che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del CGS CONI, richiamato dalla stessa resistente, le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale o del Collegio dei revisori dei conti. Risulta dagli atti che i ricorrenti erano stati presenti alla seduta del Consiglio Federale di approvazione della norma contestata, tenutasi il 20 novembre 2014 e che il provvedimento venne approvato a maggioranza, fatta eccezione per sei consiglieri, tra cui gli attuali ricorrenti, che si espressero in senso contrario, di guisa che la richiamata eccezione della resistente non appare confortata né dal dato regolamentare che si è richiamato, né dalle risultanze della seduta del Consiglio Federale di approvazione della norma.

Massima: Del pari infondate appaiono le ulteriori eccezioni della resistente sulla inammissibilità dei ricorsi, essendo evidente oltre ogni ragionevole dubbio che i ricorrenti, nell’impugnare la nuova disciplina sulla limitazione alle rose, hanno esercitato la facoltà loro attribuita dall’art. 31 comma 2 CGS CONI sopra citato, a nulla rilevando che i ricorrenti avrebbero agito nell’interesse di alcuni soltanto dei calciatori (gli over 21) in danno degli altri più giovani (gli under 21) e che la posizione dei ricorrenti, esplicitata nei ricorsi, sarebbe stata di semplice non condivisione della nuova disciplina in quanto dissonante dai propri personali convincimenti, aspetti questi che non sembrano trasparire dal contenuto dei ricorsi e che la resistente peraltro in nulla ha comprovato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it