Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0042/CFA del 4 Novembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto n. 30 del 23 settembre 2022 nella parte in cui il Tribunale Federale Territoriale dichiarava la inammissibilità del reclamo proposto dalla società A.S.D. Città di Caorle-La Salute per incompetenza del Giudice Adito

Impugnazione – istanza: A.S.D. Cttà di Caorle-La Salute

Massima: Annullata la decisione del TFT presso il CR Veneto che aveva dichiarato l’inammissibilità del reclamo per non essere competente, in quanto risulta essere competente a giudicare la presente fattispecie – avente ad oggetto l’impugnazione della delibera del Comitato regionale Veneto di esclusione della società reclamante dal torneo regionale under 14, disposta con delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto - con l’effetto che gli atti vengono rimessi allo stesso per l’esame nel meritoIl Giudice di I grado ha ritenuto la propria incompetenza attraverso una lettura dell’art. 92 (sulla competenza del Tribunale Federale Territoriale), secondo la quale non sarebbe prevista la specifica indicazione all’’interno della propria competenza dell’impugnazione di delibere di organi Federali (quale ritenuto il Comitato Regionale resistente), nel mentre l’art 83 attribuisce al Tribunale Federale Nazionale la competenza a decidere sulle deliberazioni degli organi federali, con ciò confermando la prescrizione residuale dell’art 79, che ritiene comunque competente lo stesso Tribunale relativamente alle altre materie previste dalle norme federali La pronuncia impugnata concludeva, pertanto, come segue: «Nel caso di specie, si tratta di preferire all’interpretazione che “aggiunge” una materia alle competenze del Tribunale Federale Territoriale (inserendo quella sull’impugnazione delle deliberazioni degli organi federali), l’interpretazione che “amplia” la competenza del Tribunale Federale Nazionale (estendendo il significato della locuzione “delibere dell’Assemblea federale e del Consiglio federale” a ricomprendere “le deliberazioni delle Assemblee e dei Consigli degli organi federali”).» Il Tribunale si dichiarava quindi incompetente a decidere. Questa Corte ritiene di non condividere questa impostazione e le relative conclusioni. È ben vero che dalla lettura delle norme (79, 87,92 138 CGS), relative alla competenza potrebbe scorgersi una qualche carenza di coordinamento fra di esse, ma occorre rammentare che questa stessa Corte, Sezione Prima, con decisione n. 51 2020/2021 del 19.11.2020, abbia già affrontato e risolto il medesimo problema, affermando la competenza del Tribunale Regionale Sportivo motivando come segue. «9. Ritiene questo collegio, sulla scorta di una sua recente decisione (I sezione, n. 29/2020-21, cui non appare possibile discostarsi, data l’oggettiva sovrapponibilità della questione) che il nuovo CGS, nel disciplinare la competenza ed il funzionamento del Tribunale federale nazionale, ha sostanzialmente confermato l’impianto adottato dal Codice del 2014 il quale, nel recepire i principi dettati dal CONI, ha previsto una giustizia organizzata sul c.d. sistema del doppio binario: da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d’appello sportiva con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive, dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d’appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici sportivi. In tale quadro, il nuovo Codice, all’art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente introduce una norma “di sistema” avente specificamente ad oggetto la competenza del Tribunale federale che giudica “su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”. Ne deriva che l’art. 79 CGS è disposizione generale e residuale sulla attribuzione della competenza del Tribunale Federale (così come lo sono gli artt. 25 e 30 del CGS CONI che, sostanzialmente, contengono una disposizione di contenuto identico alle previsioni di cui all’art. 79 CGS), che si estende, proprio per il suo carattere di generalità, alle competenze dei Tribunali Federali Territoriali che ne costituiscono (sempre ai sensi dell’art. 79 CGS) mere articolazioni. L’effetto di una simile disposizione, salvo quanto si dirà poi in ordine al profilo delle articolazioni territoriali, è comunque quello di garantire una piena autodichia dell’ordinamento endofederale, senza cioè che vi siano vuoti di tutela che legittimino il ricorso al solo Collegio di garanzia ai sensi dell’art. 54 comma 1 del CGS CONI. Ciò premesso occorre dare conto che le questioni dedotte dalle parti sulla competenza o meno del Tribunale adito in primo grado, muovono da due profili diversi: il primo attiene alla critica della decisione gravata che ha ritenuto insussistente la competenza del Tribunale Federale Territoriale sulla scorta della asserita esaustività della previsione contenuta nell’art. 92 CGS FIGC, che escluderebbe quindi ogni altra materia oltre a quelle ivi contemplate (con conseguente giustiziabilità da parte del Tribunale Federale a livello nazionale); il secondo attiene alla prospettazione del Comitato appellato, ed in parte avallata dalla decisione oggetto di appello, secondo la quale la competenza non spetterebbe neanche al Tribunale Federale a livello nazionale, in quanto non si rinverrebbero, ai sensi dell’art. 87 comma 4 CGS, nello statuto e nel regolamento della LND devoluzioni alla potestas iudicandi del Tribunale Federale questioni afferenti alle delibere ivi adottate. Nessuna delle due prospettazioni appare fondata. Quanto alla prima l’art. 92 CGS, evocato dalla13. Nessuna delle due prospettazioni appare fondata. Quanto alla prima l’art. 92 CGS, evocato dalla decisione di primo grado, effettivamente rubricato “competenza e composizione del Tribunale Federale a livello territoriale”, non costituisce disposizione autolimitativa della competenza del Tribunale Federale territoriale, per espressa previsione contenuta nell’inciso finale dell’art.1 lett. a) che ne estende la portata “alle altre materie previste da norme federali”: non potendosi dubitare che lo stesso CGS della FIGC costituisca norma federale, altre disposizioni ivi contenute non possono che valere quali norme integrative del rinvio contenuto nell’art. 92 CGS. Ne deriva che il rapporto tra questa disposizione e l’art. 138, comma 2 CGS, a mente del quale “il Tribunale Federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale” non è di alternatività, ma di piena compatibilità. Diversamente opinando (e cioè ritenendo che l’elencazione delle competenze del Tribunale Federale Territoriale siano tassonomicamente indicate nell’art. 92) si finirebbe per rendere del tutto inutile ed incomprensibile la disposizione dell’art. 138 CGS sopra richiamata, che ha carattere di specialità come dimostra la sua collocazione nel Titolo VII del Codice, destinato proprio a regolare la disciplina sportiva in ambito regionale della LND. Inoltre la disposizione contenuta nell’art. 138, comma 2 CGS ha carattere speciale e prevalente rispetto a quella dell’art. 87, comma 4 CGS, dalla quale la decisione di primo grado e la difesa del Comitato appellato ricaverebbero la necessaria interposizione di una norma statutaria o regolamentare delle “componenti federali” ai fini della giustiziabilità endofederale delle proprie delibere. Indipendentemente dalle ulteriori motivazioni di seguito illustrate, l’attribuzione della competenza al Tribunale Federale territoriale riguarda una specifica materia (campionati e altre competizioni organizzate dal Comitato regionale della LND) disposta dal CGS senza alcuna precisazione in ordine alla tipologia di provvedimento adottato, diversamente dal rinvio contenuto dall’art. 87 comma 4 che si riferisce “anche alle delibere adottate dalle componenti federali” (senza alcuna puntualizzazione tipologica sia soggettiva che oggettiva, fondandosi solo sulla morfologia del provvedimento - delibera). Ne consegue l’evidente carattere di specialità della prima disposizione (art. 138 comma 2 CGS), che è certamente norma sulla competenza, rispetto alla seconda (art. 87, comma 4 CGS) che riguarda la “Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso” (ed è quindi norma sul rito). Quanto alla seconda tesi, oltre alle motivazioni esposte al punto che precede (in sé sufficienti per dirimere la questione controversa), occorre ribadire (conformemente al richiamato precedente 29/2020-21 di questa sezione) che il richiamo operato dall’art. 87, comma 4, alle disposizioni statutarie e regolamentari delle componenti federali, va riferito ai riti ivi previsti dalla stessa norma e da quella che immediatamente precede, ma non costituisce norma sulla competenza.» Questa Corte ritiene di condividere il decisum e le motivazioni del precedente citato. Va pertanto affermata la competenza a decidere del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto. La decisione impugnata va conseguentemente riformata con applicazione dell’art 106, comma 2, ultimo periodo del CGS: “ Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”. Il giudizio va dunque rinviato al Tribunale Federale Regionale, restando impregiudicata la valutazione del merito del reclamo proposto in primo grado e la decisione sulle spese, anche del presente grado.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 55/TFN - SD del 7 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Ricorso del sig. G.D.A.nei confronti dell'Associazione Italiana Arbitri + altri - Reg. Prot. 29/TFN-SD

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale è competente a decidere in merito al ricorso ex artt. 25 e 30 CGS-CONI proposto dall’Arbitro Benemerito, appartenente alla Sezione A.I.A. di Foggia, con il quale ha impugnato chiedendone l’annullamento la delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’A.I.A. ed i provvedimento di commissariamento successivi e per l’effetto dichiarare la validità dell’Assemblea elettiva della Sezione A.I.A. di Foggia… Rilevato che nella specie si verte in materia di competenza dedotta quale territoriale, rientra pacificamente nella competenza del Tribunale Federale Nazionale la cognizione dei ricorsi di cui all’art. 30 del CGS-CONI. Al riguardo, è già stato affermato da questo Tribunale, “che relativamente ai ricorsi di cui all’articolo 30 del CGS-CONI, tra i quali rientra quello in esame, ai fini del riparto di competenza (territoriale) assume rilievo dirimente non già la sede (periferica) di attività e di inquadramento del soggetto […..] bensì la sede dell’Autorità emanante l’atto impugnato ovvero l’ambito, nazionale o periferico dell'Organo decidente il cui atto si intende avversare nonché la portata effettuale del provvedimento medesimo oltre che la sua incidenza o meno su una pluralità di destinatari in ragione del complessivo assetto di interessi che con la decisione si intende regolare” (TFN-SD, decisione n. 69/2019-2020 del 18.12.2019). Nel caso in esame, nessuno dubita che la delibera impugnata sia stata pronunciata dalla Commissione di Disciplina d’Appello dell’A.I.A., la cui competenza sul punto è attribuita dall’art. 31, comma 2, lett. c, Reg. A.I.A., nel mentre i Comunicati Ufficiali con cui sono stati disposti il Commissariamento al 30.9.2022, prima, e quello al 30.6.2023, dopo, sono di emanazione del Comitato Nazionale dell’A.I.A., ovvero di un organo direttivo centrale dell’Associazione (art. 6, comma 2, lett.  e, Reg. A.I.A.). Va per tale motivo respinta l’eccezione di incompetenza, “dovendosi fare applicazione del principio generale per cui il provvedimento deve essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria che ha competenza nella circoscrizione ove opera e ha sede l’autorità emanante l’atto impugnato, anche se gli effetti dell’atto dovessero prodursi in ambito periferico” (TFN-SD, dec. cit.).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0096/CFA del 22 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 144/TFN SD del 12.5.2022

Impugnazione – istanza: sig. C.A.D.S.D.S.-sig. M.S.P./Divisione Calcio a 5

Massima:…il Collegio osserva che la reclamata Divisione calcio a 5 non ripete in questo grado di appello le eccezioni di difetto di giurisdizione e, in subordine, di competenza formulate in primo grado e respinte in quella sede. In quanto nel CGS manca una disposizione corrispondente all’art. 9 del Codice del processo amministrativo, il Collegio è tuttavia dell’avviso di doversi porre egualmente la questione della propria giurisdizione e della propria competenza. E ciò, sia in applicazione del consolidato principio, generalmente valido al di là delle eccezioni espresse, secondo cui il giudice conosce d’ufficio della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, quali requisiti per la valida costituzione di un rapporto processuale, sia, in punto di fatto, per definire tematiche controverse. In primo grado, è stato sostenuto il difetto di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva. La delibera impugnata recherebbe una disciplina generale e astratta e avrebbe perciò natura normativa e regolatoria. Come tale andrebbe impugnata innanzi al giudice amministrativo. Non varrebbe in questo caso la pregiudiziale sportiva perché il compito degli organi di autodichia si limiterebbe ad applicare le norme dell’ordinamento sportivo mentre nella specie, venendo in questione atti normativi di quell’ordinamento, la giustizia sportiva non potrebbe valutarne l’illegittimità e occorrendo annullarli. La tesi argomenta essenzialmente sulla scorta di due decisioni del giudice amministrativo di primo grado (TAR Lazio, Sez. I, sent. 6 giugno 2017, n. 6624; adesivamente TAR Lazio, Sez. I ter, ord. 17 agosto 2021, n. 4427). Entrambi i precedenti richiamati hanno ritenuto sussistere la propria giurisdizione perché oggetto del ricorso era in via diretta un atto regolamentare (rispettivamente: il nuovo regolamento per i servizi di procuratore sportivo approvato dal Consiglio federale della FIGC; alcuni articoli delle NOIF) e non una delibera, come è invece nel caso sottoposto all’esame di questa Corte (distingue espressamente TAR Lazio n. 6624/2017). Invece, la delibera qui impugnata non è atto regolamentare, poiché in essa prevale l’esigenza del concreto provvedere e non quella di porre norme destinate tendenzialmente a valere nel tempo. Di conseguenza, la delibera ha senz’altro natura di atto amministrativo generale, ma non normativo (per la distinzione Cass. civ., Sez. trib., 15 maggio 2019, n. 13389). Peraltro, anche la tesi secondo cui la cognizione delle impugnazioni degli atti regolamentari adottati nell’ordinamento sportivo esulerebbe dalla giurisdizione dei competenti organi della giustizia sportiva non sembra condivisibile. L’art. 2, comma 1, lett. a), del c.d. “Salvacalcio” (decreto-legge 19 agosto 2003 n.220, convertito, con modificazioni, in legge 17 ottobre 2003, n. 280) riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive.”. Non vi è ragione per non intendere tale previsione, in modo non ingiustificatamente restrittivo, come attributiva della giurisdizione al giudice sportivo su tutti i fatti di auto-organizzazione dell’ordinamento sportivo, quale è quello qui in questione. Questa interpretazione appare più coerente con quanto ha rilevato la Corte costituzionale circa la “natura, per taluni profili originaria e autonoma, dell'ordinamento sportivo, che di un ordinamento giuridico presenta i tradizionali caratteri di plurisoggettività, organizzazione e normazione propria”, cosicché “la regolamentazione statale del sistema sportivo deve … mantenersi nei limiti di quanto risulta necessario al bilanciamento dell'autonomia del suo ordinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo” e che qui, ovviamente, non sono in gioco (sent. 25 giugno 2019, n. 160). Per completezza, sarà utile ricordare che il Collegio di garanzia del CONI non dubita che gli organi della giustizia sportiva abbiano cognizione delle impugnazioni delle norme regolamentari di una Federazione sportiva, discutendo semmai - e di ciò si vedrà meglio in seguito - del riparto delle competenze fra questi (ad es., SS. UU., n. 32/2018; SS. UU., n. 62/2018). In conclusione, e come anticipato, il Collegio ribadisce che in materia la giurisdizione spetta al giudice sportivo.

Massima: …. in primo grado è stato eccepito che, pur rimanendo nell’ambito dell’ordinamento sportivo, sulla controversia non avrebbero competenza gli organi giustiziali endofederali, ma, in unico grado, il Collegio di garanzia dello sport costituito presso il CONI. In un complesso sistema la cui lettura sistematica - va dato atto - non è agevole, ritiene il Collegio che la soluzione del quesito relativo alla spettanza della competenza riposi nelle norme generali attributive di questa. Secondo l’art. 25, comma 1, CGS CONI (“Competenza dei Giudici federali”): “1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali”. La disposizione è riprodotta pressoché integralmente dall’ art. 79, comma 1, CGS FIGC, il quale è rubricato: “Competenza e articolazione territoriale del Tribunale federale” e recita: “1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”. Ancora, l’art. 30, comma 1, CGS CONI stabilisce: “1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale”. Come questa Corte ha ripetutamente affermato, il sistema della giustizia endofederale è tendenzialmente organizzato in base al c.d. doppio binario: da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d’appello sportiva con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive, dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d’appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai giudici sportivi. In tale quadro, il nuovo CGS FIGC, all’art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente introduce una norma “di sistema” avente specificamente ad oggetto la competenza del Tribunale federale. Questa è disposizione generale e residuale sulla attribuzione della competenza del Tribunale federale (così come lo sono i citati artt. 25 e 30 del CGS CONI), il cui effetto è quello di garantire una piena autodichia dell’ordinamento endofederale, senza cioè che vi siano vuoti di tutela che legittimino il ricorso al solo Collegio di garanzia dello sport ai sensi dell’art. 54, comma 1, del CGS CONI (CFA, Sez. I, n. 51/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 29/2020-2021). In conformità a quanto ha più volte rilevato lo stesso Collegio di garanzia, in assenza di espresse previsioni normative, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti gli organi della giustizia federale e, solo una volta esauriti i gradi di questa e alle condizioni sancite dal CGS CONI, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di garanzia medesimo. In definitiva, il Collegio di garanzia dello sport ritiene il carattere eccezionale e residuale della competenza in grado unico e di merito riservata sé stesso dall'art. 54, comma 3, CGS CONI (Coll. gar., Sez. I, n. 77/2019; Sez. I, n. 76/2019; Sez. I, n. 75/2019; SS. UU., n. 62/2018; SS. UU. n. 32/2018). In primo grado, si è invece sostenuto che: - la regola della competenza residuale del Tribunale federale nazionale troverebbe una deroga là dove articolazioni dell’ordinamento sportivo abbiano derogato alla stessa espressamente o implicitamente; - la Lega Nazionale Dilettanti (di cui la Divisione calcio a 5 è un’articolazione) avrebbe implicitamente derogato a tale regola nell’art. 53, comma 3, del proprio regolamento (nel testo ora vigente: “Le controversie tra i soggetti di cui la comma 1 o tra gli stessi e la FIGC o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di garanzia dello sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e d llenorma federali”); - di conseguenza, i provvedimenti assunti dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalle sue articolazioni potrebbe essere impugnati unicamente innanzi al Collegio di garanzia dello sport. La tesi si fonda sull’autorità di due precedenti del Collegio di garanzia dello sport (Sez. III, n. 10/2021; e, prima ancora, Sez. I, n. 4/2017). Il richiamo non è risolutivo. La decisione n. 4/2017 è antecedente alla pronunzia delle Sezioni unite n.62/2018, che espressamente ha dato atto del contrasto esistente sul punto fra le Sezioni semplici e ha inteso risolverlo. Dal canto suo, la decisione n. 10/2021, nel sottolineare come la ricostruzione del sistema non sia comunque agevole, ritiene che: - sia pure con formulazione “ellittica e in parte implicita”, l’art. 87, comma 4 (“Le disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 86 si applicano anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti”) riserverebbe alle singole componenti federali la scelta, da assumere nei rispettivi statuti e regolamenti, sulla disciplina applicabile alle controversie che riguardano le decisioni delle stesse componenti e dei relativi organi; - la LND questa scelta avrebbe effettivamente compiuto con il ricordato art. 53, comma 3, del proprio regolamento; - in quanto né l’art. 83 né l’art. 84 CGS FIGC menzionano le controversie relative a delibere o decisioni delle componenti federali o dei relativi organi, queste rientrerebbero proprio tra quelle di cui al comma 3 dell’art. 53. Tale ragionamento non può essere condiviso. Il Collegio ritiene di dare continuità all’indirizzo espresso da questa Corte federale d’appello secondo cui l’art. 87, comma 4, CGS FIGC, è norma processuale e non norma sulla competenza, e quindi non può essere presa in considerazione (Sez. I, n. 51/20202021; Sez. I, n. 29/2020-2021). Sarebbe incongruo ritenere che l’art. 87, visto nel suo complesso, accorpi in maniera eterogena norme processuali (come sono palesemente quelle dei commi 1, 2 e 3) con una norma sulla competenza (in tesi: il comma 4), cosicché pare ragionevole concludere che anche quest’ultima disciplini solo profili di rito. Come si è detto, le norme generali attributive di competenza sono quelle, prima ricordate, degli artt. 25, comma 1, e 30, comma 1, CGS CONI, nonché dell’art. 79, comma 1, CGS FIGC. Vero è che, nell’ambito del CGS FIGC, i successivi degli artt. 83 e 84 CGS FIGC fanno una elencazione dettagliata delle competenze del Tribunale federale a livello nazionale e della Sezione disciplinare del Tribunale. In queste, non sono comprese controversie del tipo di quella ora in discussione. L’(apparente) antinomia va risolta mediante una interpretazione che - in conformità con le disposizioni costituzionali (artt. 24 e 11 Cost.), euro-unitarie (art. 46 Carta di Nizza) e sovranazionali (artt. 6 e 13 CEDU) - meglio garantisca la piena tutela del diritto di difesa secondo le linee di un sistema articolato su tre gradi di giudizio. Ne consegue che le ipotesi di giudizio in unico grado innanzi al Collegio di garanzia dello sport devono ritenersi eccezionali, di stretta interpretazione e riscontrabili nei soli casi in cui non sussista dubbio (così ora TFN, Sez. disc., n. 145/2021/2022). In sintesi, la disposizione-base di riferimento resta - anche, ma non solo, per la sua collocazione topografica - l’art. 79, comma 1, CGS FIGC, di cui gli artt. 83 e 84 rappresentano estrinsecazione specifiche, ma non esaustive. Né, infine, si può trarre spunto dall’art. 53, comma 3, reg. LND, che assegna alla competenza del Collegio di garanzia dello sport le controversie per cui non siano previsti gradi interni di giustizia federale. Occorre infatti stabilire in primo luogo, e sulla base di altre e diverse disposizioni, quali siano queste controversie, pena altrimenti la petizione di principio. In conclusione, nella materia controversa, va riaffermata la competenza degli organi della giustizia federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 145/TFN - SD del 13 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Ricorso del Cav. A.D.L. + altri - Reg. Prot. 52/TFN-SD

Massima: Il Tribunale federale Nazionale Sezione Disciplinare è competente a decidere in merito al ricorso promosso dalla società contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie A, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico con il quale ha impugnato la delibera pubblicata sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF ed in particolare, nella parte oggetto di gravame (“Norma Transitoria” sub lett. a), il Consiglio ha disposto che “fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell’art. 16 bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente formulazione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025. Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verifichino, nell’ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza”…. L’odierna impugnativa affonda, infatti, le radici nel dettato dell’art. 30, c. 1, CGS CONI (secondo cui “Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale”) e, più in generale, nel canone di effettività della tutela che informa il sistema di giustizia sportiva (si vedano, in tale ottica, App. fed., Sez. un., 6 agosto 2018, n. 008/CFA; Coll. gar. sport, Sez. un., 30 novembre 2018, n. 77). È tale disposto, vera e propria clausola di salvezza, ad accordare la facoltà di ricorrere al Tribunale federale per la tutela di situazioni giuridicamente protette dall’ordinamento federale, allorché, per il relativo fatto, non risulti essere stato incardinato un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Se, del resto, si negasse la facoltà della parte gravata di impugnare le delibere del Consiglio Federale - beninteso in presenza di un interesse ad agire diretto ed attuale - si finirebbe per obliterare il diritto a conseguire un primo stadio di tutela endofederale e, solo all’esito, un secondo stadio di protezione innanzi al Collegio di Garanzia. Tra più interpretazioni possibili non può non optarsi per quella che meglio garantisca la tutela piena delle situazioni protette che la Costituzione e il diritto sovranazionale impongono (artt. 6 e 13 CEDU; art. 47 Carta di Nizza-Strasburgo; artt. 24 e 111 Cost.); fermo rimanendo che l’art. 54, c. 3, CGS CONI (“Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il Coni. In tali casi il giudizio può essere anche di merito e in unico grado”) prevede un circoscritto e tassativo ambito di ipotesi (evidentemente, di stretta interpretazione ex art. 14 Preleggi) in cui il Collegio di Garanzia può decidere in unico grado.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 144/TFN - SD del 12 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Ricorsi dei sigg.ri C.A.D.S.D.S. e M.S.P. - Reg. Prot. 119-120/TFN-SD

Massima: Il Tribunale federale Nazionale Sezione Disciplinare è competente a decidere in merito al ricorso promosso dal calciatore partecipante al campionato nazionale maschile di Serie A nato in Brasile, tesserato per società affiliate alla FIGC dalla stagione 2007/2008 e cittadino italiano da ottobre 2013 (che vanta 17 presenze e 3 reti con la nazionale italiana) con il quale ha impugnato, chiedendone l’annullamento e/o la riforma, la delibera del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque assunta nella riunione del 14.2.2022, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 772 del 15.2.2022, nella parte in cui “venivano introdotte molteplici e significative modifiche alle disposizioni in tema di Limiti di Partecipazione dei Calciatori/Calciatrici alle gare dei Campionati Nazionali di Calcio a 5 di Serie A, A2 e B Maschile di Serie A ed A2 Femminile per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024”….Le eccezioni, formulate dalle difese della Divisione Calcio a Cinque, di difetto di giurisdizione e di competenza del Tribunale Federale Nazionale non appaiono condivisibili. Le impugnazioni de quibus, infatti, non sembrano sussumibili nelle ipotesi residuali previste dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 220/2003 in base al quale “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”. Da un lato, infatti, in base alla richiamata previsione la giurisdizione amministrativa sussiste soltanto una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva. Da un altro lato, la norma fa espressamente salva l’ipotesi di clausole compromissorie previste negli statuti o nei regolamenti del CONI e delle federazioni interessate. Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla difesa dei ricorrenti, sono espressamente riservate all’ordinamento sportivo le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti relativi all’organizzazione e alle regole tecniche di funzionamento dei campionati. In base agli artt. 25, comma 1, del CGS CONI e 79, comma 1, CGS FIGC il Tribunale Federale Nazionale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente, un procedimento dinnanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali. Inoltre, assume rilievo dirimente il combinato disposto degli artt. 86 e 87 del CGS FIGC in base al quale, per quanto d’interesse, il Tribunale Federale Nazionale è competente a decidere in merito ai ricorsi proposti dai tesserati avverso le delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti. In difetto è competente il Collegio di Garanzia dello Sport in unico grado. Alcun dubbio può sussistere dunque in ordine alla giurisdizione sportiva dal momento che il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti alla quale appartiene la Divisione Calcio a Cinque prevede espressamente che sono devoluti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale. Del resto, anche i precedenti richiamati dalla Divisione Calcio a Cinque non sembrano riferirsi a fattispecie analoghe. L’Ordinanza del Tar Lazio, I ter, n. 4427/2021 si riferisce a un’impugnazione incidentale delle NOIF nell’ambito di un giudizio relativo all’iscrizione a un campionato instaurato dopo aver esaurito i rimedi giustiziali offerti dall’ordinamento sportivo. La sentenza del Tar Lazio, I ter, 6624/2017 ha ad oggetto un ricorso proposto da soggetti non appartenenti all’ordinamento federale (mentre secondo quanto affermato dal Giudice amministrativo nella stessa pronuncia richiamata dalla resistente “la pregiudiziale sportiva non può che riguardare i soggetti sottoposti alle regole dell’ordinamento sportivo”). Quindi, nel caso di specie non sembrano sussistere dubbi in ordine alla competenza del Tribunale Federale Nazionale. L’art. 87, comma 4, del CGS FIGC prevede che le norme che radicano la competenza del Tribunale e che disciplinano i procedimenti instaurati con ricorso si applicano anche alle deliberazioni delle componenti federali, “ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti”. L’art. 53, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, prevede espressamente che “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC o la Lega, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali”. Appare evidente, dunque, che la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in unico grado è espressamente individuata dalla richiamata disposizione regolamentare come residuale rispetto ai rimedi e ai gradi di giustizia endofederale. Alcun dubbio può sussistere, dunque, in ordine alla competenza del Tribunale Federale Nazionale. Del resto, la sede naturale d’impugnazione degli atti federali è rappresentata dagli organi della giustizia endofederale. Ne consegue che in assenza di disposizioni contrarie non si ravvedono ragioni per ritenere applicabili regimi eccezionali.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 080 CFA del 25 Febbraio 2021

Decisione Impugnata:  Decisione emessa dal Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. C.R. Sicilia, in data 12.01.2021, pubblicata nel C.U. n. 183

Impugnazione – istanza: A.S.D. Sporting Acicatena F.C./Comitato Regionale Sicilia

Massima: Il TFT è competente a decidere in merito al ricorso con il quale viene  impugnato la delibera assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia L.N.D. che ha disposto l’esclusione della ricorrente dal Campionato di “Eccellenza” stagione sportiva 2020/2021 per non avere questa perfezionato l’iscrizione nei termini perentori di cui all’art. 28 lett. B) e C) del regolamento della L.N.D. pubblicato sul C.U. n.1 del 2 luglio 2020.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 83/TFN del 04.01.2021

Impugnazione - Istanza: Ricorso ex art. 30 e ss. CGS – CONI del rag. C.T. nei confronti del CR Lombardia - LND, nonché della Lega Nazionale Dilettanti e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Reg. Prot. 81/TFN-SD)

Massima: Il TFN è competente a giudicare in merito al ricorso ex art. 30 C.G.S. del C.O.N.I., finalizzato ad ordinare alla L.N.D. – Comitato Regionale Lombardia, nella persona del Reggente, di convocare l’assemblea elettiva per il 9 gennaio 2021, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio Direttivo uscente e comunque non oltre la data del 12 gennaio 2021 per l’elezione di tutte le cariche previste dalle norme sportive ovvero, in caso di inerzia, di nominare un commissario ad acta per provvedere alla convocazione sopra indicata e, per l’effetto, confermato l’obbligo per il Reggente del Comitato Regionale Lombardia – L.N.D. di garantire lo svolgimento delle assemblee elettive nel rispetto della tempistica stabilita dalla F.I.G.C. e dalla Lega Nazionale Dilettanti. Non meritevole di accoglimento è anche l’eccezione di difetto di competenza a favore del Collegio di Garanzia dello Sport alla luce del combinato disposto dell’art. ex art. 54 comma 3 del C.G.S. – C.O.N.I. e dell’art. 53 comma 3 del Regolamento della L.N.D.. Il Collegio ben conosce il recentissimo dispositivo (del quale non sono state ancora pubblicate le motivazioni) citato dalla odierna resistente a supporto della propria tesi, tuttavia ritiene che lo stesso sia inconferente, né trovi applicazione nel caso di specie. Infatti nel caso oggetto della cennata decisione, era stato proposto un rimedio impugnatorio avverso un provvedimento del Presidente della Lega Nazionale dilettanti ai sensi dell’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.. Si ritiene che la decisione del Supremo organo di giustizia sportiva abbia condiviso la tesi secondo la quale le decisioni della L.N.D. non possano essere impugnate innanzi a questo Giudice in assenza di una specifica disposizione statutaria e regolamentare, così come indicato dall’art. 87, comma 4, C.G.S. – C.O.N.I. ed in presenza, poi, della disposizione di cui all’art. 53, comma 3, Regolamento della L.N.D. che recita testualmente che “…Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali”. Tuttavia la natura della controversia in esame è diversa da quella oggetto del cennato giudizio. È opportuno premettere e precisare, in primo luogo che, proprio a seguito dell’emanazione delle “Norme procedurali per le Assemblee della LND” approvate dal Consiglio Federale della F.I.G.C. nella riunione del 3 dicembre 2020 e pubblicate con comunicato n.130/A del 4 dicembre 2020 del Presidente della F.I.G.C. e n. 153 del 4 dicembre del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell’art. 6 comma 11, le controversie in termini di validità delle assemblee sono espressamente devolute a questo Tribunale. Appare evidente che le predette controversie debbano estendersi anche a tutte le attività ad esse preparatorie, specie se riguardanti operazioni elettorali, conformemente, fra l’altro, a quanto statuito in fattispecie analoga dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Corte di Cassaz. SS.UU. 20 ottobre 2016, n. 21262). Nel caso di specie, tuttavia, vi è un ulteriore dirimente aspetto da prendere in considerazione. Oggetto del ricorso, infatti, non è l’impugnazione di un atto, bensì l’accertamento di un obbligo, derivante dagli atti e dalle disposizioni normative federali, di procedere alla convocazione dell’Assemblea elettiva per le elezioni delle cariche federali di competenza del comitato regionale lombardo. Una volta acclarata la sussistenza di un diritto o interesse giuridicamente protetto dall’ordinamento federale, il rimedio giustiziale previsto rientra nell’ambito dell’art. 30 del C.G.S. – C.O.N.I. che prevede, appunto, che: “1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.  2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”. La tutela approntata dall’art. 30 sopra citato è ben diversa da quella prevista dall’art. 31 dello stesso C.G.S. – C.O.N.I. e dell’art. 87 del C.G.S. – F.I.G.C.. Nell’ambito di tale procedura, quindi, non vengono solo in rilievo gli atti lesivi di situazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento federale ma anche fatti, ivi compreso quelli di cui alla fattispecie di cui si discute, avente ad oggetto il supposto mancato adempimento ad un obbligo espressamente previsto dalle discipline federali, di un’attività, pertanto, vincolata e senza alcun margine di discrezionalità. E non vi è dubbio che, nei casi in questione, la competenza è espressamente attribuita, proprio dal Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., al Tribunale Federale, al fine di garantire una adeguata tutela giurisdizionale endofederale. In tale ambito, pertanto, l’ordinamento sportivo garantisce le stesse forme di tutela che l’ordinamento giuridico assicura e appresta nei casi di siffatte tipologie di inadempimento, spingendosi anche, in determinate condizioni, a prevedere un obbligo di facere, chiaramente nel rispetto dei limiti previsti dai principi di separazione dei poteri. Nel caso di specie, a ben vedere, non è stato chiesto al Tribunale di sostituirsi al Consiglio direttivo della L.N.D., come prospettato dai resistenti, ovvero agli organi di amministrazione attiva federali e di fissare la data delle elezioni associative, bensì di ordinare, così come è stato fatto con i Decreti Presidenziali monocratici, l’indizione dell’assemblea associativa nel rispetto della disciplina ordinamentale federale e delle decisioni già adottate da organi a ciò legittimati, la qual cosa esclude in radice il paventato trasmodamento nell’esercizio di poteri ascritti ad organi di amministrazione attiva, a seguito di sostanziale inerzia in tal senso del reggente. Anche alla luce degli ormai consolidati approdi giurisprudenziali nella specifica materia elettorale deve ritenersi pienamente ammissibile la tutela richiesta e la conseguente tutela cautelare accordata dal Presidente in sede monocratica, atteso che, sul punto, è ormai ampiamente riconosciuta la possibilità di esperire un’azione di accertamento e di condanna addirittura avverso le pubbliche amministrazioni nel caso di attività vincolata e nel caso in cui non vi siano margini alcuni di discrezionalità, né risultino necessari adempimenti istruttori. Infatti, nella delicata materia elettorale il Consiglio di Stato ha approfonditamente argomentato sul punto, sottolineando, in fattispecie praticamente sovrapponibile a quella oggetto di ricorso che “La Sezione osserva che il ricorso di prime cure conteneva un’azione dichiarativa dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione intimata rispetto al comportamento ad essa imposto dalla vigente normativa, con la connessa domanda di condanna ad un facere doveroso per il quale era prospettato l’esaurimento dei residui margini di discrezionalità legislativamente attribuiti ai fini dell’individuazione della data di celebrazione delle elezioni. L’ammissibilità dell’invocata tutela schiettamente dichiarativa trova conferma nel condivisibile insegnamento dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (cfr. decisioni 23 marzo 2011, n 3 e 29 luglio 2011, n. 15). Secondo tale orientamento interpretativo l’assenza di una  previsione  legislativa espressa non osta all’esperibilità di un’azione di mero accertamento quante volte detta tecnica di tutela sia l’unica idonea a garantire una protezione adeguata ed immediata dell’interesse legittimo (cfr. da ultimo sez. V, 31 gennaio 2012, n. 472).” (Cons. stato, Sez. V, 27 novembre 2012, n. 6002). Tale tutela, ormai pacificamente prevista dall’ordinamento giuridico sia per la tutela di diritti che per la tutela di interessi legittimi e anche qualora sia in discussione l’esercizio di pubblici poteri, deve necessariamente trovare adeguata ed ampia tutela, negli stessi ambiti e con gli stessi limiti, anche nell’ordinamento sportivo in virtù anche di quanto previsto dal più volte citato art. 30 del C.G.S. – C.O.N.I. e dei correlati poteri riconosciuti in sede cautelare, volti ad approntare le misure più opportune ed idonee ad assicurare gli effetti della decisione sul merito. Ad ulteriore conforto di quanto sopra esposto va ricordato che il Consiglio di Stato in materia di elezioni pubbliche ha affermato che “…L’ammissibilità, in via generale, di un’azione di condanna pubblicistica (c.d. azione di esatto adempimento) tesa ad una pronuncia che, per le attività vincolate, costringa la P.A. ad adottare il provvedimento satisfattorio, è ricavabile dall’applicazione dei principi costituzionali e comunitari in materia di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, dall’interpretazione della portata espansiva delle specifiche ipotesi previste dall’art. 31 comma 3 del codice, in materia di silenzio, dall’art.124 in materia di contratti pubblici, oltre che dall’art. 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198, in materia di azione collettiva di classe, e, soprattutto, dalla dizione ampia dell’art. 30, comma 1 del codice, che non tipizza i contenuti delle pronunce di condanna, e, quel che più conta, non limita dette statuizioni ai soli casi privatistici del risarcimento del danno e della lesione di diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo….”, aggiungendo, inoltre, che “….. La portata atipica delle azioni di accertamento e di condanna fuga ogni dubbio in merito alla relativa proponibilità anche in materia elettorale. Si deve, infatti, ritenere che l’elettore, legittimato, ex art. 130 del codice del processo amministrativo, a dedurre l’illegittimità degli atti del procedimento elettorale, sia a fortiori facultizzato – secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata sensibile ai principi di pienezza, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale – a contrastare le condotte che illegittimamente impediscono o ritardano lo stesso avvio del procedimento elettorale.” (Cons. stato, Sez. V, 27 novembre 2012, n. 6002). E anche a voler considerare che il ricorso sottende ad un eventuale silenzio del reggente sull’istanza allo stesso formulata dal ricorrente, tale comportamento non sfugge, qualora sotteso all’adozione di atti obbligatori come nel caso di specie, al sindacato giurisdizionale del Tribunale Federale Nazionale ex art. 30 C.G.S. – C.O.N.I. Invero la pronuncia citata dalla difesa della Lega Nazionale Dilettanti che escluderebbe in toto l’ammissibilità dell’impugnazione di un silenzio nell’ambito dell’ordinamento sportivo non coglie nel segno. Infatti, esaminando nel dettaglio la pronuncia in questione, va evidenziato che la stessa aveva ad oggetto l’annullamento di un atto per il quale, fra le altre cose, era stata proposta anche istanza amministrativa di annullamento in via di autotutela non riscontrata. Nel caso di specie, quale obiter dictum, il Supremo Organo di giustizia sportiva ha affermato che “[…] anche a voler prescindere dalla circostanza che l’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva non prevede la proposizione di un giudizio avverso il silenzio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport…”. Tale asserzione riguarda la sola applicazione dell’art. 54 del C.G.S. – C.O.N.I. e non l’ammissibilità tout court di un siffatto giudizio nell’ordinamento sportivo e, al contrario, sembrerebbe confermare, nei casi in questione ed al fine di evitare un vuoto di tutela costituzionalmente illegittimo, la competenza dei tribunali federali endofederali. Nel caso di specie, comunque, deve darsi rilevanza al rapporto dedotto in giudizio volto, come più volte ribadito, a richiedere al reggente l’adempimento di atti vincolati in assenza di margine di discrezionalità. In tale ottica devono analogamente rigettarsi le eccezioni formulate in ordine alla presunta illegittimità dei decreti presidenziali adottati, a parere del Collegio, nel pieno rispetto delle prerogative riservate al Presidente del Tribunale Federale Nazionale. Inconferenti si appalesano le eccezioni relative a presunte anticipazioni dell’esito del presente giudizio, lì dove, appunto, il decreto si è limitato, nel rispetto dei termini di legge, ad adottare le misure idonee ad assicurare gli eventuali effetti positivi derivanti dall’accoglimento del ricorso che, in caso contrario, non avrebbe comportato alcun effetto per il ricorrente, stante il termine minimo previsto dalle disposizioni federali per indire le elezioni. La pronuncia citata dal resistente attiene ad un procedimento di ricusazione che, nel caso di specie non è stato proposto, né il Codice di Giustizia F.I.G.C. prevede siffatte incompatibilità in materia di composizione collegiale.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 078 CFA del 4 Febbraio 2021

Decisione Impugnata:  Decisione del T.F.N., Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n.91 del 26.01.2021 in relazione al ricorso proposto dal Dott. F. D. L. avverso il provvedimento di “non ammissibilità” della sua candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;

Impugnazione – istanza: Dott. F.D.L./F.I.G.C. ed altri)

Massima:.. osserva il Collegio che la propria competenza nel caso in esame – come osserva il reclamante nel ricorso in primo grado - discende dal regolamento emanato dal CONI in materia di impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive. In particolare, l’art. 2, lett. g), di tale regolamento prevede che la Corte federale di appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell’appello con deposito contestuale delle motivazioni. Si tratta, com’è evidente, di un procedimento speciale che è stato introdotto dal legislatore per venire incontro ad esigenze di speditezza, ulteriori e specifiche rispetto alle ordinarie ragioni sottese ai principi di certezza e celerità del processo sportivo. E ciò al fine di giungere in tempi rapidissimi – e in via definitiva – alla soluzione all’interno dell’ordinamento federale delle controversie riguardanti le candidature alle assemblee.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 69/TFN del 18.12.2020

Impugnazione - Istanza: Ricorso del sig. Simone Greco contro AIA - Reg. Prot. n. 59/TFN-SD)

Massima: Il TFN è competente a decidere in merito al ricorso “avverso il rigetto del Comitato Nazionale dell’AIA di cui al CU 43 del 31 agosto 2020, della richiesta di revoca del provvedimento di “non rinnovo tessera” adottato dallo stesso CN con delibera pubblicata con CU 30  del 5  agosto 2020, su proposta del Presidente di Sezione  perché  infondato  in  fatto”, ha pronunciato nella riunione fissata per il giorno 10 dicembre 2020… nel caso di specie i provvedimenti impugnati sono stati emanati dalla Autorità centrale di governo nazionale dell’AIA; l’atto di diniego rinnovo tessera è stato assunto nei confronti di una pluralità di (ex) associati e, seppure scindibile sul piano soggettivo, regola unitariamente il medesimo interesse di settore. Pertanto, l’eccezione di incompetenza del T.F.N. deve essere respinta dovendosi fare applicazione del  principio generale per cui il provvedimento deve essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria che ha competenza nella circoscrizione ove opera e ha sede l’autorità emanante l’atto impugnato, anche se gli effetti dell’atto dovessero prodursi in ambito periferico.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 67/TFN del 18.12.2020

Impugnazione - Istanza: Ricorso del sig. G.G. contro AIA - Reg. Prot. n. 57/TFN-SD)

Massima: Il TFN è competente a decidere in merito al ricorso “avverso il rigetto del Comitato Nazionale dell’AIA di cui al CU 43 del 31 agosto 2020, della richiesta di revoca del provvedimento di “non rinnovo tessera” adottato dallo stesso CN con delibera pubblicata con CU 30  del 5  agosto 2020, su proposta del Presidente di Sezione  perché  infondato  in  fatto”,  ha pronunciato nella riunione fissata per il giorno 10 dicembre 2020… nel caso di specie i provvedimenti impugnati sono stati emanati dalla Autorità centrale di governo nazionale dell’AIA; l’atto di diniego rinnovo tessera è stato assunto nei confronti di una pluralità di (ex) associati e, seppure scindibile sul piano soggettivo, regola unitariamente il medesimo interesse di settore. Pertanto, l’eccezione di incompetenza del T.F.N. deve essere respinta dovendosi fare applicazione del  principio generale per cui il provvedimento deve essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria che ha competenza nella circoscrizione ove opera e ha sede l’autorità emanante l’atto impugnato, anche se gli effetti dell’atto dovessero prodursi in ambito periferico.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 051 CFA del 16 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione emessa dal Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. C.R. Sicilia in data 29.09.2020, pubblicata nel C.U. n. 84 e comunicata via pec in pari data, avente ad oggetto il provvedimento di esclusione dell’associazione appellante dal Campionato Regionale di Eccellenza – stagione sportiva 2020/21, emesso dal Consiglio Direttivo del C.R. Sicilia – nella seduta dell’11.08.2020 e pubblicato nel C.I. 33 del 12.08.2020.

Impugnazione – istanza: A.S.D. Sporting Acicatena/C.R. Sicilia

Massima: Annullata con rinvio la decisione del TFT per aver erroneamente dichiarato la propria incompetenza relativo alla impugnazione del provvedimento di esclusione della reclamante dal Campionato Regionale di Eccellenza – stagione sportiva 2020/21, emesso dal Consiglio Direttivo del C.R. Sicilia – L.N.D…Ritiene questo collegio, sulla scorta di una sua recente decisione (I sezione, n. 29/2020-21, cui non appare possibile discostarsi, data l’oggettiva sovrapponibilità della questione) che il nuovo CGS, nel disciplinare la competenza ed il funzionamento del Tribunale federale nazionale, ha sostanzialmente confermato l’impianto adottato dal Codice del 2014 il quale, nel recepire i principi dettati dal CONI, ha previsto una giustizia organizzata sul c.d. sistema del doppio binario: da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d’appello sportiva con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive, dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d’appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici sportivi. In tale quadro, il nuovo Codice, all’art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente - introduce una norma “di sistema” avente specificamente ad oggetto la competenza del Tribunale federale che giudica “su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”. Ne deriva che l’art. 79 CGS è disposizione generale e residuale sulla attribuzione della competenza del Tribunale Federale (così come lo sono gli artt. 25 e 30 del CGS CONI che, sostanzialmente, contengono una disposizione di contenuto identico alle previsioni di cui all’art. 79 CGS), che si estende, proprio per il suo carattere di generalità, alle competenze dei Tribunali Federali Territoriali che ne costituiscono (sempre ai sensi dell’art. 79 CGS) mere articolazioni. L’effetto di una simile disposizione, salvo quanto si dirà poi in ordine al profilo delle articolazioni territoriali, è comunque quello di garantire una piena autodichia dell’ordinamento endofederale, senza cioè che vi siano vuoti di tutela che legittimino il ricorso al solo Collegio di garanzia ai sensi dell’art. 54 comma 1 del CGS CONI. Ciò premesso occorre dare conto che le questioni dedotte dalle parti sulla competenza o meno del Tribunale adito in primo grado, muovono da due profili diversi: il primo attiene alla critica della decisione gravata che ha ritenuto insussistente la competenza del Tribunale Federale Territoriale sulla scorta della asserita esaustività della previsione contenuta nell’art. 92 CGS - FIGC, che escluderebbe quindi ogni altra materia oltre a quelle ivi contemplate (con conseguente giustiziabilità da parte del Tribunale Federale a livello nazionale); il secondo attiene alla prospettazione del Comitato appellato, ed in parte avallata dalla decisione oggetto di appello, secondo la quale la competenza non spetterebbe neanche al Tribunale Federale a livello nazionale, in quanto non si rinverrebbero, ai sensi dell’art. 87 comma 4 CGS, nello statuto e nel regolamento della LND devoluzioni alla potestas iudicandi del Tribunale Federale questioni afferenti alle delibere ivi adottate. Nessuna delle due prospettazioni appare fondata. Quanto alla prima l’art. 92 CGS, evocato dalla decisione di primo grado, effettivamente rubricato “competenza e composizione del Tribunale Federale a livello territoriale”, non costituisce disposizione autolimitativa della competenza del Tribunale Federale territoriale, per espressa previsione contenuta nell’inciso finale dell’art.1 lett. a) che ne estende la portata “alle altre materie previste da norme federali”: non potendosi dubitare che lo stesso CGS della FIGC costituisca norma federale, altre disposizioni ivi contenute non possono che valere quali norme integrative del rinvio contenuto nell’art. 92 CGS. Ne deriva che il rapporto tra questa disposizione e l’art. 138, comma 2 CGS, a mente del quale “il Tribunale Federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale” non è di alternatività, ma di piena compatibilità. Diversamente opinando (e cioè ritenendo che l’elencazione delle competenze del Tribunale Federale Territoriale siano tassonomicamente indicate nell’art. 92) si finirebbe per rendere del tutto inutile ed incomprensibile la disposizione dell’art. 138 CGS sopra richiamata, che ha carattere di specialità come dimostra la sua collocazione nel Titolo VII del Codice, destinato proprio a regolare la disciplina sportiva in ambito regionale della LND. Inoltre la disposizione contenuta nell’art. 138, comma 2 CGS ha carattere speciale e prevalente rispetto a quella dell’art. 87, comma 4 CGS, dalla quale la decisione di primo grado e la difesa del Comitato appellato ricaverebbero la necessaria interposizione di una norma statutaria o regolamentare delle “componenti federali” ai fini della giustiziabilità endofederale delle proprie delibere. Indipendentemente dalle ulteriori motivazioni di seguito illustrate, l’attribuzione della competenza al Tribunale Federale territoriale riguarda una specifica materia (campionati e altre competizioni organizzate dal Comitato regionale della LND) disposta dal CGS senza alcuna precisazione in ordine alla tipologia di provvedimento adottato, diversamente dal rinvio contenuto dall’art. 87 comma 4 che si riferisce “anche alle delibere adottate dalle componenti federali” (senza alcuna puntualizzazione tipologica sia soggettiva che oggettiva, fondandosi solo sulla morfologia del provvedimento - delibera). Ne consegue l’evidente carattere di specialità della prima disposizione (art. 138 comma 2 CGS), che è certamente norma sulla competenza, rispetto alla seconda (art. 87, comma 4 CGS) che riguarda la “Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso” (ed è quindi norma sul rito). Quanto alla seconda tesi, oltre alle motivazioni esposte al punto che precede (in sé sufficienti per dirimere la questione controversa), occorre ribadire (conformemente al richiamato precedente 29/2020-21 di questa sezione) che il richiamo operato dall’art. 87, comma 4, alle disposizioni statutarie e regolamentari delle componenti federali, va riferito ai riti ivi previsti dalla stessa norma e da quella che immediatamente precede, ma non costituisce norma sulla competenza. Inoltre non appare utilmente invocabile la previsione di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento LND secondo la quale “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali”. Ciò per due distinte ragioni: la prima è che la competenza in materia di campionati organizzati dalla LND è espressamente disciplinata dall’art. 138 CGS; la seconda poggia sulla portata residuale e generale della competenza del Tribunale Federale come declinata dall’art. 79 CGS e dalla simmetrica eccezionalità attribuibile al ricorso giustiziale ad organo di altro plesso organizzativo (CONI: sul punto cfr. Collegio di garanzia 14/2019, punto 3.4).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/FTN del 16 maggio 2019

Decisione impugnata: Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n.212 del 31 Gennaio 2019, recante il regolamento del Torneo delle Regioni riservato alle rappresentative delle Categorie Allievi e Giovanissimi stagione sportiva 2018/2019, nella parte in cui all’art. 10– Disciplina Sportiva stabilisce che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2018-2019 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nelle gare ufficiali del Campionato di competenza del tesserato oggetto del procedimento disciplinare, nella corrente S.S. 2018-2019”.

Impugnazione - Istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ C.S.D. SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS, IN PERSONA DEL PRESIDENTE M.C., EX ARTT. 30 E 32 CGS – C.O.N.I. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA URGENTE ED INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 33 CGS – C.O.N.I. ED ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI DI COMPARIZIONE EX ART. 32 COMMA 3 CGS – C.O.N.I. del 23.4.2019.

Impugnazione - Istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. FLORIA 2000 A R.L., IN PERSONA DEL PRESIDENTE    F.C., EX ARTT. 30 E 32 CGS – C.O.N.I. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA URGENTE ED INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 33 CGS – C.O.N.I. ED ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI DI COMPARIZIONE EX ART. 32 COMMA 3 CGS – C.O.N.I. del 23.4.2019.

Impugnazione - Istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ SESTESECALCIO S.S.D. A R.L., IN PERSONA DEL PRESIDENTE  M.M., EX ARTT. 30 E 32 CGS – C.O.N.I. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA URGENTE ED INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 33 CGS – C.O.N.I. ED ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI DI COMPARIZIONE EX ART. 32 COMMA 3 CGS – C.O.N.I. del 23.4.2019.

Massima: … rigettata l’eccezione - dal difensore delle ricorrenti reiterata in sede di trattazione – di tardività della costituzione della LND. Ed  invero,  in  disparte  l’intestazione  del  ricorso  data  dalle  ricorrenti,  che  hanno  fatto riferimento al CGS-CONI, il cui art. 32, comma 2, prevede comunque che i soggetti nei cui confronti vengono proposti i ricorsi possono depositare memorie e documenti fino a cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza, vi è che l’art. 43 bis, CGS-FIGC per i ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 CGS-CONI, consente alle parti di prendere visione degli atti, presentare memorie, istanze e quant’altro ritengano utile fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento. Discende,  da  tanto,  la  tempestività  delle  memorie  depositate  dalla  L.N.D.  in  occasione dell’udienza del 2.5.2019 fissata ai soli fini dell’istanza di sospensione ex art. 30, commi 12 e 13, CGS-FIGC, in quanto fissata al 10.5.2019 l’udienza per il merito.

Massima: E’ inammissibile, per mancanza di competenza del TFN, il ricorso ex art. 30 e 32 CGS CONI proposto dalle società con il quale è stato impugnato il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n.212 del 31 Gennaio 2019, recante il regolamento del Torneo delle Regioni riservato alle rappresentative delle Categorie Allievi e Giovanissimi stagione sportiva 2018/2019, nella parte in cui all’art. 10 – Disciplina Sportiva stabilisce che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2018-2019 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nelle gare ufficiali del Campionato di competenza del tesserato oggetto del procedimento disciplinare, nella corrente S.S. 2018-2019”.…Come già ritenuto da questo tribunale in casi analoghi, il procedimento che ci occupa è di natura impugnatoria avverso decisioni di organi federali al quale, in disparte come detto il richiamo operato dalle ricorrenti alle norme del CGS-CONI, devono applicarsi le norme ed i principi sanciti negli statuti federali. Tanto, in continuità con quanto già affermato con il CU n.18/TFN-SD del 27 Settembre 2016 e, da ultimo, con il CU n. 70/TFN dell’11 Settembre 2018. Ed invero, questo tribunale si è già chiaramente espresso nel senso che la Lega Nazionale Dilettanti non ha previsto nelle proprie carte federali (Statuto-Regolamenti) la competenza dell’adito organo, in quanto esclusa dall’art. 43 bis, comma 5, CGS-FIGC a mente del quale il procedimento ivi previsto è “applicabile anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti”. Quanto sopra, peraltro, conformemente al parere espresso dalla Corte Federale d’Appello in data 10.12.2014, con cui è stato chiarito che dal citato art. 43 bis, CGS-FIGC discende che non sussiste automatico adeguamento del CGS-FIGC alla disciplina del CGS-CONI, ma che occorre un espresso adeguamento che, in concreto, sul punto non consta essere stato deliberato.  Per quanto precede, in assenza di specifica disposizione normativa, deve pertanto declinarsi la competenza  del  TFN-SD  sulla  questione  in  oggetto  e  dichiararsi  inammissibili  i  ricorsi riuniti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 58/FTN del 19 aprile 2019

Decisione impugnata: Accertare che l’impianto di Via Donizetti Loc. San Sisto – Perugia risulta nella disponibilità della SSD Junior San Sisto Srl in qualità di co-gestore del medesimo impianto insieme alla ASD San Sisto Calcio in forza di Convenzione del Comune di Perugia del 27 aprile 2016 n. 43/2016 con scadenza il 30/09/2025 e per l’effetto ordinare alla ASD San Sisto Calcio, in persona del legale rappresentante, a dare immediata esecuzione al provvedimento pubblicato sul C.U. n. 52 del 04/03/2019 Delegazione Provinciale di Perugia – C.R.U. e quindi consentire l’uso dell’impianto di Via Donizetti Loc. San Sisto – Perugia anche alla SSD Junior San Sisto Srl per la disputa delle gare casalinghe delle proprie squadre fino al termine della corrente stagione sportiva e per le successive nei limiti della validità ed efficacia della Convenzione del Comune di Perugia del 27 aprile 2016 n. 43/2016 con scadenza il 30/09/2025 attualmente in vigore. Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 e 32 CGS CONI DELLA SOCIETÀ SSD JUNIOR SAN SISTO SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG. R.D..

Massima: E’ inammissibile il ricorso ex art. 30 e 32 CGS CONI - con il quale la società chiede di “accertare che l’impianto di Via Donizetti Loc. San Sisto – Perugia risulta nella disponibilità della SSD Junior San Sisto Srl in qualità di co-gestore del medesimo impianto insieme alla ASD San Sisto Calcio in forza di Convenzione del Comune di Perugia del 27 aprile 2016 n. 43/2016 con scadenza il 30/09/2025 e per l’effetto ordinare alla ASD San Sisto Calcio, in persona del legale rappresentante, a dare immediata esecuzione al provvedimento pubblicato sul C.U. n. 52 del 04/03/2019 Delegazione Provinciale di Perugia – C.R.U. e quindi consentire l’uso dell’impianto di Via Donizetti Loc. San Sisto – Perugia anche alla SSD Junior San Sisto Srl per la disputa delle gare casalinghe delle proprie squadre fino al termine della corrente stagione sportiva e per le successive nei limiti della validità ed efficacia della Convenzione del Comune di Perugia del 27 aprile 2016 n. 43/2016 con scadenza il 30/09/2025 attualmente in vigore” - in quanto l’accertamento della disponibilità di un impianto comunale e la condanna a consentirne l’uso non rientra nell’ambito della giurisdizione sportiva che ha ad oggetto esclusivamente  “la  tutela  di  situazioni  giuridicamente  protette nell’ordinamento federale” (così recita l’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI). Del resto, come è stato recentemente chiarito anche dal Consiglio di Stato (V, 10.5.2018, n. 3036) “la giustizia sportiva è strumento di tutela allorché si discute della applicazione delle regole  sportive,  mentre  la  Giustizia  dello  Stato  risolve  le  controversie  di  rilevanza  per l’ordinamento generale, a salvaguardia di diritti soggettivi o interessi legittimi”.    L’accertamento  del  contenuto  della  Convenzione  sottoscritta  da  ASD,  SSD  e  Comune  in relazione alla gestione dell’impianto sportivo de quo e la condanna a concederne l’utilizzo a un determinato soggetto esula dall’applicazione delle regole sportive rimessa a Codesto Tribunale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.A.R. (all’epoca dei fatti AB Componente del Comitato Nazionale AIA) - (nota n. 3641/1228 pf17-18/GP/GT/ag del 16/10/2018).

Massima: In primo luogo deve ritenersi la competenza della scrivente Tribunale. Stante la qualifica istituzionale di Componente del Consiglio Nazionale rivestita dall’A.B. sig. …. all’epoca dei fatti in contestazione, sussiste, infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 del Regolamento A.I.A. e 2 delle Norme di Disciplina A.I.A., la potestà disciplinare degli Organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. di conoscere e giudicare in merito alle condotte ascritte al ridetto associato A.I.A. in deroga alla ordinaria “giurisdizione domestica” riservata agli organi di disciplina interni all’A.I.A.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 029 CFA del 15 Ottobre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione n. 2/TFN – SD 2020/2021, pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 2/TFN - SD 2020/2021 - reg. prot. 204/TFN-SD notificata il 10.9.2020.

Impugnazione – istanza: L.N.D.-Dott. C.G./Avv. D.G.G.M.-Dott. Z.V.-Dott. C.M.-Dott. L.B..

Massima: Il TFN è competente a decidere in prima istanza sulla impugnativa del CU del Consiglio Direttivo della LND con cui è stato disposto il commissariamento della Divisione Calcio a 5…Com’è noto il nuovo Codice, nel disciplinare la competenza ed il funzionamento del Tribunale federale nazionale, ha sostanzialmente confermato l’impianto adottato dal Codice del 2014 il quale, nel recepire i principi dettati dal CONI, ha previsto una giustizia organizzata sul c.d. sistema del doppio binario: da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d’appello sportiva con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive, dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d’appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici sportivi. D’altro canto il nuovo Codice, rispetto a quello previgente, ha ancora più enfatizzato la “giurisdizionalizzazione” dei procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva (in tal senso v. CFA, SS.UU, n. 30/2019-2020) che, dunque, non può non recare con sé anche un assetto di competenze maggiormente definito. In tale quadro, il nuovo Codice, all’art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente - introduce una norma “di sistema” avente specificamente ad oggetto la competenza del Tribunale federale (v. rubrica dell’articolo) che giudica “su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”. Definito il contenzioso dinanzi agli organi di giustizia endofederali, le parti interessate possono adire il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in veste di giudice esterno al sistema delineato dal Codice e quale organo di ultimo grado cui sono riservate le controversie di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, nel peculiare espletamento di una sua propria funzione nomofilattica, così come avviene nell’ordinamento statale presso la Suprema Corte di Cassazione. Se dunque nell’art. 79 è possibile rinvenire una norma generale attributiva della competenza (così come lo sono gli artt. 25 e 30 del Codice CONI che, sostanzialmente, contengono una disposizione di contenuto identico alle previsioni di cui all’art. 79 CGS), così non è per gli artt. 86 e 87 del Codice che si limitano a descrivere il procedimento finalizzato alla impugnazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale. Contrariamente a quanto si legge nel reclamo, pertanto, il richiamo operato dall’art. 87, comma 4, alle suindicate disposizioni, intitolate “Ricorso per l’annullamento delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio federale” e “Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso”, va riferito ai riti ivi previsti ma non è norma sulla competenza, competenza che, invece, trova fondamento sulle ben più pregnanti previsioni generali di cui all’art. 79, come anche ritenuto dal giudice di primo grado. Confermano tale impostazione, innanzitutto, le previsioni di cui all’art. 54 del Codice CONI, che delineano una competenza residuale ed eccezionale del Collegio di Garanzia riservata: a) alle decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale emesse dai relativi organi di giustizia (primo comma); b) alle controversie al medesimo espressamente devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli statuti e dai regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il CONI. In tal caso il giudizio può essere anche di merito e in unico grado (terzo comma). Dalla lettura di tale disposizione, come anche interpretata dallo stesso Collegio di Garanzia, discende che la competenza di tale organo deve trovare un espresso fondamento in una norma e che tale profilo non può dipendere dalle previsioni di disposizioni di rango inferiore quali – sicuramente – sono quelle contenute nei regolamenti o negli statuti della componente federale. In tal senso si è anche espresso lo stesso Organo del CONI (Sezioni Unite, 6 maggio 2015, n. 12) secondo cui “le funzioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono espressamente stabilite e rigidamente tipizzate dal CGS (ndr CGS CONI) il quale ha istituito tale nuovo organo della giustizia sportiva prevedendone puntualmente i compiti, le attività, i poteri, disciplinandone le procedure e gli atti. E si veda anche la decisione 13 Febbraio 2019 n. 14 del medesimo Collegio Garanzia, ove si sottolinea il carattere tassativo delle ipotesi in cui tale organo può pronunciarsi quale giudice unico e di merito. Nello stabilire l’ambito delle “decisioni non altrimenti impugnabili”, pertanto, va tenuto conto della portata generale dell’art. 79 CGS, che è norma destinata ad attrarre nell’ambito della competenza endofederale del Tribunale nazionale tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo. Non vale a smentire tale conclusione la previsione di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento della Lega nazionale dilettanti, applicabile alla Divisione Calcio a 5, secondo cui: “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali”. La sopravvenuta inesistenza di tali organi di giustizia fa sì che, attraverso il richiamo alle norme federali (“secondo quanto disposto … dalle norme federali”) contenuto nella medesima clausola, non si crei un vuoto di tutela e, pertanto, rende possibile, attraverso il rinvio alle norme federali, una lettura della disposizione alla luce delle attuali previsioni del Codice della FIGC, sottoponendo le delibere alla competenza del Tribunale federale nazionale in quanto “fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo”, ai sensi dell’art. 79 cit. Né, d’altra parte, costituisce ostacolo a tale impostazione il richiamo all’autonomia delle componenti federali, atteso che le stesse, nell’aderire alla Lega nazionale dilettanti, si sottopongono, in ogni caso, al rispetto dei principi e delle norme stabilite dalla FIGC (art. 1, comma 2, dello Statuto della L.N.D). Nel medesimo senso anche l’art. 53 del Regolamento del L.N.D. che, al secondo comma, sancisce che i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, “in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la loro costituzione del rapporto associativo, accettano incondizionatamente la piena efficacia dei provvedimenti adottati dalla FIGC, dalla Lega e dalla FIFA … nelle materie comunque riconducibili alle attività federali ed anche nelle vertenze di carattere tecnico disciplinare ed economico”. Le suesposte conclusioni non sono poi affatto contrastate da un precedente di questa Corte (SS.UU n. 84/2018-2019), così come sostengono i reclamanti. Difatti il principio di diritto (asseritamente contrastante) è contenuto solo nelle premesse della decisione appena citata ed è stato affermato dal Tribunale federale e non da questo Organo; d’altro canto, in quella circostanza, questa Corte non si è pronunciata sull’aspetto relativo alla competenza, limitandosi ad una decisione di mera estinzione in rito. Tali esiti interpretativi, del resto, appaiono più coerenti con l’attuale sistema di giustizia sportiva che vede sottoposte al Tribunale nazionale federale per espressa previsione le delibere federali dell’assemblea nazionale del Consiglio federale (artt. 83 e 86 del CGS). E, sotto il profilo della ratio legis, non si vede per quale motivo il legislatore federale, anche in occasione della codificazione più recente, si sarebbe per contro determinato nel senso di escludere le delibere delle (indubbiamente) meno rilevanti componenti federali per sottoporre, solo queste ultime, all’eccezionale competenza del Collegio di Garanzia.

Massima: Il preteso difetto di competenza per insindacabilità della determinazione di commissariamento non ha fondamento. In primo luogo, difatti, è da dubitarsi che il provvedimento di decadenza del Vice Presidente Vicario e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 e la nomina di un Commissario Straordinario sia frutto di discrezionalità tecnica in senso proprio, così come sostengono i reclamanti - e non di discrezionalità amministrativa pura - non ravvisandosi, in realtà, nella fattispecie, una norma tecnica cui una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta, secondo lo schema tipico della discrezionalità tecnica. In ogni caso, come osservato dai reclamati sulla base della giurisprudenza, anche recente, del Collegio di garanzia, la sussistenza del sindacato giurisdizionale è pacificamente riconosciuta anche sugli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica. Si tratta di principi comuni all’ambito del sindacato riconosciuto dal Giudice amministrativo su analoghi provvedimenti, ritenuti sottoposti al controllo del giudice, sia pure nei limiti del perimetro della manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza (ex multis, Cons. Stato, VI, 6 maggio 2014 n. 2295: “Superata ormai da tempo l'equazione che assimilava la discrezionalità tecnica al merito insindacabile, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può oggi svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4960;Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2009,n. 4960, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2007, n. 4635)”. In tal senso, con riferimento ad un caso di commissariamento, v. anche Collegio di Garanzia n. 34 del 30 luglio 2020).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 36/FTN del 21 novembre 2018

Decisione impugnata: delibera concernente la elezione del Presidente della Sezione Arbitri di Milano, avvenuta il 20 Settembre 2018 in Milano, di cui ne ha chiesto l’invalidazione, perché assunta in spregio del Regolamento Associazione Italiana Arbitri.

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DELLA SIG.RA D.G. (OSSERVATORE ARBITRALE SEZIONE AIA DI MILANO) AVVERSO L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ARBITRI DI MILANO DEL 20.09.2018.

Massima: Il TFN non ha competenza a decidere sul ricorso ex art. 30 C.G.S. CONI, con il quale è stata impugnata la delibera concernente la elezione del Presidente della Sezione Arbitri di Milano, avvenuta il 20 Settembre 2018 in Milano, di cui ne ha chiesto l’invalidazione, perché assunta in spregio del Regolamento Associazione Italiana Arbitri essendo competente il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della FIGC e per l’effetto assegna alla ricorrente per la riassunzione del ricorso innanzi il suddetto Organo il termine di gg. 90 decorrenti dalla pubblicazione di questa decisione… Ai sensi dell’art. 30 CGS - FIGC, nel mentre il Tribunale Federale Nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti riguardanti gli appartenenti AIA che svolgono attività in ambito nazionale (comma 2), il Tribunale Federale a livello territoriale è giudice di primo grado nei procedimenti riguardanti gli appartenenti AIA che svolgono attività in ambito territoriale (comma 3). Applicando la norma al caso in esame, poiché la domanda della ricorrente ha per oggetto l’impugnativa della elezione del Presidente della sezione AIA di Milano, che ha valenza territoriale, la competenza a conoscere ed a decidere il presente ricorso spetta al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della FIGC, innanzi al quale la domanda andrà riassunta. Non sembra peraltro assumibile la tesi sostenuta dalla ricorrente a favore della competenza di questo Tribunale; la circostanza che il Presidente eletto della Sezione AIA di Milano svolgerebbe le proprie funzioni anche in ambito nazionale, è inconferente; la elezione ha interessato la sezione AIA di Milano, che opera nella propria circoscrizione e non sull’intero territorio nazionale; tanto basta affinché possa affermarsi l’applicabilità dell’art. 30 comma 3 CGS - FIGC.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 008 CFA DEL  06/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 007 CFA DEL  01/08/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ ROBUR SIENA SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA  DELIBERA  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  FIGC  DI  CUI  AL  PUNTO  D.4 (PAG.  14)  DEL  COM.  UFF.  N.  54  DEL  30.5.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ TERNANA UNICUSANO CALCIO SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL   PUNTO   D.4   (PAG.   14)   DEL   COM.   UFF.   N.   54   DEL   30.5.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL   PUNTO   D.4   (PAG.   14)   DEL   COM.   UFF.   N.   54   DEL   30.5.2018

Massima: Privo di pregio, …  il difetto di competenza del TFN  a favore della competenza del Collegio di Garanzia del Coni. Inconferente, a tal riguardo, il richiamo all’art. 54, comma  1, C.G.S. Coni, secondo cui «Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a € 10.000,00, è proponibile  ricorso  al  Collegio  di  Garanzia  dello  Sport,  di  cui  all’art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti». Infatti, come detto, della delibera dell’Assemblea e/o del Consiglio federale, l’ordinamento sportivo prevede espressamente la facoltà di impugnazione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 5/FTN del 13 luglio 2018

Decisione impugnata: Verbale dell’Assemblea ordinaria della Lega del 5.6.2018, con il quale è stato deliberato di interpretare la previsione contenuta all’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB (di seguito “Codice” o “CdA”) nel senso di intenderla riferita alla mutualità totale spettante al Foggia Calcio Srl in relazione alla stagione sportiva 2017/2018 (di seguito “Verbale”); verbale del Consiglio Direttivo del 07.03.2018, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del Foggia calcio Srl dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018 (di seguito “Verbale Consiglio”);

Impugnazione - Istanza: RICORSO  EX ARTT. 6.15 DELLO STATUTO DELLA L.N.P. SERIE B E 43BIS CGS  DELLA SOCIETÀ FOGGIA  CALCIO  SRL  IN  PERSONA  DEL  COMMISSARIO  GIUDIZIALE  E   LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DR N.G.,  PER  L’ANNULLAMENTO  DEL   VERBALE DELL’ASSEMBLEA  ORDINARIA  DELLA  L.N.P.  SERIE  B   del   5.6.2018   E   DEL  VERBALE   DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.3.2018.

Massima: Sulla eccezione preliminare di incompetenza sollevata dalla difesa della Lega B la stessa va respinta per evidenti ragioni di economia processuale. Invero, la delibera del Consiglio con la quale si stabilisce l’an della sanzione è inscindibilmente e logicamente collegata alla delibera assembleare che individua il quantum da irrogare in concreto. I due atti, quindi, completandosi a vicenda, non possono che essere impugnati congiuntamente dinanzi al medesimo organo scongiurando il  rischio di un contrasto tra giudicati con gravi ricadute sistemiche e sulla effettività della tutela giurisdizionale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 70/TFN-SD del 11 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETÀ AC TRENTO SCSD EX ARTT. 25, 30 e 32 CGS CONI.

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale dichiara inammissibile ed improcedibile il ricorso ex art. 25, 30 e 32 del CGS CONI presentato dalla società  nei confronti della Lega Nazionale dilettanti, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Comitato Provinciale autonomo di Bolzano ed altra Società … per censurare l’illegittimità del provvedimento con il quale il Comitato Provinciale Autonomo di Trento ha proceduto ad emendare la delibera del proprio consiglio direttivo con la quale altra società era stata ammessa a partecipare al campionato di Eccellenza 2015/2016. Il Collegio ritiene fondate le eccezioni di tardività e di difetto di giurisdizione (rectius competenza). Trattasi, infatti, di giudizio impugnatorio avverso decisioni di organi federali al quale (come d’altronde riconosciuto anche dal ricorrente che, ai fini della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, ha richiamato l’art.43 bis del CGS FIGC) devono applicarsi le norme ed i principi sanciti negli statuti federali.  Già in fattispecie analoghe questo Tribunale ha ritenuto insussistente la propria competenza con riferimento agli atti della Lega Nazionale Dilettanti e delle sue componenti (CU n. 18/TFNSD del 27 settembre 2016). Più di recente il Tribunale si è espresso nel senso che “La lega nazionale dilettanti non ha previsto nelle proprie Carte Federali (Statuto-Regolamenti) la competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare; sicché per l’impugnazione delle proprie delibere non può che essere applicato l’art. 43 bis, comma 5, che prevede tale giurisdizione per le componenti federali solo ove previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti)” (CU n. 91/TFN-SD del 29 maggio 2017).  Anche sotto il profilo della tardività del ricorso deve sottolinearsi che il provvedimento impugnato è stato pubblicato sul CU n. 37 del 2 novembre 2017 e, pertanto, come previsto dall’art. 2, comma 3 del CGS FIGC e dall’art. 11 delle NOIF FIGC le decisioni si presumono conosciute a far data dalla loro pubblicazione. Trattasi di presunzione assoluta che prescinde, quindi, da qualsivoglia eccezione contraria.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Terza: Decisione n. 12 del 09/03/2018 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Commissione di Disciplina d'Appello A.I.A. n. 026 del 12 ottobre 2017, comunicata, a mezzo mail, il 20 ottobre 2017, di rigetto del ricorso avverso il provvedimento del Comitato Nazionale dell'A.I.A. del 23 agosto 2017, di cui al C.U. N.32-2017/18, con cui è stata disposta la decadenza di tutti gli organi direttivi sezionali, a seguito del commissariamento della Sezione A.I.A. di Rimini

Parti: Paolo Pigiani/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Associazione Italiana Arbitri

Massima: La Commissione di Disciplina d'Appello A.I.A. non è competente a decidere sul ricorso proposto dall’ex Presidente della Sezione A.I.A. che ha impugnato il provvedimento del Comitato Nazionale dell'A.I.A. che ha disposto la decadenza di tutti gli organi direttivi sezionali, a seguito del commissariamento della medesima Sezione A.I.A. Ne consegue che il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso proposto avverso tale delibera. Il commissariamento della Sezione si innesta in un contesto di obiettiva incertezza normativa, come rilevato dal ricorrente, in quanto le fonti in materia nulla dicono su una possibile impugnazione avente ad oggetto tale provvedimento. Ciò acclarato, non spetta certamente all’Organo giudicante (nel caso che qui interessa, la Commissione di Disciplina d’Appello A.I.A.) rimediare a tale lacuna regolamentare. Per dir meglio, non può considerarsi illegittima la scelta operata dalla Commissione, la quale semplicemente non ha ritenuto opportuno pronunciarsi su una materia che le norme non le attribuiscono. In secondo luogo, la scelta di adire la Commissione non può essere considerata l’unica strada percorribile in situazioni come quella oggetto della presente decisione. Come suggerito dalla stessa Commissione, il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al Tribunale Federale, instaurando in quella sede un giudizio volto a tutelare “le situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale”, ai sensi dell’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. (con la possibilità di appellare la decisione eventualmente sfavorevole). Anche in tal caso, ad ogni modo, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, non può essere considerata illegittima la scelta di non rimettere gli atti all’organo eventualmente individuato come competente. Vanno in tal senso accolte le tesi esposte, in sede di memoria di costituzione, dalle parti resistenti. Trattandosi, infatti, di organi di natura distinta, inquadrati rispettivamente nel contesto giudiziario della Associazione Italiana Arbitri (nel caso della Commissione di Disciplina d’Appello A.I.A.) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (per quanto attiene, invece, al Tribunale Federale c/o F.I.G.C.), non sussistendo un onere correlato ad uno specifico rapporto funzionale tra i due organi, si ritiene che l’indicazione del diverso organo competente assuma i caratteri della facoltà e non certo quelli dell’obbligo, al punto da considerare addirittura illegittima l’omessa rimessione da parte della Commissione…..Appare necessario, sul punto, richiamare le disposizioni che regolano la materia. Dalla lettura dell’art. 15 del Regolamento A.I.A., che disciplina la decadenza dei singoli organi ivi contemplati, è utile far emergere i seguenti elementi. Il comma 2 elenca l’insieme delle cause di decadenza: “Per il Presidente del Comitato regionale, del Comitato delle province autonome di Trento e Bolzano e il Presidente di sezione costituiscono cause di decadenza [...] la commissione di gravi irregolarità amministrative accertate con verbale dal Servizio ispettivo o la commissione di gravi violazioni al regolamento associativo ed a quelli secondari accertata tramite verifiche ispettive, l’essere stato colpito da un provvedimento disciplinare definitivo di sospensione superiore ad un anno o la non approvazione espressamente votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell’Assemblea ordinaria, ove prevista, o l’ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale e della Consulta delle provincie autonome di Trento e Bolzano nell’arco della stessa stagione sportiva [...]. Il comma 4 prevede tutte le formalità legate alla contestazione, alla dichiarazione e all’efficacia della decadenza: “La decadenza del Presidente dell’AIA è dichiarata dal Comitato nazionale con motivazione, quella degli altri componenti di Organi direttivi centrali elettivi e di nomina, dei Delegati degli Ufficiali di gara, dei Presidenti di sezione, dei Presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei componenti dei Collegi dei revisori sezionali è dichiarata, con motivazione, dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell’AIA. Tale decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell’essere stati destinatari di una sanzione disciplinare definitiva della sospensione superiore ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è dichiarata previa contestazione dell’addebito all’interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione. In ipotesi di decadenza del Presidente dell’AIA, il relativo provvedimento avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale.” Il comma 6 si occupa, infine, di dettare le modalità e i termini per la proposizione di un eventuale ricorso avverso la delibera di decadenza (come peraltro ribadito all’interno dell’art. 15 delle Norme di disciplina A.I.A., dedicato al “giudizio sui reclami avverso i provvedimenti di decadenza”): “Avverso le delibere di decadenza i componenti degli Organi direttivi centrali elettivi e di nomina, i Delegati degli Ufficiali di gara, i Presidenti di sezione e i Presidenti del Comitato regionale, del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano ed i componenti del Collegio dei revisori sezionali possono proporre ricorso alla Commissione di disciplina di appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, che decide in unica istanza con deliberazione insindacabile”. Infine, osservando la “prospettiva” funzionale della Commissione di Disciplina di Appello, l’art. 31 del Regolamento riepiloga le attribuzioni di tale organo: “1. La Commissione di Disciplina di Appello è competente a giudicare, in seconda ed ultima istanza, in ordine alle impugnazioni proposte dagli associati o dalla Procura arbitrale avverso le delibere assunte dalle Commissioni di Disciplina nazionale e regionali. 2. Essa è, altresì, competente: [...] e) in unica istanza in ordine ai ricorsi avverso le declaratorie di decadenza del Presidente di Sezione, dei componenti eletti del Comitato Nazionale, dei Delegati degli Ufficiali di gara e dei componenti dei Collegi dei Revisori sezionali e di tutti gli associati con cariche di nomina.” 10.2 Dunque, da quanto appena riportato, si può evincere come le disposizioni citate riguardino esclusivamente l’ipotesi di una decadenza individuale “degli altri [rispetto al Presidente A.I.A.] componenti di Organi direttivi centrali elettivi e di nomina, dei Delegati degli Ufficiali di gara, dei Presidenti di sezione, dei Presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei componenti dei Collegi dei revisori sezionali”. Tale decadenza è prevista per i motivi precedentemente indicati e segue la procedura, tesa a favorire il contraddittorio tra il Comitato Nazionale e il soggetto decaduto, descritta poco sopra. Nella normativa richiamata non vi è alcun riferimento alla deliberazione (o comunque, in generale, al provvedimento) avente ad oggetto il commissariamento di una Sezione A.I.A. La possibilità di un commissariamento è, infatti, prevista dal solo art. 11 del Regolamento A.I.A., che al comma 6, lett. t), così dispone: “Il Comitato Nazionale delibera in ordine: t) con provvedimento motivato, all’eventuale commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell’immagine della FIGC e/o dell’AIA, ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali. Tra le attribuzioni del Comitato Nazionale rientra dunque la facoltà di deliberare in merito all’eventuale commissariamento delle Sezioni, eventualmente anche in base al verificarsi di “gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento”. Contestualmente viene nominato il Commissario straordinario e decadono, insieme, tutti gli organi direttivi di livello regionale, provinciale e sezionale. Alla lettera u) del medesimo comma 6, è invece previsto che il Comitato Nazionale possa deliberare: “u) su proposta del Presidente dell’AIA e con provvedimento motivato, [in ordine] alla decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive, nei casi previsti dal Regolamento. 11. Posto in questi termini il quadro giuridico di riferimento, sorge la questione relativa al rapporto tra la decadenza citata nell’art. 11, comma 6, lett. u) e la decadenza che deriva dal commissariamento, menzionata invece alla lett. t) della medesima disposizione. Sulla base dell’assetto regolamentare delineato, appare condivisibile la tesi secondo cui le due ipotesi di decadenza abbiano una struttura differenziata ed autonoma. La decadenza di cui alla lett. u) è quella disposta “nei casi previsti dal Regolamento”. Attraverso tale richiamo è possibile comprendere come la disposizione abbia ad oggetto la decadenza impugnabile mediante il combinato disposto tra l’art. 15, comma 6, e l’art. 31, comma 2, lett. e), già enunciati in precedenza. Si tratta, lo si ribadisce, di una decadenza di carattere personale, sorretta da determinate ragioni, il cui iter deve rispettare precise regole formali tese a garantire la posizione del soggetto o dell’organo da sottoporre al provvedimento. Diversa è la fattispecie di decadenza richiamata dalla lett. t). Questa non appare come il risultato di un procedimento cui viene assoggettato un individuo specificamente  determinato,  bensì rientra  nelle  conseguenze  inevitabili  ed  automatiche  del provvedimento di commissariamento, che segue una ratio diversa rispetto a quella che ispira la decadenza individuale. Nel caso di specie, non può negarsi che il provvedimento adottato dal Comitato Nazionale coincida con la fattispecie di cui alla lett. t) (commissariamento della Sezione con nomina del Commissario straordinario e contestuale decadenza degli organi in carica) e non con quella prevista alla lett. u) (decadenza individuale, senza commissariamento della Sezione). 12. Affermata nei termini che precedono la distinzione tra le due fattispecie, si rende necessario comprendere le conseguenze di tale impostazione in tema di giurisdizione della Commissione di Disciplina d’Appello. Se il profilo del commissariamento fosse prevalente ed assorbisse, a livello sostanziale, il profilo della contestuale decadenza degli organi di sezione, in assenza di una normativa specifica o quantomeno più dettagliata rispetto a quella attualmente vigente, alla Commissione non sarebbe consentito di giudicare su tale fattispecie: per l’effetto sarebbe legittimo affermare la carenza di giurisdizione di tale Organo. Qualora invece il commissariamento non “oscurasse” la fattispecie della decadenza, facendo leva sulla sussistenza dei motivi che la normativa prevede per la decadenza “ordinaria” e che effettivamente ricorrono nel caso di specie, allora la Commissione potrebbe avere giurisdizione sul punto……A ben vedere, è proprio la corretta configurazione della decadenza intervenuta a rimuovere ogni dubbio circa la legittimità della procedura seguita: qualora si fosse trattato effettivamente della decadenza ex art. 15 Reg., allora il ricorrente avrebbe potuto dolersi della irregolarità della procedura; poiché, tuttavia, come sopra ricostruito, l’evento verificatosi si inquadra nella deliberazione di commissariamento, la decadenza che da esso deriva non riserva al soggetto colpito analoghe tutele.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 58/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare - Com. Uff. n. 20/TFN del 23.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 6.15 DELLO STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE SERIE B E DELL’ART. 43BIS C.G.S.

Massima: La Corte accoglie l’appello della Lega Nazionale Professionisti Serie B e, per l’effetto, dichiara inammissibile il reclamo di prima istanza dell’U.S. Città di Palermo S.p.A. per incompetenza del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare in favore della Corte Federale d’Appello ed annulla senza rinvio, ex art. 37, comma 4, C.G.S. FIGC, la decisione pubblicata sul Com. Uff. FIGC n. 20/TFN del 23.10.2017 del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare, con la quale il TFN ha accolto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. (di seguito “U.S. Palermo”) e, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti da parte dell’organo competente, ha annullato la delibera dell’Assemblea della LNPB del 27.9.2017, con la quale è stata rigettata la richiesta della stessa U.S. Palermo di spostamento delle gare del Campionato di Serie B, Stagione Sportiva 2017/2018, dell’8.10.2017, del 12.11.2017 e del 25.3.2018, nonché del provvedimento prot. n. 185 del 21.9.2017 con il quale il Commissario Straordinario ha comunicato di avere inserito all’ordine del giorno dell’Assemblea della Lega Serie B convocata per il 26/27 settembre 2017 la suddetta richiesta della U.S. Palermo, in luogo di emettere il provvedimento previsto dall’art. 28, commi 2 e 4, dello Statuto della LNPB e di decidere sulla richiesta in questione. Contrariamente all’avviso del TFN, queste Sezioni Unite – in linea con l’orientamento già espresso in sede giurisdizionale (CFA, Sezioni Unite, Com. Uff. n. 59/CFA - 2014/2015) e consultiva (Parere 10.12.2014) – ritengono infatti (ancora) applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 6.15 dello Statuto della LNPB che individua nella Corte di Giustizia Federale e quindi “in questa Corte, quale erede delle attribuzioni di titolarità della progenitrice della Corte di Giustizia Federale, la naturale sede di tutela delle posizioni soggettive di cui si discute” e ciò sino al necessario e formale adeguamento dell’art. 6.15 dello Statuto LNPB al sopravvenuto art. 43-bis CGS FIGC. E’ invero proprio il comma 5 del citato art. 43-bis C.G.S. FIGC a disporre espressamente che l’applicazione del procedimento per l’impugnazione delle delibere federali (con conseguente individuazione del TFN quale Giudice competente a decidere le relative controversie) anche alle delibere adottate dalle componenti federali richiede e postula la esistenza, che nello Statuto LNPB ancora non si rinviene, di una esplicita previsione in tal senso dei rispettivi statuti o regolamenti. A tale ultimo riguardo, peraltro, queste Sezioni Unite non possono non stigmatizzare il fatto che la propria sollecitazione, risalente già due anni e mezzo orsono (cfr. CFA, Sezioni Unite, Com. Uff. n. 59/CFA - 2014/2015), ad operare un tempestivo adeguamento delle disposizioni statutarie e regolamentari delle componenti federali al nuovo corso normativo, per quanto concerne la LNPB, sia caduta sino ad oggi nel vuoto, dando causa a quella incertezza nella individuazione del Giudice competente che la presente controversia rende evidente. La peculiarità della vicenda, impone peraltro a queste Sezioni Unite, nell’esercizio dei propri compiti nomofilattici, di chiarire ulteriormente quanto segue. L’Organo competente a provvedere sull’istanza dell’U.S. Palermo è il Presidente/Commissario Straordinario della LNPB, ai sensi dell’ultima alinea dell’art. 28.2 dello Statuto, unica disposizione applicabile al caso di specie atteso che esso ha ad oggetto, come sul punto correttamente statuito dal TFN, una richiesta non già di modifica del calendario delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega bensì di variazione delle date di disputa di (originariamente tre) singole gare. Non risulta chiaro, nel caso di specie, se il Commissario Straordinario si sia determinato nel senso di sottoporre una tale richiesta all’Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6.7, lettera ee), dello Statuto LNPB e, quindi, demandando ad essa (in vece del decaduto Consiglio) ogni formale deliberazione con riguardo all’istanza dell’U.S. Palermo. Per un verso, infatti, tanto nella convocazione in data 19.9.2017 dell’Assemblea del 27 settembre u.s. che nel verbale di quest’ultima, manca ogni riferimento, con riguardo all’argomento n. 8 all’ordine del giorno, all’art. 6.7, lettera ee), dello Statuto, né si rinviene la motivazione che detto articolo richiede allorchè il Consiglio (in vece del quale oggi il Commissario Straordinario) ritenga di sottoporre all’Assemblea ogni altra deliberazione. Per altro verso, è lo stesso Commissario Straordinario a dedurre di aver ravvisato l’opportunità di condividere con l’Assemblea la valutazione (in particolare, deve ritenersi, delle peculiari ragioni addotte a sostegno) dell’istanza di differimento dell’U.S. Palermo che, non va trascurato, ha essa stessa intestato e rivolto l’istanza di differimento in primo luogo (anche se per quanto di ragione anche) all’Assemblea della LNPB. In tale ultimo senso, si sono peraltro chiaramente espressi tanto la LNPB quanto il Commissario Straordinario laddove nelle rispettive difese attribuiscono al pronunciamento dell’Assemblea LNPB impugnato in primo grado dall’U.S. Palermo valore ed efficacia non già di delibera assembleare quanto piuttosto di mera manifestazione di dissenso sull’istanza in questione. Se ciò è vero, si deve dunque concludere che, comunque acquisita all’esito dell’Assemblea del 27.9.2017 anche la manifestazione della volontà associativa espressa dal plenum delle società aventi diritto al voto, compete ora al Commissario Straordinario esercitare la facoltà prevista dall’ultima alinea dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB, disponendo o meno la variazione delle date delle due gare del 12.11.2017 e del 25.3.2018 richiesta dall’U.S. Palermo.

 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 20/TFN-SD del 23 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA AI SENSI DELL’ART.  6.15 DELLO STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE SERIE B E DELL’ART. 43BIS DEL  CGS F.I.G.C. CON DOMANDA DI EMANAZIONE DI MISURE CAUTELARI AI SENSI  DELL’ART. 43BIS, COMMA 4 BIS CGS.

Massima:… è stata eccepita l’incompetenza di Codesto Tribunale, in quanto l’art. 6.15 dello Statuto della Lega Nazionale di Serie B attribuirebbe le controversie relative alla validità dell’Assemblea e delle relative deliberazioni adottate alla Corte di Giustizia Federale che con la riforma della giustizia sportiva del 2014 sarebbe stata sostituita dalla Corte Federale di Appello. L’argomentazione è senz’altro suggestiva, tuttavia, non è stata richiamata alcuna disposizione dei CGS della F.I.G.C. e del C.O.N.I. che preveda una successione o una sostituzione tra i due organi giudiziali. Evidentemente la predetta successione non può essere desunta dall’esistenza di funzioni analoghe,dall’art. 50, comma 2 del CGS della F.I.G.C. secondo il quale “i componenti della Corte di Giustizia di Giustizia Federale transitano automaticamente  nella Corte Federale di Appello con le medesime cariche. La Corte Federale di Appello sarà articolata nelle medesime sezioni della Corte di Giustizia Federale”. Orbene la disposizione in esame si limita a disciplinare, come espressamente affermato nella rubrica dell’articolo, il regime transitorio. In particolare, al fine di garantire la tutela giurisdizionale prevede che in via transitoria la Corte Federale di Appello sia costituita dai precedenti componenti Corte di Giustizia Federale, ma non prevede alcuna successione tra i due organi giurisdizionali. Non solo. La disposizione in esame, infatti, sembra negare siffatta successione, in quanto, qualora vi fosse stata la predetta automatica sostituzione tra i due organi non vi sarebbe stata alcuna necessità di specificare il  transito dei  due componenti tra i due organi giudiziali. Orbene il venire meno del Collegio di Giustizia Federale ha privato di qualsiasi portata precettiva l’art. 6.15 dello Statuto della Lega di Serie B. Conseguentemente ai sensi dell’art. 43 bis del CGS della F.I.G.C. Codesto Tribunale è senz’altro competente a sindacare la legittimità delle deliberazioni dell’assemblea della Lega Nazionale di Serie B, in quanto componente federale.

Massima: Parimenti destituita di fondamento è l’ulteriore prospettazione secondo la quale dalla lettura sistematica degli artt. 30 dello Statuto e 54 CGS della F.I.G.C. si ricaverebbe che la competenza specifica a giudicare in merito all’impugnativa delle delibere assembleari di una lega non sarebbe demandata alla competenza di un organo di giustizia federale e, conseguentemente, sarebbe attribuita, in via residuale, al Collegio di Garanzia dello Sport. Prescindendo dall’inesatto richiamo al CGS della F.I.G.C. (anziché a quello del C.O.N.I.), è errato in relazione all’impugnazione proposta dalla US Città di Palermo il riferimento alla competenza residuale del Collegio di Garanzia dello Sport, poiché avverso  la deliberazione assembleare e la decisione del Commissario Straordinario l’art. 43 bis del CGS della F.I.G.C. attribuisce agli interessati uno strumento di tutela: il ricorso al Tribunale Federale. Conseguentemente non trova applicazione alla fattispecie in esame l’art. 30 dello Statuto federale che  demanda in via  residuale al Collegio  di Garanzia dello  Sport presso il C.O.N.I. “le controversie [.] per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale”.

Massima: In ultimo, la domanda di condanna del Commissario Straordinario della Lega Nazionale di Serie B di modificare data e orari delle gare oggetto dell’istanza dell’US Città di Palermo risulta inammissibile, in quanto il CGS della F.I.G.C. nell’ambito dei ricorsi ex art. 43 bis limita il sindacato del Tribunale Federale alla legittimità delle deliberazioni assunte.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 91/TFN-SD del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS DELLA SOCIETÀ ASD CASUMARO FC AVVERSO LA DELIBERA DEL CR EMILA ROMAGNA DI CUI AL COM. UFF. N. 42 DEL 3.5.2017 RELATIVAMENTE ALLA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE C E ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA GARA DI PLAY-OUT CM CONSELICEBASCA 2002.

Massima: Il TFN dichiara la propria incompetenza e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal presidente della società avverso  la delibera della FIGC LND - Comitato Regionale Emilia-Romagna n. 42 del 3 maggio 2017 che ha stilato la classifica finale, all’esito della regular season, del campionato regionale di Promozione, girone C, stagione 2016/2017. In particolare la delibera viene censurata per violazione dell’art. 51, comma 6 , NOIF in quanto “avrebbe decretato, omessa ogni motivazione, la perdita del diritto della ASD Casumaro FC a mantenere il titolo sportivo per partecipare al campionato di Promozione regionale 2017/2018, senza disputa della gara di play-out, prevista dall’art. 51, comma 6 NOIF, privilegiando la classifica avulsa e collocandola al terz’ultimo posto in classifica”, e quindi disponendo la retrocessione al campionato diCategoria. Nella particolare fattispecie risulta impugnata dinanzi a questo Tribunale una delibera  emessa  dal  Comitato  Regionale  Emilia  Romagna  -  LND,  con  richiesta  di annullamento della medesima, previa adozione di misure cautelari, nonché di accertamento del diritto della Società istante a disputare lo spareggio con ASC Basca 2002 al fine di individuare la Società avente titolo a partecipare ai play-out contro AC CM Conselice….La Lega Nazionale Dilettanti non ha previsto nelle proprie Carte Federali (StatutoRegolamenti) la competenza del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare; sicché, per l’impugnazione delle proprie delibere, non può che essere applicato l’art. 43 bis, comma, che prevede tale giurisdizione per le componenti federali solo “ove previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti”. Con parere pubblicato dalla Corte Federale d’Appello in data 10 dicembre 2014 (CU 012/CFA) è stato chiarito che, “l’adeguamento delle norme regolamentari della LND sia un obbligo posto a carico dei competenti organi della stessa LDN, sia pur nel rispetto delle rispettive attribuzioni”. Pertanto ai sensi dell’art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva, non sussiste automatico adeguamento alla nuova normativa da parte della LND bensì occorre un espresso adeguamento, che in concreto sul punto non consta sia stato deliberato. (Cfr. anche in termini CU del 27/9/2016 n. 18/TFN Sezione Disciplinare 2016/2017). Per le ragioni  che  precedono, deve declinarsi la competenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare sulla questione controversa poiché, in assenza di specifica disposizione normativa, non appartiene a questo Organo giudicante.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 076/CFA del 02 Dicembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CFA del 06 Dicembre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL 29.11.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. F.G. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON AMMISSIBILITÀ ALLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI DELEGATO ASSEMBLEARE COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA.

Massima: La Corte, con procedimento d’urgenza è competente a decidere sulla impugnazione della delibera del Collegio di Garanzia Elettorale del Comitato Regionale che ha dichiarato inammissibile la candidatura di un soggetto a delegato assembleare

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 070/CFA del 28 Novembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 072/CFA del 30 Novembre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 87 del 23.11.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SIG. C.M. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ ALLA CANDIDATURA A RESPONSABILE REGIONALE MARCHE DEL CALCIO A CINQUE

Massima: La Corte, con procedimento d’urgenza è competente a decidere sulla impugnazione della delibera del Collegio di Garanzia Elettorale del Comitato Regionale che ha dichiarato inammissibile la candidatura di un soggetto a Responsabile Regionale del Calcio a Cinque

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 24 Novembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CFA del 30 Novembre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera n. 1 del Collegio di Garanzia elettorale L.N.D. del 10.11.2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL SIG. M.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEPOSITO DELLA PROPRIA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2016-2020, CANDIDATURA PRESENTATA L’8 NOVEMBRE 2016

Massima: La Corte, con procedimento d’urgenza è competente a decidere sulla impugnazione della delibera del Collegio di Garanzia Elettorale del Comitato Regionale che ha dichiarato inammissibile la candidatura di un soggetto a Presidente della Divisione Calcio a 5

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.018/TFN del 27 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (51) – RICORSO EX ART. 43BIS DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPIA JUVENTUS FALCONARA, AVVERSO LA NON AMMISSIONE DELLA SOCIETÀ AL CAMPIONATO REGIONALE DI 2ª CATEGORIA DEL COMITATO REGIONALE MARCHE.

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara il proprio difetto di giurisdizione e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento della delibera di non ammissione della Società ricorrente al campionato regionale di seconda categoria, stagione sportiva 2016/2017 emanata dalla Figc - LND – Comitato Regionale Marche e resa nota con C.U. n. 10 del 17 agosto 2016. La Lega Nazionale Dilettanti non ha previsto nelle proprie Carte Federali (Statuto – Regolamenti) la competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare; sicché, per l’impugnazione delle proprie delibere, non può che essere applicato l’art. 43 bis, 5° comma, che prevede tale giurisdizione per le componenti federali solo “ove previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti”. Con parere pubblicato dalla Corte Federale d’Appello in data 10 dicembre 2014, è stato chiarito che, giusto art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva, non sussiste automatico adeguamento alla nuova normativa bensì occorre un espresso adeguamento, che in concreto sul punto non consta sia stato deliberato. Per le ragioni che precedono, deve declinarsi la giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare sulla questione controversa poiché, in assenza di specifica disposizione normativa, la competenza non appartiene questo Organo giudicante.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.056/TFN del 19 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (72) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. V.P. PER L’ANNULLAMENTO DEL C.U. n. 113 del 14.9.2015 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.

Impugnazione Istanza: (72 BIS) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. V.P. PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DEL C.U. n. 168 del 19.11.2015 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLA RELAZIONE ALLEGATA AL CITATO C.U., STILATA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO, DEL 19.11.2015, PROT. 3116.

Massima: Il TFN non ha giurisdizione a decidere in merito ai ricorsi diretti all’annullamento a) del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti – FIGC n.113, pubblicato in data 14 settembre 2015, avente ad oggetto “ Decadenza degli Organi direttivi del Comitato Regionale Campania e nomina di un Commissario straordinario”; b) dell’atto di conferimento di incarico della società Labet, affidato in data 31 luglio 2015, e relativi documenti allegati, ivi incluso credenziali e requisiti della predetta Società, di estremi ed origine non conosciuti; c) della relazione accertativa della società Labet di data 24 agosto 2015; d) del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC n.168, pubblicato in data 19 novembre 2015, avente ad oggetto “Decadenza degli Organi direttivi del Comitato Regionale Campania e nomina di un Commissario straordinario”; e) della relazione allegata al citato Comunicato, stilata dal Commissario straordinario, di data 19 novembre 2015, prot. 3116.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 042/CFA del 09 Aprile  2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 22 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Impugnazione – istanza:1. RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.A. AVVERSO LA VALIDITÀ DELLA DELIBERA ADOTTATA DALLA ASSEMBLEA DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO IL 16.2.2015

Massima: La prima questione che, con carattere di pregiudizialità logica, queste Sezioni Unite sono chiamate ad affrontare è quella della propria perdurante competenza a conoscere, in quanto perpetuazione della Corte di Giustizia Federale, cessata sin dall'inizio della presente Stagione Sportiva, delle impugnazioni delle deliberazioni assembleari della Lega Pro. Il motivo del dubbio trae origine dalla formulazione dell'art. 43 bis C.G.S. che devolve alla cognizione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare le impugnazioni delle deliberazioni federali. Tuttavia, la norma non ha ancora trovato adattamento recettizio nella normativa delle componenti federali, tra le quali la Lega Pro, il cui regolamento continua a prevedere la competenza in materia della vecchia Corte di Giustizia Federale. La questione ha trovato ragionata soluzione nel parere reso il 10.12.2014 dalla Sezione Consultiva di questa Corte, chiamata ad esprimersi sulla sorte delle norme regolamentari di altra componente (nella fattispecie la Lega Nazionale Dilettanti), che, al pari di quanto - secondo ciò che nel presente giudizio si rivela incontroverso - è accaduto nell'apparato regolamentare della Lega Pro, non ha provveduto all'adeguamento in parola. Sul punto la Sezione Consultiva ha articolato l'opinione - cui queste Sezioni Unite senza esitazioni si conformano-che la nuova redazione dell'art. 43 bis C.G.S. in effetti imponga la concentrazione nel Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare della competenza a conoscere in primo grado delle controversie aventi ad oggetto deliberazioni assembleari della specie di quelle di cui ci si occupa in questo caso, avendo, tuttavia, cura di chiarire persuasivamente che non possa farsi ricorso ad una sorta di adattamento in senso modificativo delle precedenti norme di tipo automatico o virtuale, dovendo lo stesso essere frutto di uno specifico ed esplicito intervento normativo (esercitabile anche in via vicaria dal Vice Presidente della componente in questione). L'ovvio corollario di questo orientamento interpretativo, declinato sulla necessità di una novella redazione delle norme regolamentari in questione, non può che essere quello- all'evidenza rivolto a scongiurare vuoti normativi - della sopravvivenza, nelle more della conclusione del processo normativo, del precedente assetto regolamentare, che porta ad individuare in questa Corte, quale erede dell’attribuzioni di titolarità della progenitrice Corte di Giustizia Federale, la naturale sede di tutela delle posizioni soggettive di cui si discute. Naturalmente, queste Sezioni Unite non possono, nell'esercizio dei propri compiti nomofilattici, esimersi dal sottolineare l'esigenza che il nuovo corso normativo, nel senso appena delineato, non tardi a perfezionarsi, ponendo fine ad un necessitato regime transitorio.

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