Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0043/CFA del 9 Ottobre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata n. 18 del 07.09.2023
Impugnazione – istanza: Montescaglioso Calcio/CR Basilicata
Massima: ….La funzione della tutela cautelare, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, è notoriamente quella di evitare che il tempo occorrente alla decisione del giudizio di merito vada a danno dell’avente diritto, così che essa ha natura strumentale ed interinale rispetto alla decisione di merito; una volta che tale decisione, come nel caso di specie, sia intervenuta, ogni interesse sul punto deve considerarsi venuto meno, così che anche l’accertamento della fondatezza del dedotto vizio è privo di qualsiasi effetto utile. L’omessa pronuncia da parte del giudice sulla domanda cautelare non inficia del resto di per sé la decisione di merito. Peraltro deve rilevarsi che la domanda cautelare formulata dalla società ricorrente, anche a voler prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza del requisito del fumus boni iuris, era rivolta ad ottenere l’inibizione alla pubblicazione del calendario di Eccellenza regionale e allo svolgimento dei sorteggi di Coppa Italia regionale rispetto ai quali la prospettazione del periculum in mora era stata apodittica e generica (scongiurare la partecipazione di società non aventi diritto), frutto evidente di considerazioni meramente soggettive. Inoltre la tutela cautelare era stata affidata in via alternativa (“in ogni caso”) anche alla richiesta di urgente trattazione del ricorso, il che, pertanto, deve considerarsi soddisfatto con la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione per il 6 settembre 2023.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.032/TFN del 11 Novembre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (114) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. P.F. E DEL DOTT. D.S. DELLA DELIBERA DEL 24.10.2016 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 15 NOVEMBRE 2016.
Massima: Il TFN rigetta l’istanza cautelare ex 43 bis CGS di sospensione della delibera della Lega Pro del 24 Ottobre 2016, con la quale sono state indette, fra l’altro, le elezioni per la nomina del Presidente di Lega, dei due Vice Presidenti della Lega, di otto consiglieri di Lega e di due consiglieri federali di spettanza della Lega atteso che, riguardo al fumus e a una sommaria delibazione della vicenda, non sussistano i requisiti per la concessione del provvedimento cautelare sia alla luce del fatto che, come precisato dalla difesa della Lega Pro, le elezioni si svolgeranno anche per la sostituzione dei consiglieri cooptati, sia considerato che, prima facie, e ferma restando la piena delibazione in sede di discussione nel merito, la deliberazione del Consiglio Direttivo impugnata, anche alla luce delle suindicate precisazioni fornite dalla difesa della Lega Pro, sembrerebbe approvata conformemente alle previsioni statutarie; … che, riguardo al periculum ed avuto riguardo ai contrapposti interessi, non sussistano danni gravi ed irreparabili per i ricorrenti, sia in relazione all’avvenuto decorso di ulteriore tempo utile per lo svolgimento della campagna elettorale sia perché l’eventuale accoglimento del merito del ricorso, per la discussione del quale sin d’ora si fissa la data del 2 dicembre p.v., non escluderebbe la possibilità di indire nuove elezioni a decorrere dalla scadenza del quadriennio olimpico entro i termini sostenuti da parte ricorrente.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.025/TFN del 14 Ottobre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (85) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. ARCHIMEDE G.P. DELLA DELIBERA DEL 21.9.2016 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 24 OTTOBRE 2016.
Massima: Il TFN accoglie l’istanza cautelare ex 43 bis CGS di sospensione della delibera della Lega Pro del 21.9.2016 con la quale sono state convocate le elezioni per la nomina del Presidente di Lega, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Federali alla data del 24.10.2016 atteso che il ricorso non appare sprovvisto del necessario periculum, in quanto il termine particolarmente ristretto di indizione dell’Assemblea non sembrerebbe consentire ai candidati di adeguatamente effettuare la propria campagna elettorale e non paiono sussistere peculiari ragioni di urgenza, dal momento che non si è ancora a ridosso della scadenza del quadriennio olimpico. Occorre dare prevalenza all’esigenza di svolgere un Assemblea elettiva in cui sia consentito a tutti gli interessati di avere un congruo termine per effettuare adeguata Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2016-2017 campagna elettorale al fine di rispettare i principi di eguaglianza e parità di trattamento dei candidati; considerata altresì l’assenza di motivi di danno irreparabile e di indifferibile urgenza connessi all’indizione dell’assemblea elettiva per il 24.10.2016, alla luce della non immediata scadenza del quadriennio olimpico.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.023/TFN del 11 Ottobre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (84) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. P.S. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.
Massima: Il TFN rigetta l’istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS, proposta dal componente degli organi di giustizia della Federazione, della delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione atteso che nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso e l’assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all’insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell’incarico di Giudice Sportivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.023/TFN del 11 Ottobre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (83) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. L.C. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.
Massima: Il TFN rigetta l’istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS, proposta dal componente degli organi di giustizia della Federazione, della delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione atteso che nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso e l’assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all’insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell’incarico di Giudice Sportivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.023/TFN del 11 Ottobre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (82) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. L.S. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.
Massima: Il TFN rigetta l’istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS, proposta dal componente degli organi di giustizia della Federazione, della delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione atteso che nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso e l’assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all’insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell’incarico di Giudice Sportivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.023/TFN del 11 Ottobre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (78) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. G.B. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.
Massima: Il TFN rigetta l’istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS, proposta dal componente degli organi di giustizia della Federazione, della delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione atteso che nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso; che la posizione di Giudice Sportivo del ricorrente è tuttora sospesa e al vaglio della Commissione di Garanzia della FIGC; e l’assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all’insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell’incarico di Giudice Sportivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.023/TFN del 11 Ottobre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (77) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. L.D.L. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.
Massima: Il TFN rigetta l’istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS, proposta dal componente degli organi di giustizia della Federazione, della delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione atteso che nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso e l’assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all’insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell’incarico di Giudice Sportivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.023/TFN del 11 Ottobre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (76) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. V.B. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.
Massima: Il TFN rigetta l’istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS, proposta dal componente degli organi di giustizia della Federazione, della delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione atteso che nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso e l’assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all’insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell’incarico di Giudice Sportivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.023/TFN del 11 Ottobre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (75) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. F.P. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.
Massima: Il TFN rigetta l’istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS, proposta dal componente degli organi di giustizia della Federazione, della delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione atteso che nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso; che la posizione di Giudice Sportivo del ricorrente è tuttora sospesa e al vaglio della Commissione di Garanzia della FIGC; e l’assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all’insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell’incarico di Giudice Sportivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.023/TFN del 11 Ottobre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. G.A. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.
Massima: Il TFN rigetta l’istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS, proposta dal componente degli organi di giustizia della Federazione, della delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione atteso che nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso; che la posizione di Giudice Sportivo del ricorrente è tuttora sospesa e al vaglio della Commissione di Garanzia della FIGC; e l’assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all’insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell’incarico di Giudice Sportivo.