F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 115/CSA del 11 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 104/CSA del 18 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’U.S. SAINTS PAGNANO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. SAINTS PAGNANO/ASD BRILLANTE TORRINO FUTSAL DEL 17.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 779 del 17.3.2017)

RICORSO DELL’U.S. SAINTS PAGNANO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. SAINTS PAGNANO/ASD BRILLANTE TORRINO FUTSAL DEL 17.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 779 del 17.3.2017)

Con il ricorso depositato il 18.3.2017, la U.S. Saints Pagnano impugna delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a CinqueCom. Uff. n. 779 del 17.3.2017 con la quale veniva omologato il risultato della gara US Saints Pagnano/ASD Brillante, 2 a 3.

Come nel giudizio di primo grado, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S., per aver schierato nella gara pocanzi indicata il calciatore Sanchez Pla Samuel in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la reclamante che il tesserato in questione nella Stagione Sportiva 2015/16, militando nelle file del Minturno, era stato espulso nel corso della finale di Coppa Lazio Serie C2, disputata il giorno 4.5.2016 tra il Nordovest calcio a 5 e il Minturno. Precisa, altresì, la ricorrente che la relativa sanzione disciplinare del giocatore non è mai stata pubblicata in alcun Comunicato ufficiale, tantomeno nel Com. Uff. n. 290/C5 del Comitato Regionale Lazio, nel quale veniva omologato il risultato della finale di Coppa Lazio Serie C2 Nordovest Calcio a 5 contro Minturno. Aggiunge la reclamante che, ai sensi dell’art. 19, comma 10, C.G.S., l’espulsione del calciatore prevede automaticamente la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di giustizia sportiva e per tal motivo, tenuto conto che il calciatore in questione aveva già preso parte sia alla gara del 17.1.2017, Brillante Torrino Futsal contro Mirafin (sedicesimi di finale di Coppa Italia B) che alla gara del 14.2.2017, Todis Lidodiostia Futsal contro Brillante Torrino Futsal (ottavi di finale di Coppa Italia B) non aveva ancora scontato la giornata di squalifica applicata automaticamente dal Codice di giustizia e quindi lo stesso non avrebbe potuto prendere parte all’incontro oggetto del presente ricorso. A sostegno delle proprie tesi il Pagnano allega altresì anche un video che attesterebbe l’espulsione del Sanchez nella gara incriminata.

Controdeduce l’ASD Brillante Torrino che il calciatore Samuel Sanchez Pla è stato regolarmente tesserato per la stagione 2016/2017 e che in mancanza della pubblicazione di sanzioni a carico del medesimo sui Comunicati Ufficiali non avrebbe potuto in alcun modo verificare l’asserita posizione irregolare del giocatore. Aggiunge, infine, che ai sensi dell’articolo 19, comma 11.1 C.G.S., le sanzioni inflitte nelle competizioni regionali vanno scontate nelle rispettive competizioni, ed a tal fine precisa che la competizione di Coppa Italia deve essere ritenuta distinta rispetto a quelle organizzate dalle Leghe regionali.

Ad opinione di questa Corte, pienamente conforme alla decisione del giudice di prime cure, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In primo luogo, sotto il profilo probatorio, la ripresa televisiva allegata dal Pagnano è inammissibile ai sensi dell’art. 35.1.2. C.G.S..

Entrando nel merito della questione, è noto che nell’ordinamento giuridico la conoscenza di determinati atti e fatti è considerata rilevante sotto diversi aspetti. Al fine di rendere possibile l’acquisizione di conoscenze sono, in vero, predisposti e regolati appositi strumenti di pubblicità. Si possono comprenderenella generica nozione di pubblicitàle attività, gli strumenti giuridici, le misure, compiute o predisposte da soggetti pubblici o privati a ciò obbligati o facoltizzati, dirette a rendere non soltanto possibile ma anche probabile una conoscenza di fatti giuridici da parte di uno o più soggetti, in vista della rilevanza che l’ordinamento attribuisce a tale conoscenza o a tale possibilità di conoscenza. È accolta, infatti, sia in dottrina che giurisprudenza l’esistenza di un generale “principio di pubblicità” degli atti fondato sul diritto all’informazione o, con significato ancora più ampio, quale declinazione del principio democratico, caratteristico del sistema costituzionale.

Nella medesima prospettiva e con riguardo al caso che occupa, questa Corte ritiene che la pubblicità degli atti federali mediante i Comunicati Ufficiali sia principio altrettanto fondamentale per l’ordinamento sportivo. Depongono in questa direzione non soltanto gli artt. 22, comma 2 e 11, e 45, comma 2, C.G.S., come rilevato in primo grado – i quali ribadiscono nel dettaglio che la pubblicità della sanzione all’interno dei Comunicati ufficiali è senza dubbio indispensabile per l’esecuzione della stessa –, ma soprattutto la qualificazione di presunzione di conoscenza “assoluta” degli atti pubblicati all’interno dei Cc.Uu conferita dal legislatore federale già all’art. 2, comma 3, C.G.S..

In vero, l’attività di pubblicazione nei Comunicati Ufficiali dei provvedimenti degli Organi federali contribuisce all’acquisto dell’efficacia ad essi spettante, ossia a darne piena pubblicità a tutte le componenti sportive: tesserati, società affiliate, organi amministrativi e di giustizia. Costituisce, pertanto, un’attività strumentale e indispensabile, in quanto preordinata alla conoscibilità pubblica delle norme sportive nonché dei provvedimenti amministrativi e disciplinari degli Organi federali.

Sì che, è corretto il ragionamento logico-giuridico compiuto dal Giudice sportivo, il  quale afferma che le sanzioni disciplinari divengono esecutive, e devono dunque essere scontate dai tesserati, soltanto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale e non prima, sottolineando la prefata presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti disciplinari, legati alla data di pubblicazione nei Comunicati stessi. D’altronde, anche nell’ambito regionale, il Codice di giustizia ha espressamente previsto l’obbligo di pubblicazione dell’elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la sanzione della squalifica automatica.

Tale normativa sancisce, quindi, che soltanto il tesserato la cui sanzione disciplinare o il cui nominativo sia stato inserito e pubblicato in un Comunicato ufficiale non ha titolo a prendere parte ad un incontro prima di aver scontato la squalifica. Circostanza, quest’ultima, che non ricorre nella fattispecie in esame. Per di più, il preposto ufficio del Comitato Regionale Lazio – sentito sul punto

– ha confermato che con riferimento alla partita di Coppa Lazio del 4.5.2016, disputata tra Nordovest e Minturno, non risulta pubblicato all’interno del relativo Com. Uff. n. 295 del 6.5.2016, né il nominativo, né alcuna sanzione disciplinare a carico del giocatore Sanchez Pla Samuel, all’epoca tesserato presso il Minturno. Ne consegue che, in mancanza di un Comunicato Ufficiale contenente il nominativo e/o il provvedimento sanzionatorio nei confronti del giocatore in questione, lo stesso aveva pieno titolo a partecipare alla gara in questione.

Stante la mancanza di Comunicati ufficiali che attestino la sanzione della squalifica del calciatore Sanchez nella precedente Stagione Sportiva e ritenute, di conseguenza, assorbite le ulteriori doglianze della reclamante e le controdeduzioni di controparte, la C.S.A. respinge  il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Saints Pagnano di Merate (LC).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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