F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 127/CFA del 08 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 126/CFA del 05 Maggio 2017 (dispositivo) RICORSO DEL CALCIATORE MUNTARI SULLEY ALI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/PESCARA DEL 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 02.05.2017)

RICORSO DEL CALCIATORE MUNTARI SULLEY ALI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/PESCARA DEL 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 02.05.2017)

Con atto, datato 5.5.2017, il sig. Muntari Sulley Ali ha proposto ricorso ex art. 36 bis C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 197 del 2.5.2017 della predetta Lega) con la quale era stata irrogata al predetto calciatore la squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

Il ricorso in epigrafe risulta fondato.

Questa Corte evidenzia, in via del tutto preliminare, che la fattispecie, oggetto del presente giudizio, presenta evidenti profili di eccezionalità e straordinarietà atteso che viene in rilievo una vicenda che ha visto il calciatore, Muntari Sulley Ali, vittima di una delle offese più spregevoli che possa subire un essere umano, prima ancora che un atleta, ovvero di essere discriminato per il colore della sua pelle, con conseguente violazione di un diritto personalissimo.

Ed è proprio tenendo conto di tale straordinarietà ed eccezionalità che deve essere deciso il ricorso, ad iniziare dalla valutazione circa l’ammissibilità dello stesso.

Al proposito, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo, all’evidenza, un ricorso proposto in via ordinaria e non d’urgenza.

Risolto, in senso positivo, il profilo dell’ammissibilità del ricorso e passando all’esame del merito dello stesso, questa Corte rileva come ai fini della decisione debbano essere valorizzate alcune circostanze desumibili sia dagli atti ufficiali di gara che dai chiarimenti resi dal Direttore di gara che questa Corte ha ritenuto opportuno sentire prima di deliberare.

Orbene, non vi è dubbio che i cori razzisti, rivolti da alcuni sostenitori della Società del Cagliari nei confronti del calciatore della Società del Pescara, Muntari Sulley Ali, siano stati distintamente percepiti dai rappresentanti della Procura Federale che ne hanno fatto specifica menzione nel proprio rapporto; l’univocità di tale refertazione dimostra che tali cori sono stati percepiti in tutte le zone del terreno di gioco in cui erano posizionati i rappresentanti della Procura Federale.

Quanto, invece, a ciò che è stato riferito dal Direttore di gara in sede di audizione telefonica, questa Corte evidenzia che lo stesso ha precisato di avere comminato la prima ammonizione nei confronti del calciatore, Muntari Sulley Ali, perché non aveva compreso, in considerazione del nervosismo dello stesso calciatore - che si esprimeva, peraltro, in parte in italiano e in parte nella propria lingua madreche le proteste dello stesso fossero state determinate dai cori razzisti rivolti nei suoi confronti dai sostenitori del Cagliari; circostanza, quest’ultima, di cui il Direttore di gara ha ammesso di avere preso consapevolezza soltanto successivamente.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene che, ove il Direttore di gara avesse avuto consapevolezza delle reali motivazioni del nervosismo del calciatore, Muntari Sulley Ali, non avrebbe adottato il primo provvedimento disciplinare nei confronti dello stesso; il che non avrebbe determinato, a seguito della seconda ammonizione - comminata per essere, il Muntari, uscito dal campo senza autorizzazione - l’espulsione del calciatore medesimo.

Pertanto, questa Corte, in considerazione, lo si ripete ancora una volta, della straordinarietà ed eccezionalità della fattispecie di cui è giudizio ed al fine di evitare la stridente contraddizione che verrebbe a determinarsi, nell’ambito dell’ordinamento federale, tra le disposizioni, peraltro derivate dall’ordinamento UEFA, che sanzionano in modo particolarmente rigoroso i comportamenti di discriminazione razziale, e una decisione, quale quella assunta dal Giudice sportivo, con la quale è stato sanzionato il calciatore che è stato vittima di tale gravissimo comportamento discriminatorio e non invece la Società i cui sostenitori si sono resi responsabili dei cori beceri, ritiene possa pervenirsi all’accoglimento del ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, considerata la particolare delicatezza del tema inerente i diritti personalissimi dell’uomo prima ancora che dell’atleta, verificata l’ammissibilità del ricorso ordinario, lo accoglie, e per l’effetto annulla la squalifica inflitta di 1 giornata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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