F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 128/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 019/CSA del 28 Settembre 2016 (dispositivo) – RICORSO FOOTBALL CLUB GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE 1919/FC GROSSETO DELL’11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 18 del 14.09.2016)

RICORSO FOOTBALL CLUB GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE 1919/FC GROSSETO DELL11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 18 del 14.09.2016)

La "Football Club Grosseto" ha presentato ricorso in data 20.9.2016 avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Sestri Levante 1919/FC Grosseto dell'11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 18 del 14 settembre 2016) per lancio fumogeni e petardi sugli spalti e sul campo per destinazione.

La ricorrente, nelle difese esposte nel ricorso, considerando i fatti accaduti di carattere delinquenziale, si dichiara estranea e non responsabile dei fatti stessi, ascrivendoli ad un determinato gruppo della tifoseria e alle mancate preventive misure di sicurezza da parte delle forze dell'ordine. A sostegno di ciò, fa espresso riferimento alla denuncia presentata alla Questura di Grosseto, per il tramite dell'Avv. Adduci a mezzo posta elettronica certificata, in data 13.9.2016 e denuncia-querela presentata, sempre per il tramite del predetto professionista, alla Procura della Repubblica.

Chiede pertanto l'annullamento della Deliberazione del Giudice Sportivo e, di conseguenza, della sanzione pecuniaria ad essa inflitta.

La Corte, letto ed esaminato il ricorso, rilevando che le denunce sono state presentate dalla Società ricorrente alle Autorità competenti successivamente all'accadimento dei fatti e ritenendo comunque la Società medesima responsabile per i fatti stessi per non aver adottato misure di sicurezza preventive, considera la sanzione irrogata dal Giudice sportivo congrua in relazione a quanto accaduto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Pol. F.C. Grosseto di Grosseto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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