F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 129/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 064/CSA del 13 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 85 del 29.11.2016)

RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 85 del 29.11.2016)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Atalanta/Roma, disputato in data 20.11.2016 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla A.S. Roma S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), in applicazione degli artt. 14 C.G.S. e 62, comma 2, NOIF, le sanzioni dell’ammenda di € 40.000,00 con diffida, per gli incidenti ed i tafferugli causati dai sostenitori della Società stessa in prossimità dell’impianto sportivo, così come dettagliatamente riportato nella relazione di servizio del R.O.P. e nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale.

Avverso tale  decisione, proponeva ritualetempestiva impugnazione la Società, la  quale sosteneva che, nel caso in esame, il richiamo all’art. 14 C.G.S., operato dal Giudice Sportivo, sarebbe errato, dal momento che tale norma troverebbe applicazione esclusivamente con riferimento ai fatti violenti avvenuti all’interno di e/o presso le aree esterne adiacenti all’impianto sportivo proprio della società la cui tifoseria ha posto in essere la condotta sanzionabile ai sensi della norma in questione. Ne conseguirebbe, quindi, l’inapplicabilità del predetto articolo alla fattispecie in esame, in ragione della circostanza per cui la Roma, nel corso della gara oggetto del presente procedimento, era ospite presso l’impianto sportivo dell’Atalanta, impianto dove si sono verificati i fatti violenti in oggetto. La Società aggiungeva, altresì, che anche qualora la condotta della propria tifoseria venisse valutata ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S., troverebbero applicazione le attenuanti di cui alle lett. “a” e “d” dell’art. 13 C.G.S., in ragione delle accortezze applicate dalla Società nel corso della gara in questione e del residuo numero di tifosi che si sarebbero resi colpevoli del comportamento sanzionato. La Società, pertanto, concludeva per la richiesta dell’annullamento delle sanzioni irrogate, nonché (i) per l’ammissione della prova testimoniale dei Sig.ri Robert Gombar e Marco Seghi, quali responsabili rispettivamente dell’Ufficio Sicurezza e dell’Ufficio SLO della Società stessa, e di uno fra i tre stewards che ebbero il compito di interagire con le locali Forze dell’Ordine di Bergamo, (ii) e per la richiesta di sospensione del procedimento per necessaria integrazione istruttoria con coinvolgimento della Questura di Roma, Digos Roma.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 13.1.2017, per la Società è presente l’Avv. Conte, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, riunitasi in camera di consiglio, in primo luogo, respinge entrambe le richieste istruttorie, ritenendo non necessario procedere ad un supplemento di istruttoria in ordine ai fatti di cui è giudizio, atteso che la documentazione in atti risulta più che sufficiente al fine della comprensione di quanto accaduto in occasione della gara AtalantaRoma, disputatasi in data 20.11.016, e della decisione.

Per quanto riguarda il merito del presente giudizio, la Corte rileva come l’osservazione della Società circa l’inapplicabilità dell’art. 14 C.G.S. al caso di specie sia corretta, in ragione della circostanza per cui tale norma disciplina ipotesi in cui i fatti oggetto di contestazione siano avvenuti presso o nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo proprio della squadra i cui tifosi si siano resi responsabili della condotta sanzionata. Ciò detto, questa Corte ritiene, però, che il comportamento della tifoseria della Roma debba essere valutato e sanzionato ai sensi degli artt. 4, comma 3, C.G.S. e 62, comma 2, NOIF, evidenziando, persltro, come alle fattispecie oggetto delle predette norme non possano trovare applicazione le circostanze attenuanti di cui all’art. 13, lett. “a” e “d”, C.G.S. richiamate dalla Società nel proprio ricorso. L’art. 13 C.G.S. stabilisce, infatti, che le circostanze individuate dalla norma stessa possano essere prese in considerazione ai fini della determinazione della sanzione da irrogare esclusivamente qualora oggetto della contestazione siano i comportamenti tenuti dai sostenitori in violazione del solo art. 12 C.G.S., con la conseguenza che le attenuanti in questione non possono essere applicate alla fattispecie in esame. Inoltre, anche qualora l’art. 13 C.G.S. dovesse applicarsi al caso di specie, i fatti, addotti dalla Società a sostegno della propria richiesta di riconoscimento della sussistenza delle circostanze di cui alle lett. “a” e “d” del predetto articolo, non potrebbero essere comunque ritenuti sufficienti a tal fine. Infatti, l’aver disposto la presenza, presso l’impianto sportivo nel quale si è disputata la gara in oggetto, dei responsabili della Sicurezza e dello SLO della Società, nonché di tre steward non può integrare la fattispecie di cui alla lett. “a” dell’art. 13 C.G.S., così come il semplice fatto che i tifosi responsabili della condotta sanzionata abbiano agito in numero nettamente inferiore rispetto al totale dei presenti nel settore ospiti non può essere ritenuto come atto di dissociazione da tale comportamento, da parte di coloro che non vi hanno partecipato, come previsto dalla lett. “d” dell’articolo qui richiamato.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma

S.p.A. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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