F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 129/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 064/CSA del 13 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALC. AMATO CICIRETTI SEGUITO GARA FROSINONE/BENEVENTO DEL 24.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 70 del 27.12.2016)
RICORSO BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALC. AMATO CICIRETTI SEGUITO GARA FROSINONE/BENEVENTO DEL 24.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 70 del 27.12.2016)
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,
- Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo Lega B in data 27.12.2016, con quale è stata inflitta al calciatore Amato Ciciretti, tesserato con la Società Benevento Calcio, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e dell’ammenda di euro 2.000,00 in seguito alla gara Frosinone/Benevento del 24.12.2016 “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, ricolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose, reiterando, nello spazio antistante gli spogliatoi, tale comportamento”;
- Esaminato il reclamo presentato in data 10.1.2017, proposto dalla predetta dalla Benevento Calcio S.r.l., e le relative contestazioni, in fatto e diritto;
- Appurato che il rapporto dell’assistente di gara, Signor Federico La Penna, registra testualmente che “al termine della gara, dopo il fischio finale dell’arbitro, il signor Amato Ciciretti (calciatore del Benevento), giocatore sostituito nel corso del primo tempo, che si trovava fuori dal recinto di gioco, nello spazio antistante gli spogliatoi con la tuta di rappresentanza, entrava all’interno del terreno di gioco e rivolgendosi a me sbracciando ed urlando esclamava la seguente frase “fate schifo, fate schifo, vergognatevi”. Lo stesso calciatore dopo essere uscito dal recinto di gioco, trovandosi nello spazio antistante gli spogliatoi, esclamava la seguente frase “andate tutti a fare in c(…)”;
- Tenuto conto che nel reclamo la Società premette che il comportamento ascritto al calciatore non merita la sanzione inflitta, che risulta sproporzionata rispetto al reale disvalore della stessa, atteso che “le brevissime espressioni indirizzate dal calciatore della compagine sannita agli Ufficiali di Gara possano o debbano quali meramente irriguardose (e non già ingiuriose e/od offensive)” (così, testualmente, alla seconda pagina del ricorso proposto);
- Constatato che la condotta ascritta al calciatore risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto dell’assistente di gara che, per costante avviso di questa Corte assumono forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il calciatore ha indirizzato all’assistente frasi la cui valenza irrispettosa ed irriguardosa non può essere posta in dubbio nella sua portata oggettiva, rivolgendole direttamente allo stesso in quanto, pur trovandosi fuori dal terreno di gioco (per essere stato sostituito nel corso del primo tempo), vi entrava indirizzando le frasi riprodotte nel testo del rapporto al medesimo assistente con atteggiamento plateale (“sbracciando ed urlando), completando l’azione con il pronunciamento della seconda frase riportata nel rapporto, rispetto alla quale l’indubitabilità della forza offensiva è del tutto oggettiva ed unanimemente condivisa in qualsiasi contesto sociale. Le due frasi, peraltro, si presentavano (e si presentano), per come sono state pronunciate e per il contenuto delle parole espresse, indirizzate a tutto il gruppo degli Ufficiali di gara impegnati a dirigere l’incontro;
- Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, non si apprezzano incongruenze o erroneità nella decisione del Giudice sportivo qui gravata, considerata la infondatezza delle censure dedotte, anche sotto il profilo della congruità della sanzione assegnata, per come emerge dalla circostanza che al tesserato della Società Benevento è stata inflitta la sanzione della squalifica per due giornate effettive di campionato, oltre ad e 2.000,00 di ammenda, in ragione della gravità e pesantezza delle frasi ingiuriose pronunciate all’indirizzo degli ufficiali di gara, reiterandone il pronunciamento con atteggiamento plateale, accompagnato da veemenza ed accentuato dall’azione dell’ingresso in campo, per come è documentalmente dimostrato, cosicché il ricorso va respinto disponendosi l’incameramento della tassa;
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio di Benevento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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