F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 129/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 064/CSA del 13 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO CALCIATORE PELLEGRINI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/SASSUOLO DEL 22.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 112 del 27.12.2016)

RICORSO CALCIATORE PELLEGRINI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/SASSUOLO DEL 22.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 112 del 27.12.2016)

 

Con reclamo del 10.1.2017, il Sig. Lorenzo Pellegrini, calciatore tesserato per l'U.S. Sassuolo, ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 112 del 27.12.2016, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto allo stesso la squalifica per 2 giornate effettive di gara per "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere, al 33' del primo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto un'espressione irrispettosa al Direttore di Gara e, all'uscita dal recinto di giuoco, colpito violentemente con un calcio ed un pugno i tabelloni pubblicitari".

Il reclamante ne lamenta la eccessività in relazione al reale svolgimento dei fatti, che ritiene riuniti sotto il vincolo della continuazione, e, pertanto, chiede la riduzione della sanzione ad una gara effettiva anche con eventuale commutazione del secondo turno di squalifica in pena pecuniaria.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Posta la pacificità dei fatti che hanno originato il provvedimento e la natura indiscutibilmente antiregolamentare degli stessi, questa Corte evidenzia la congruità della sanzione inflitta, puntualmente commisurata alle contestazioni formulate, e ritiene che la stessa non possa essere mitigata per l'effetto della invocata continuazione che, nel caso di specie, risulta insussistente.

Al riguardo, è bene chiarire che non è condivisibile la tesi che le reazioni del reclamante siano state determinate dall'espulsione, comminata al 33' del primo tempo di gioco, che avrebbe costretto l'U.S. Sassuolo a giocare in inferiorità numerica per oltre un'ora di gioco.

Il provvedimento in questione, che in via generale deve essere adottato indipendentemente dalla natura del contesto nel quale è maturato il fatto che lo ha determinato, se, da un lato, non "ha indirizzato la partita in senso sfavorevole al Sassuolo" (che difatti è riuscito anche a pareggiare), dall'altro, non si è posto come antecedente causale della scomposta reazione del calciatore, attesa l'insussistenza di qualsiasi tensione agonistica nel frangente di gioco in questione, per di più negata proprio dal reclamante che lo ha definito banale e privo di pericolosità, di tal ché ciò che è stato eccessivo è stato il fallo (e la scelta di compierlo in un momento in cui era assente qualsiasi tensione agonistica) e non la decisione adottata dal Direttore di Gara.

Detto ciò, quanto ne è conseguito, che, si ripete, deve scindersi dal fatto originante l'espulsione,   assume   carattere   plurioffensivo   autonomo   sostanziatosi   sia   nelle   espressioni indiscutibilmente  irriguardose  rivolte  all'Arbitro  sia  nel  danneggiamento  di  beni  (per  di  più raffiguranti lo stemma) della Cagliari Calcio S.p.A..

Pertanto, i fatti di che trattasi non solo hanno natura diversa ma sono stati posti in essere in differenti frangenti temporali per cui non possono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione, atteso che la commissione puntuale di quanto compiuto rappresenta la naturale conseguenza di scelte distinte e non programmate ab origine.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pellegrini Lorenzo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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