F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 131/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 131/CSA del 03 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIREDDA MARCO SEGUITO GARA OLBIA/PONTEDERA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

RICORSO OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIREDDA MARCO SEGUITO GARA OLBIA/PONTEDERA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

Con reclamo ritualmente proposto, la società Olbia Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Piredda Marco …per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale…

Con i motivi di gravame, la ricorrente, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, lamenta la sproporzionalità della squalifica e ne chiede, in via principale, la riduzione ad una sola giornata o, in subordine, la riduzione a 2 giornate.

A giudizio della Corte, le argomentazioni illustrate dalla Soc. Olbia Calcio non risultano, invero, di alcun pregio e, pertanto, il reclamo non è meritevole di accoglimento.

Gli episodi  di cui  si è reso colpevole il calciatore Piredda (reiterate frasi gravemente offensive e irriguardose profferite all’indirizzo di un assistente arbitrale), posti a base del provvedimento sanzionatorio da parte del Giudice di prime cure, sono chiaramente narrati nei referti ufficiali di gara, atti la cui fidefacienza non può in alcun modo essere scalfita.

Conseguentemente i fatti posti in essere dal Piredda (consistiti in un mancato adempimento dell’invito a sedersi in panchina e nella immediatamente successiva frase offensiva proferita all’indirizzo dell’assistente) fanno ritenere congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, anche tenendo conto della particolare condizione che merita il momento delicato della gara durante la quale è intervenuta la condotta in esame.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Olbia Calcio 1905 di Olbia (Olbia-Tempio).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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