F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 132/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 078/CSA del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO CALC. VERNA LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/VIRTUS ENTELLA DEL 4.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 81 del 7.02.2017)

RICORSO CALC. VERNA LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/VIRTUS ENTELLA DEL 4.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 81 del 7.02.2017)

Il calciatore Luca Verna, tesserato per la "A.C. Pisa 1909 S.r.l." ha presentato in data 10.2.2017 ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara, inflitta al reclamante, seguito gara Pisa/Virtus Entella del 4.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 81 del 7.2.2017) per aver rivolto all'Arbitro, al 27° minuto del secondo tempo, espressioni irriguardose.

Il ricorrente ritiene la sanzione inflitta eccessivamente afflittiva rispetto all'accaduto volendo considerare l'espressione proferita "meramente irrispettosa" e non "ingiuriosa" o "irriguardosa", senza ledere l'onore e la reputazione del Direttore di gara e senza alcuna offesa nei confronti dello stesso in un contesto di "unicità temporale" e quindi da considerarsi attenuata.

A sostegno, inoltre, di quanto contestato, il ricorrente fa riferimenti a precedenti decisioni prese dal Giudice Sportivo in merito ad altri comportamenti irrispettosi e/o irriguardosi.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorrente chiede una riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo, riducendo la squalifica da due ad una gara effettiva, con eventuale applicazione di pena pecuniaria in luogo della seconda giornata di squalifica.

La Corte, esaminato il ricorso, considera congrua la decisione del Giudice Sportivo in merito alla condotta assunta dal calciatore Signor Luca Verna nei confronti dell'arbitro in quanto considerata propriamente "irriguardosa" e soggetta alla sanzione minima della squalifica per due giornate come da art. 19, comma 4, C.G.S.. Va rilevato al riguardo che le parole in esame sono state rivolte direttamente nei confronti dell’arbitro e non quale critica nei confronti del suo operato. Inoltre, sono state proferite più parole irriguardose in modo reiterato.

Ne consegue che la misura della sanzione irrogata, alla luce del minimo edittale previsto, appare del tutto adeguata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Verna Luca.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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