F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 133/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 080/CSA del 17 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA WOMAN NAPOLI C5/BELLATOR FERENTUM DEL 14.01.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 447 del 17.1.2017)

RICORSO A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA WOMAN NAPOLI C5/BELLATOR FERENTUM DEL 14.01.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n.  447 del 17.1.2017)

Con atto del 18.1.2017 la società A.S.D. Woman Napoli C5, preannunciava l’intenzione di ricorrere avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, Com. Uff. n. 447 del 17.1.2017, con il quale venivano inflitte le sanzioni:

- ammenda di € 500,00 alla reclamante perché durante l’incontro Woman Napoli C5/Bellator Ferentum disputato il 14.1.2017, propri sostenitori rivolgevano agli arbitri corali ingiurie e minacce. Perché il dirigente addetto agli ufficiali di gara, allontanato dall’arbitro, dagli spalti per la parte residuale dell’incontro rivolgeva ingiurie alla terna arbitrale;

- inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.3.2017 al sig. Battistone Gian Franco, allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento rivolgeva al direttore di gara frasi offensive e minacciose. Dagli spalti per la parte residuale dell’incontro reiterava le ingiurie nei confronti della terna arbitrale. Sanzione così determinata in quanto ammesso in panchina in qualità di dirigente addetto agli arbitri.

- Inibizione a svolgere ogni attività fino all’8.2.2017 al sig. Buonocore Emilio, allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro, nell’abbandonare il campo di gioco rivolgeva al cronometrista ufficiale frase minacciosa;

- Inibizione a svolgere ogni attività fino al 1.2.2017 al sig. Mattiello Ciro, perché per tutta la durata dell’incontro, dagli spalti, rivolgeva agli arbitri frasi minacciose e offnsive;

- Squalifica per 1 gara effettiva per recidiva in ammonizione ai calciatori De melo Pinheiro Catarina Isabel e Mota Queiroz Debora.

Contestualmente formulava richiesta di atti ufficiali.

L’ufficio di Segreteria della Corte Sportiva di Appello, quindi, provvedeva all’invio dei documenti in data  23.1.2017  con trasmissione mail, ricevuta in pari data dalla società reclamante.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

La reclamante, a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33, comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Woman Napoli C5 di Marigliano (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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