F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 133/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 080/CSA del 17 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIANO MICHELE SEGUITO GARA CYNTHIA/A.V. HERCULANEUM 1924 DEL 29.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 01.02.2017)

RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIANO MICHELE SEGUITO GARA CYNTHIA/A.V. HERCULANEUM 1924 DEL 29.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 83 del 01.02.2017)

Con atto del 10.02.2017 la A. V. Herculaneum ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale era stata inflitta al calciatore Ciano la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, chiedendo la riforma della delibera impugnata e, per l’effetto, ridurre la squalifica inflitta al calciatore Ciano nella misura di 1 giornata ovvero, in subordine, a 2 giornate.

A sostegno delle proprie richieste la reclamante ha dedotto quattro motivi di impugnazione:

1. Con il primo è stata evidenziata l’eccessività e sproporzionatezza della squalifica comminata in quanto la condotta tenuta dal calciatore si sarebbe dovuta qualificare solo come “irriguardosa” e non certo offensiva;

2. Con il secondo assumeva l’esistenza di circostanze attenuanti non valutate dal Giudice di prime cure. In particolare non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che il calciatore sarebbe sempre stato un “esempio di lealtà e probità sportive” ed inoltre che l’episodio contestato sarebbe avvenuto in “condizioni di particolare tensione”

3. La vicenda contestata si sarebbe svolta in un unico contesto ed il calciatore avrebbe ottemperato immediatamente alla decisione arbitrale;

4. La sanzione comminata contrasterebbe con precedenti giurisprudenziali specifici, perché per azioni più gravi di quella contestata, al Ciano sarebbero state comminate squalifiche inferiori.

Le censure sono tutte infondate, per cui il reclamo va respinto.

L’art. 19 n. IV lett. a) C.G.S. prevede la sanzione della squalifica di 2 giornate nel caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Il Sig. Ciano Michele espulso per aver tenuto una condotta ingiuriosa, successivamente al provvedimento sanzionatorio, reiterava le offese all’indirizzo del direttore di gara. Appare pertanto più che equa la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 di Somma Vesuviana (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it