F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 133/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 080/CSA del 17 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. POLISPORTIVA SARNESE 1926 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.800,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. SARNESE 1926 ARL/PALMESE DEL 29.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 01.02.2017)

RICORSO S.S.D. POLISPORTIVA SARNESE 1926 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI2.800,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. SARNESE 1926 ARL/PALMESE DEL 29.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 83 del 01.02.2017)

La S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 A R.L. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 1.2.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra S.S.D. Polisportiva Sarnese/Palmese A.S.D. del 29.1.2017, ha comminato l’ammenda di € 2.800,00 e la diffida con la seguente motivazione: “per assembramento ostile al termine della gara di circa 30 propri sostenitori che posizionatisi fuori dal cancello dell’impianto, mentre la terna arbitrale usciva con la propria autovettura, gli rivolgevano espressioni gravemente offensive e minacciose. Nonostante la presenza delle Forze dell’Ordine gli stessi sostenitori colpivano con un violento pugno un finestrino con un calcio la portiera e con tre sputi il lunotto della vettura sulla quale viaggiava la terna arbitrale che veniva scortata dalle Forze dell’Ordine fino all’uscita del casello autostradale”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della decisione adottata dal Giudice Sportivo e in via subordinata la riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la S.S.D. Polisportiva Sarnese ha evidenziato che i fatti accaduti all’esterno dell’impianto sportivo sarebbero stati meno gravi di quelli riportati nel referto arbitrale, trattandosi, a dire della ricorrente, di pochi tifosi che si sarebbero limitati a rivolgere all’Arbitro alcuni epiteti.

Il ricorso va in parte accolto in quanto in relazione ai fatti accaduti risulta essere più congrua la sanzione di € 2.000,00, ferma la diffida nei confronti della S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 A R.L..

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 A.r.l. di Sarno (Salerno) riduce la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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