F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 133/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 080/CSA del 17 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.C.D. VIRTUS BOLZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMEO ALESSIO SEGUITO GARA VIRTUS BOLZANO/PONTE S.P. ISOLA SSD ARL DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

RICORSO A.C.D. VIRTUS BOLZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMEO ALESSIO SEGUITO GARA VIRTUS BOLZANO/PONTE S.P. ISOLA SSD ARL DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

La A.C. Virtus Bolzano ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale DilettantiDipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 87 dell’8.2.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Virtus BolzanoPonte S.P. Isola SSD A R.L. del 5.2.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Romeo Alessio “per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano dall’azione di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale la riduzione della squalifica da tre giornate ad una e in subordine da tre giornate a due la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In  particolare  la  Virtus  Bolzano  ha  evidenziato  il  fatto  che,  contrariamente  da  quanto sostenuto dal Giudice Sportivo, il contatto tra il Romeo e il calciatore avversario non sarebbe avvenuto con il pallone lontano dall’azione di gioco e la condotta dello stesso non si configurerebbe come condotta violenta.

Il ricorso va accolto in parte in quanto nel referto arbitrale non si precisa che l’impatto tra i due calciatori è avvenuto con il pallone lontano dall’azione di gioco e dunque è da presumersi che sia avvenuto durante un’azione di gioco.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Virtus Bolzano di Bolzano riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi tassa reclamo.

 

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