F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 134/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 102/CSA del 10 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2017 INFLITTA AL CALC. RAMADAN MIRKO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES VARESINA SPORT/FOLGORE CARATESE DELL’11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 20.2.2017)

RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2017 INFLITTA AL CALC. RAMADAN MIRKO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES VARESINA SPORT/FOLGORE CARATESE DELL’11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 20.2.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – con Com. Uff. n. 59 del 15.2.2017 - in relazione alla gara del’11.02.2017 Varesina/U.S. Folgore Caratese ASD del Campionato Nazionale Juniores – ha comminato al calciatore della U.S. Folgore Caratese ASD Ramadan Mirko la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2017 per avere volontariamente urtato contro il Direttore di gara al quale, nella circostanza, faceva lo sgambetto, determinandone la caduta a terra. Sanzione così determinata in considerazione della pausa estiva”.

Al riguardo afferma il rapporto arbitrale che al 38 del 2T Ramadan Mirko n. 9, perché dopo non avergli accordato un cdp, a gioco in svolgimento, cambiava improvvisamente direzione (verso di me) e mi impattava, in particolare mi sgambettava volontariamente il piede dx ed essendo io in fase di ripartenza, mi faceva cadere, non procurandomi alcun danno. Riprendevo regolarmente la gara e nel supplemento di referto (e-mail del 13.2.2017 ore 14:06) che al 38° del tempo il giocatore Ramadan Mirko n. 9, società Folgore Caratese, dopo che non gli accordavo un fallo a favore, a gioco in svolgimento, cambiava improvvisamente direzione venendo verso di me, non seguendo più il pallone, mi sgambettava volontariamente il piede dx, facendomi cadere a terra, in quanto mi veniva a mancare il piede di appoggio. Il calciatore continuava la sua corsa. Io non riportavo alcun danno fisico e riprendevo regolarmente la gara”.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo contesta la società reclamante, pur confermando la dinamica dei fatti refertata dall’arbitro, che quest’ultimo non ne abbia potuto valutare la volontarietà, in quanto lo sgambetto, ad avviso della reclamante, potrebbe avvenire soltanto da dietro e dunque fuori dal campo visivo del Direttore di gara. Inoltre, il cambio di direzione del Ramadan, considerato che il calciatore nel gioco cambia continuamente direzione, potrebbe essere avvenuto per altri motivi e in particolare al fine di recuperare rapidamente la propria posizione dopo essere caduto a terra a seguito di un contrasto con un avversario non segnalato dall’arbitro, cosicché, correndo con la testa rivolta alla palla, il calciatore non si sarebbe accorto della presenza dell’arbitro e lo avrebbe sgambettato in modo involontario.

Chiede pertanto la società la riduzione della squalifica a due giornate ovvero a quella già scontata, alla luce della effettiva gravità e non volontarietà dei fatti e dei precedenti giurisprudenziali richiamati, con derubricazione della condotta da violenta (art. 19 comma 4 lettera d C.G.S.) ad antisportiva (lettera a), anche in considerazione della assenza di precedenti specifici da parte del calciatore.

Il reclamo è fondato, pur con alcune precisazioni.

Anzitutto va premessa l’evidente infondatezza delle assunzioni della reclamante circa il fatto che lo sgambetto potrebbe avvenire soltanto da dietro – potendo infatti avvenire anche da altre posizioni

- e della giustificazione di gioco fornita quanto al cambio di direzione del calciatore e all’impatto con l’arbitro, che sono invece smentite dalle risultanze del referto arbitrale, che registra che il cambio di direzione del calciatore nella direzione dell’arbitro non è stato mosso dal fine di seguire il pallone, che anzi il calciatore ha smesso di seguire (“non seguendo più il pallone”), cosicché appare del tutto plausibile la motivazione di volersi dirigere verso l’arbitro che gli aveva negato il fallo e sgambettarlo.

Fermo restando quindi che non possa dubitarsi della intenzionalità della condotta, la stessa va effettivamente derubricata in condotta antisportiva (art. 19 comma 4 lettera a), non integrando lo sgambetto una condotta violenta, quanto piuttosto non rispettosa dei valori sportivi che impongono il rispetto del direttore di gara, della sua persona e delle sue decisioni.

Ciò posto, considerata l’intenzionalità della condotta antisportiva e l’effetto prodotto dalla medesima ai danni del direttore di gara, che è caduto, peraltro senza riportare danni fisici e avendo subito dopo regolarmente ripreso la gara, appare congruo alla effettiva gravità dei fatti ridurre la sanzione alla squalifica fino a tutto il 30 giugno 2017.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Folgore Caratese A.S.D. di Carate Brianza (Monza – Brianza) riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 30.6.2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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