F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 134/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 102/CSA del 10 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARDOSCIA MATTIA SEGUITO GARA ASD TC PARIOLI/ASD OLIMPUS ROMA DEL 26.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 692 del 01.3.2017)

RICORSO A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARDOSCIA MATTIA SEGUITO GARA ASD TC PARIOLI/ASD OLIMPUS ROMA DEL 26.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 692 del 01.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – con Com. Uff. n. 692 dell’1.3.2017 - in relazione alla gara del Campionato Under 21 Nazionale del 26.2.2017 ASD TC Parioli/ ASD Olimpus Roma – ha comminato al calciatore della ASD Olimpus Roma Bardoscia Mattia la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive in quanto espulso per avere impedito, giocando da portiere, una chiara opportunità di segnare una rete alla squadra avversaria fermando il pallone con le mai fuori dall’area di rigore, alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacciose”.

Al riguardo attesta il rapporto arbitrale una condotta gravemente sleale del Bardoscia in quanto “Impedisce un'evidente opportunità di segnare una Rete avversaria toccando volontariamente il Pallone con le mani. Alla notifica dei provvedimento, il sig. Bardoscia rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell'arbitro. Prima di andare negli spogliatoi, quindi, sfogava la sua rabbia colpendo le pareti dei palazzetto con calci e pugni. Una volta uscito dai campo, continuava a colpire violentemente le pareti, e invece di rimanere negli spogliatoi, si dirigeva sugli spalti, dove rimaneva per tutto il resto della gara. A valle del saluto fair-play finale, si presentava in campo per chiedere scusa del suo comportamento”.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo la società reclamante, pur non contestando l'espulsione dal campo per aver interrotto una azione di gioco con la mano fuori dall'area di rigore né tantomeno il fatto che alla comunicazione dell'arbitro dell'allontanamento dal campo per espulsione il calciatore ha inveito contro l'arbitro medesimo per chiedere un provvedimento di ammonizione e non di espulsione perché riteneva che non si era creata una evidente azione da gol da parte dell'attaccante avversario. Obietta invece che ciò sarebbe avvenuto senza nessuna minaccia e dicendo testualmente "era da ammonizione il mio fallo non capisci nulla... sei un evidenziatore giallo". Ritiene la reclamante che tale affermazione sia da annoverare tra una protesta e una frase ironica, ma non integri alcun insulto o minaccia. Obietta quindi la incongruità della punizione irrogata con la effettiva gravità e tipologia di mancanza avvenuta, considerato anche che il ragazzo ha chiesto formalmente scusa della frase irriguardosa detta ma senza nessuna minaccia, recandosi, a fine gara, di sua spontanea volontà fuori dallo spogliatoio dell'arbitro a chiedere scusa per tale frase, resa incautamente a caldo dopo aver subito un provvedimento che riteneva ingiusto, con la testimonianza del dirigente accompagnatore Alessio Luzi e del secondo arbitro cronometrista.

Il reclamo è fondato.

Infatti, ferma restando la fondatezza della espulsione, in vero non contestata nemmeno dalla società reclamante, non può tralasciarsi che l’arbitro, sentito nel corso dell’udienza, non ha specificato nemmeno in quella sede quali fossero le frasi offensive e minacciose rivoltegli dal calciatore.

Cosicché, a fronte della mancata specificazione arbitrale, debbono ritenersi rispondenti a quanto effettivamente accaduto le ben precise frasi riportate dalla società reclamante "era da ammonizione il mio fallo non capisci nulla... sei un evidenziatore giallo".

Da tali frasi effettivamente non emerge alcuna minaccia, ma soltanto espressioni irriguardose e irridenti indirizzate dal calciatore all’arbitro, certamente contrarie ai valori sportivi che impongono il rispetto della persona e delle decisioni del Direttore di gara, ma che appaiono meritevoli di una sanzione più contenuta rispetto a quella irrogata dal Giudice Sportivo, considerata anche la attenuante rappresentata dall’essersi il giovane calciatore appositamente presentato in campo a fine partita per scusarsi formalmente con l’arbitro.

Appare quindi più conforme alla effettiva gravità e configurazione dei fatti ridurre la sanzione della squalifica a quella minima di due giornate effettive prevista dall’articolo 19, comma 4, lettera a del Codice di Giustizia sportiva in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Olimpus Roma di Roma, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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