F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 134/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 102/CSA del 10 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA UNDER 21 LECCO C5/ASD REAL CORNAREDO DEL 22.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 683 del 27.2.2017)

RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA UNDER 21 LECCO C5/ASD REAL CORNAREDO DEL 22.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 683 del 27.2.2017)

In data 28.02.2017, la A.S.D. Real Cornadero inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 in merito alla presunta posizione irregolare di alcuni calciatori militanti nella squadra Lecco C5 che hanno preso parte alla gara, valevole per gli ottavi di finale Coppa Italia Under 21, Lecco C5/Real Cornadero del 22.02.2017, e per tali motivi chiedeva  la  punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in danno della Lecco C5.

Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al Com. Uff. n. 665 del 24.02.2017, respingeva il ricorso della società Cornadero, dichiarandolo inammissibile perché presentato fuori termine e, di conseguenza, omologava il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro con il punteggio di 8-0 in favore della compagine del Lecco C5.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, la A.S.D. Cornadero proponeva reclamo a questa Corte, chiedendone l’annullamento.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Orbene la Corte rileva che la gara in oggetto, disputata il 22.02.2017, rientra tra quelle per le quali è stata disposta l’abbreviazione dei termini per i procedimenti dinnanzi agli organi di giustizia sportiva ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. 77/A F.I.G.C. del 21.11.2016.

Di conseguenza la società reclamante doveva inoltrare le motivazioni complete del reclamo a sostegno delle proprie doglianze entro le ore 12.00 del 23.02.2017.

Al contrario risulta, per tabulas (all. pagina 25), che il preannuncio del reclamo e, quindi, non anche il reclamo completo, è pervenuto il giorno 23.02.2017 alle ore 12:03:39, oltre l’orario stabilito dal regolamento.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Cornaredo di Cornaredo (Milano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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