F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 135/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 106/CSA del 24 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO CALCIATORE RAMZI AYA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA COSENZA/FIDELIS ANDRIA DELL’11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 158/DIV del 14.3.2017)

RICORSO CALCIATORE RAMZI AYA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA COSENZA/FIDELIS ANDRIA DELL’11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 158/DIV del 14.3.2017)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 158/DIV del 14.3.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Ramzi Aya.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Cosenza/Fidelis Andria disputato l’11.3.2017, il Ramzi Aya ha avuto un comportamento offensivo verso un assistente arbitrale.

Avverso tale provvedimento il calciatore Ramzi Aya ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 17.3.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 21.3.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Ramzi Aya, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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