F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 135/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 106/CSA del 24 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA ROBUR SIENA 2014/ALESSANDRIA CALCIO 1912 DEL 18.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017)

RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA ROBUR SIENA 2014/ALESSANDRIA CALCIO 1912 DEL 18.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017)

La Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., ha proposto reclamo, con procedura d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7, C.G.S., avverso la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara, inflitta all’allenatore Piero Braglia dal Giudice Sportivo presso la FIGC - Lega Pro (Com. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017) in relazione alla gara valida per il Campionato Lega Pro, Girone A, SS Robur Siena vs. U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. del 18.03.2017. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (Espulso).”

La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio allenatore, Piero Braglia, priva di fondamento e comunque sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto durante la partita in oggetto.

Infatti, a detta della società reclamante, la ricostruzione dell’episodio fatta dall’arbitro non sarebbe esatta perché le espressioni riportate nel referto arbitrale non conterrebbero alcun riferimento all’arbitro stesso od al primo assistente e sarebbero state proferite al plurale.

In altre parole non sarebbero state indirizzate al Direttore di Gara e al suo assistente, ma bensì ai propri giocatori quale reazione al loro comportamento in occasione della rete appena subita.

Inoltre, le espressioni usate dall’allenatore non avrebbero valenza ingiuriosa e/o irriguardosa e, in ogni caso, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe palesemente sproporzionata rispetto a quanto accaduto sul terreno di giuoco.

La società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., ha quindi precisato le seguenti conclusioni: “voglia l’Ecc.ma Corte Sportiva di Appello adita, previa audizione della parte ai sensi dell’art. 36- bis, VII comma, ult. Parte, C.G.S. – in principalità, in totale accoglimento del ricorso, annullare la sanzione comminata ovvero – in subordine, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminare la sanzione in conformità a quanto esposto al paragrafo §.2.2. che precede. Con ogni conseguente provvedimento, anche in relazione alla tassa di reclamo.”.

Alla riunione del 24 marzo 2017 è comparso il difensore della società appellante il quale dopo aver illustrato i motivi di reclamo ne ha chiesto l’accoglimento.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi ritiene preliminare, ai fini della decisione, ascoltare l’arbitro sui fatti di causa, in considerazione di quanto disposto dall’art. 35, comma 1.1., C.G.S. che attribuisce ai rapporti dell’arbitro l’efficacia di “piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

L’arbitro, raggiunto telefonicamente, ha confermato il referto di gara precisando che le espressioni offensive, ingiuriose ed irriguardose riportate nel referto e proferite dal Sig. Braglia erano, rivolte ed indirizzate, senza ombra di dubbio alcuno, a lui ed al suo primo assistente e non ai giocatori e questo perché, sia l’arbitro, che il primo assistente non avrebbero rilevato una posizione di fuori giuoco in occasione della seconda segnatura avversaria.

Il tentativo di parte reclamante di accreditare le espressioni riportate nel referto arbitrale come indirizzate ai propri giocatori e non ai direttori di gara costituisce l’evidente riconoscimento del fatto che le frasi sono state effettivamente proferite e correttamente rilevate dal Direttore di Gara stante la loro carica offensiva, restando altrimenti inspiegabile il tentativo di ridimensionarle.

Le espressioni usate dal Sig. Piero Braglia, a parere di questa Corte, sono meritevoli di sanzione e vanno stigmatizzate con fermezza perché integranti gli estremi dell’ingiuria, dell’offesa e del decoro del Direttore di Gara e del suo primo assistente.

Pertanto, alla stregua di quanto sopra evidenziato, questa Corte ritiene di non poter accogliere le domande di parte reclamante avendo il Giudice Sportivo, correttamente determinato la sanzione rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta dall’allenatore nel caso di specie.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’arbitro, respinge il ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società U.S. Alessandria Calcio 1912 di Alessandria.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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