F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 136/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 117/CSA del 13 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. PERGOLETTESE 1932 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00, (OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE SANZIONE SOSPESA ART. 16 COMMA 2 BIS C.G.S.) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERGOLETTESE/SEREGNO CALCIO DEL 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017)

RICORSO U.S. PERGOLETTESE 1932 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 2.500,00, (OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE SANZIONE SOSPESA ART. 16 COMMA 2 BIS C.G.S.) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERGOLETTESE/SEREGNO CALCIO DEL 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionalecon Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017 emesso in relazione alla gara del Campionato di Serie D Pergolettese/Seregno del 26.3.2017 – ha comminato a carico della società Pergolettese la sanzione della ammenda di € 2.500,00 unitamente a una gara da disputarsi a porte chiuse (sanzione sospesa) “per avere propri sostenitori, dalla seconda metà del primo tempo e sino al termine della gara, rivolto espressioni intimidatorie e gravemente offensive all’indirizzo degli ufficiali di gara, alcune delle quali costituenti discriminazioni per motivi di provenienza territoriale. Inoltre i medesimi lanciavano alcuni sputi all’indirizzo di un A.A. che lo attingevano alla schiena”.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo rappresenta la società reclamante, in estrema sintesi:

- la presenza di forze dell’ordine, sistema di video sorveglianza e servizio di protezione civile;

- l’indirizzo dei cori ed espressioni offensive al calciatore avversario n. 9 Neves Jedaias, legate al fatto che egli, ex tesserato della Pergolettese alcune stagioni fa, avrebbe lasciato un brutto ricordo nei tifosi, in relazione a un comportamento che non sarebbe stato consono;

- l'espulsione del calciatore della Pergolettese n. 4 Piras al 24' del 1° tempo avvenuta dopo un fallo sul calciatore sopracitato Neves Jedaias che avrebbe accentuato l'entità dell'intervento, che sarebbe apparsa eccessiva al pubblico, in quanto successiva alla ammonizione e non espulsione del calciatore n. 4 del Seregno che al 17' del 1° tempo "Sgambettava da retro l’avversario che l’aveva superato";

- la asserita incongruità della dichiarazione dell'assistente, che era per di più di schiena, “Mi attingevano un paio di sputi dietro lo schiena” alla distanza di mt. 3,80 tra la recinzione del settore della tifoseria e la linea laterale, cosicché si sarebbe trattato probabilmente di acqua;

- la richiesta dell’Arbitro a fine gara, in presenza degli assistenti, del gagliardetto della società in quanto collezionista, negatogli in quanto sprovvisti presso lo stadio.

Il reclamo è infondato in quanto basato su argomentazioni e giustificazioni inidonee a sminuire la gravità dei fatti commessi dalla tifoseria.

Invero, quanto alla generica confutazione dell’attestato sputo, legata alla distanza rispetto alla linea laterale, la stessa non appare idonea a smentire l’ufficialità del rapporto di gara, considerato anche che la posizione di spalle non impedisce alla vittima il riconoscimento delle escrezioni salivari con l’utilizzo anche dei sensi diversi dalla vista e che la distanza rappresentata non appare idonea a rendere del tutto impossibile il raggiungimento della vittima dagli spalti.

Ad ogni modo, anche a prescindere dalla escrezione salivare, la sanzione comminata appare comunque congrua alla estrema gravità dei fatti, aggravata dalla loro lunga e reiterata durata (“dalla seconda metà del primo tempo sino al termine della gara”) durante la quale i sostenitori della Pergolettese si sono profusi “ripetutamente e costantemente” per ben tre quarti della partita in espressioni (“terrone di merda, da qua non uscite, pelato di merda, figlio di puttana”) estremamente scurrili, nonché intimidatorie e discriminatorie (su base territoriale).

Tale gravissima condotta dei sostenitori, protratta per circa tre quarti della partita, non può trovare alcuna giustificazione né attenuante né nella richiesta del gagliardetto, né nella presenza delle forze dell’ordine e delle telecamere, né in alcun asserito “brutto ricordo” che il calciatore n. 9 Neves Jedaias possa aver mai lasciato nei tifosi né in alcuna asserita accentuazione del fallo che lo stesso avrebbe subito, la cui dolorosità risulta peraltro espressamente attestata nel rapporto di gara. Trattasi di affermazioni che, in disparte la loro genericità, nessuna giustificazione possono comunque offrire al gravissimo comportamento tenuto dai tifosi, che ha integrato reiterata e protratta violazione dei basilari valori sportivi quali sono la non discriminazione e il rispetto verso le persone e le decisioni degli ufficiali di gara e dei calciatori, che appare quindi essere stata congruamente sanzionata dal Giudice sportivo (Art. 54 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, art. 4 commi 3 e 4, 16, 11 commi 1 e 3, 12 commi 3 e 6 C.G.S., art. 16 del C.G.S). La sanzione comminata alla società reclamante dal Giudice Sportivo appare quindi del tutto congrua alla obiettiva configurazione e gravità dei fatti suesposti, non sminuita dalle giustificazioni rese nel reclamo le quali, peraltro, non forniscono alcuna specifica prova in ordine alle Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori previste dall’art. 13 del C.G.S., uniche circostanze che possono, in base alla normativa vigente, escludere ovvero attenuare la responsabilità che sorge in capo alla società per indebiti comportamenti dei propri sostenitori.

Per  questi  motivi  la  C.S.A.  respinge  il  ricorso  come  sopra  proposto  dalla  società  U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. di Crema (Cremona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it