F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 136/CSA del 10 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 117/CSA del 13 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO TERNANA CALCIO FEMMINILE CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ; INIBIZIONE DI 1 ANNO AL SIG. BASILE DAMIANO, INFLITTE SEGUITO GARA KICK OFF C5 FEMMINILE/TERNANA CALCIO FEMMINILE DEL 2.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 845 del 18.4.2017)

RICORSO TERNANA CALCIO FEMMINILE CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI3.000,00 ALLA SOCIETÀ; INIBIZIONE DI 1 ANNO AL SIG. BASILE DAMIANO, INFLITTE    SEGUITO GARA KICK    OFF C5 FEMMINILE/TERNANA CALCIO FEMMINILE DEL 2.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 845 del 18.4.2017)

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,

- Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo Calcio a 5 in data 18.4.2017, con la quale è stata inflitta alla Società Ternana Calcio Femminile la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e al dirigente della predetta Società, Signor Damiano Basile, la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2020 in seguito alla gara di Calcio a 5 Femminile Kick Off C5 Femminile/Ternana Calcio Femminile del 2.4.2017 perché: 1) la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 alla Società in quanto “un dirigente della società in corso di inibizione, al termine dell’incontro teneva un comportamento minaccioso nei confronti dell’allenatore della società avversaria, colpendo successivamente con un pugno ed una manata al volto il dirigente accompagnatore ufficiale della stessa società, che era intervenuto in sua difesa”; 2) la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2020 al dirigente della Società Ternana Calcio Femminile, Signor Damiano Basile, (…) quantunque in corso di inibizione, al termine dell’incontro penetrava indebitamente sul terreno di gioco, avvicinandosi con fare minaccioso all’allenatore della squadra ospitante. Nella circostanza colpiva con un pugno ed una manata al viso il dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante, che si era frapposto tra i due. Successivamente faceva irruzione all’interno dello spogliatoio arbitrale sostenendo di essere minacciato. Solo grazie all’intervento del commissario di campo usciva dallo spogliatoio ove nel frattempo, per motivi precauzionali, era stata fatta intervenire la forza pubblica”;

- Esaminato il reclamo proposto dalla Società Ternana Calcio Femminile e presentato in data 6.4.2017 e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

- Appurato che il referto del commissario di campo, Signor Mario Ferrante, registra testualmente che, “Dopo circa sette/otto minuti dal termine della gara (17.31) un tifoso della società Ternana, rivelatosi successivamente come il Presidente della stessa sig. Basile Damiano, entrava sul terreno di gioco e si avvicinava con fare minaccioso all’allenatore della Soc Kickoff sig. Russo Riccardo, nel mentre, interveniva il Dirigente della Soc Kickoff Sig. Vige Egidio che si adoperava per non far venire a contatto i due, in quel frangente il Sig. Basile Damiano colpiva con un pugno e una manata in faccia il Signor Vige Egidio, quindi si allontanava repentinamente e si rifugiava nello spogliatoio degli arbitri asserendo di essere stato aggredito e di sentirsi in pericolo. Si richiedeva l’intervento dei Carabinieri della stazione di San Donato Milanese che accorrevano nel giro di pochi minuti. Con l’arrivo dei Carabinieri la situazione tornava tranquilla senza ulteriori fatti violenti.”;

- Verificato inoltre che nel supplemento di rapporto del direttore di gara, Signor Carlo Adilardi, si conferma tutto quanto sopra riprodotto con riferimento al referto del commissario di campo, specificandosi che il dirigente introdottosi nello spogliatoio degli arbitri aveva dichiarato di essere il Presidente della Società Ternana Calcio Femminile;

- Tenuto conto che nel reclamo della Società la descrizione dei fatti viene ribaltata, sostenendosi che il Presidente della stessa società, Signor Basile, sia stato vittima di una aggressione da parte del dirigente della società ospitante Signor Egidio Vige e che per tali ragioni si chiede di riformare la decisione del giudice sportivo, annullando la sanzione della inibizione per un ulteriore periodo di tempo a carico del Presidente della società ed una riduzione dell’ammenda inflitta a carico di quest’ultima

- Constatato che la condotta ascritta al Signor Damiano Basile risulta essere documentalmente comprovata dai rapporti sia del commissario di campo che dell’arbitro, pressoché coincidenti nel loro contenuto, atti che, per costante avviso di questa Corte assumono forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che è ribadito in detti atti il comportamento gravemente minaccioso assunto dal dirigente/presidente della Società reclamante nei confronti dell’allenatore e del dirigente della Società ospitante nonché la circostanza che egli abbia colpito al volto, con un pugno ed una manata, il dirigente della predetta Società ospitante, simulando con gli arbitri di essere vittima di una aggressione ai suoi danni, non senza dimenticare che detto dirigente/presidente era colpito da inibizione al momento dei fatti;

- Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, non si apprezzano incongruenze o erroneità nella decisione del giudice sportivo qui gravata, considerata la infondatezza delle censure dedotte, anche sotto il profilo della congruità della sanzione assegnata, atteso che l’inqualificabile comportamento del dirigente è sensibilmente aggravato dalla circostanza che nei confronti del Signor Damiano Basile si registrano numerosissimi precedenti per infrazioni gravi e che egli al momento dei fatti risultava essere colpito da una ennesima sanzione inibitoria, per come è documentalmente dimostrato, cosicché il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società Ternana Femminile di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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