F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 140/CSA del 19 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 120/CSA del 20 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA 1986 ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 77/FIGC 2016 – CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA/META DEL 15.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 889 del 19.4.2017)

RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA 1986 ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 77/FIGC 2016 - CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA/META DEL 15.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 889 del 19.4.2017)

Con decisione del 19.4.2017, Com. Uff. n. 889 (di rettifica del precedente Com. Uff. n. 887), il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, deliberando sul reclamo proposto dalla società

A.S.D. Augusta 1986, in relazione alla gara del 15.4.2017 tra la stessa reclamante e A.S.D. Meta C5 (valevole per i Playoff del Campionato Nazionale A2), per la posizione del calciatore Musumeci Carmelo, omologava il risultato conseguito sul campo e lo respingeva.

Avverso tale decisione ricorreva la società A.S.D. Augusta 1986, con ricorso ex art. 36-bis, commi 1 e 7, C.G.S., trasmesso a mezzo PEC in data 20.4.2017 a firma del legale rappresentante pro tempore, sig. Giovanni Santanello, che con articolata motivazione riproponeva gli argomenti già sottoposti all’attenzione del giudice di primo grado.

La ricorrente, in particolare, evidenziava l’erronea interpretazione della  conferente previsione di cui all’art. 22, comma 6, secondo capoverso, del C.G.S., nonché il totale travisamento in cui l’organo giudicante di prime cure era incorso nell’ermeneusi di una precedente pronuncia, resa su fattispecie analoga, da questa stessa Corte Sportiva d’Appello.

La società A.S.D. Meta C5 aveva, a sua volta, presentato controdeduzioni (trasmesse a mezzo PEC in data 19.4.2017), nelle quali sosteneva:

- in via pregiudiziale, l’improcedibilità/inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale, giacché l’originario reclamo poteva essere proposto già a far data dal 12.11.2016, in occasione, cioè, dell’incontro di andata disputato tra le stesse due compagini nel medesimo campionato di Serie A2;

- nel merito, l’infondatezza del ricorso, per aver patrocinato una interpretazione dell’art. 22, comma 6, sec. Paragrafo, C.G.S., in contrasto con il principio di legalità e con il divieto di analogia in materia di trattamento sanzionatorio, certamente vigente anche nell’ordinamento sportivo

L’appello proposto avverso tale decisione è infondato e merita, pertanto, di essere rigettato.

La Corte ritiene di poter prescindere, pertanto, dalla delibazione dell’eccezione di inammissibilità/improcedibilità formulata dalla A.S.D. Meta C5, attesa la palese infondatezza del costrutto giuridico sotteso al ricorso in esame, alla luce del quadro fattuale e degli stessi principi ai quali è improntato il quadro normativo vigente.

Con riferimento al primo, occorre mettere in rilievo che la sanzione della squalifica per una giornata imposta al calciatore Carmelo Musumeci è stata decretata dal Giudice Sportivo con C.U. n. 456 del 5.2.2016 a seguito della gara A.S.D. Meta C5/A.S.D. Odissea 2000, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie B Stagione Sportiva 2015/2016.

Al contrario, l’art. 22, comma 6, secondo paragrafo, C.G.S., recita che Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo”.

La disposizione, pertanto, è assolutamente inequivoca nel riferirsi alla gare disputate nell’ambito della manifestazione della Coppa Italia dalle sole società di serie A e A2” e non può, invece, surrettiziamente oltreché analogicamente essere applicata a competizioni sportive diverse da quella espressamente delineata.

E’ sufficiente, sul punto, richiamare l’art. 1 del C.G.S., in base al quale, Il presente Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (d’ora in poi Codice) è adottato in conformità alle norme dell’ordinamento statale…”, nell’ambito del quale, il principio di legalità è consacrato sia a livello costituzionale (art. 25 Cost.) sia a livello di legislazione ordinaria, dall’art. 1 della Legge 24.11.1981, n. 689 in tema di sanzioni amministrative.

D’altronde, il sistema sanzionatorio delineato dal Codice è ispirato al principio della separazione, ai fini dell’espiazione delle sanzioni, tra competizioni di Coppa Italia e restanti competizioni, principio a sua volta strettamente connesso a quelli della effettività e proporzionalità della misura sanzionatoria e, in tale prospettiva, al principio di omogeneità tra tipologia di competizione nel cui ambito è perpetrata la violazione sportiva e tipologia di competizione in relazione alla quale viene comminata e scontata la corrispondente sanzione sportiva (cfr, ex multis, Corte Sportiva d’Appello, Sez. III, Com. Uff. n. 045/CSA del 1.12.2016).

Ciò importa che le eccezioni a tale fondamentale postulato vadano applicate attendendosi scrupolosamente al dettato normativo sulla base di una sua interpretazione meramente letterale che deve, comunque, permeare ogni disposizione lato sensu incriminatrici.

Per questi motivi, La C.S.A. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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